DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra Stati membri dell'U.E. (Bruxelles, 10/03/1995) e della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'U.E. (Dublino, 27/09/1996) - Relazione
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, e della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, aperta alla firma a Dublino il 27 settembre 1996, e norme di adattamento interno"
Articolato
Nel predisporre il disegno di legge in oggetto si è considerato che - a differenza della maggior parte degli Accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso - le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea. Esse riguardano quindi realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne i diritti dell'imputato e del condannato, risulta - se non proprio coincidente - caratterizzata quanto meno da un elevato grado di omogeneità.
In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. Del resto l'attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto «spazio giudiziario europeo» implica inevitabilmente una riduzione degli ostacoli solitamente posti all'estradizione dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i diversi Paesi. Neppure va dimenticato che i due Accordi in questione rappresentano in sostanza l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen (articoli 59-66), al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito. Per di più il rilievo delle due Convenzioni risulta esplicitamente esaltato dal piano di azione comune del 28 aprile 1997, che attribuisce specifica considerazione alla ratifica delle stesse, assegnando loro priorità nell'azione di prevenzione del crimine.
Con le seguenti annotazioni si daranno rapidi chiarimenti sul contenuto di alcune norme del disegno di legge.
Articoli 3-5. Dal momento che il principio di specialità costituisce uno dei cardini dell'estradizione, è parso necessario prevedere una procedura garantita dalla necessaria presenza del difensore per la rinuncia alla protezione offerta dal principio de quo.
Si sono, inoltre, individuate due distinte sedi per la dichiarazione di rinuncia, stabilendosi - nel caso in cui questa si abbia dinanzi al giudice competente per il reato di cui all'estradizione - che il giudice deve preliminarmente accertare la conoscenza da parte dell'estradando dei fatti cui la rinuncia si riferisce.
Ovviamente, quando la dichiarazione venga resa dinanzi al giudice competente per il reato interessato dal principio di specialità, la conoscenza dei fatti risulta scontata.
Si è optato per individuare nelle procure generali presso le corti d'appello l'autorità giudiziaria competente a ricevere direttamente dallo Stato richiesto dell'estradizione, che abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 14 della Convenzione di Dublino, la richiesta d'informazioni complementari. Le procure generali saranno tenute ad interpellare le autorità giudiziarie che procedono o hanno proceduto penalmente per l'accertamento della responsabilità penale relativa al reato posto a base della domanda di estradizione. Tale soluzione appare come un razionale contemperamento dell'esigenza organizzativo-funzionale consistente nella posizione ordinamentale delle procure generali presso le corti d'appello in materia di estradizione, posizione che garantisce una certa specializzazione ed esperienza specifica di tali uffici in una materia implicante tematiche giuridiche ed operative transnazionali, con l'esigenza del necessario coinvolgimento delle autorità giudiziarie direttamente in possesso di alcuni dati processuali che possono essere l'oggetto della richiesta d'informazione complementare. Tale prospettiva è sembrata la migliore; in tale contesto è apparso non ostativo il dato testuale dell'articolo 14 della Convenzione di Dublino, in assenza di indicazioni più precise nella Relazione esplicativa alla Convenzione, in quanto si e ritenuto che fra le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali vi siano nell'ordinamento italiano anche le procure generali presso le corti d'appello che hanno inoltre una competenza generale in materia di estradizione, materia certamente di natura penale.
Articoli 6-11. La Convenzione di Bruxelles imprime alla procedura estradizionale una forte accelerazione, che naturalmente comporta un certo affievolimento delle garanzie tradizionali.
Da ciò deriva la necessità di apprestare, in relazione ai pochi momenti critici, una tutela che, pur se compatibile con il carattere sommario della procedura, risulti tuttavia efficace.
Per queste ragioni si è ritenuto opportuno mantenere la competenza dell'autorità giudiziaria, individuata - in conformità alla disciplina codicistica - nella corte di appello. In particolare l'articolo 3, per assicurare consapevolezza, libertà e genuinità della espressione del consenso alla estradizione da parte della persona richiesta, dispone che la volontà venga manifestata alla presenza del difensore e previa informazione circa i dati comunicati dallo Stato richiedente e circa il carattere irrevocabile del consenso prestato. Analoghe cautele vengono apprestate dall'articolo 8 per la rinuncia alla regola della specialità.
Un problema complesso, determinato dalle possibilità di impugnativa previste dall'ordinamento italiano avverso i provvedimenti giurisdizionali (ma del resto anche avverso quelli amministrativi), si è dovuto affrontare per assicurare l'osservanza degli stretti termini previsti dalla Convenzione per la consegna della persona estradata.
Si è forzatamente preso atto, anzitutto, della difficoltà di escludere il provvedimento sulla estradizione dal ricorso per cassazione. Per introdurre uno sveltimento iniziale nonché, ma questo risultato è meno sicuro, una sia pur parziale selezione, si è ridotto a soli cinque giorni il termine entro il quale l'impugnazione può essere proposta.
In secondo luogo, dovendosi ovviamente prevedere che la decisione (definitiva) sulla estradizione non potrà aversi prima dei venti giorni, dalla prestazione del consenso, entro i quali la decisione deve essere comunicata allo Stato richiedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione, si è ritenuto che il solo modo di armonizzare le particolarità dell'ordinamento italiano con gli obblighi convenzionali sia quello di prevedere l'esecuzione condizionata della estradizione. Quindi la persona estradata potrà essere consegnata anche in pendenza del ricorso per cassazione, ogni qual volta lo Stato richiedente si impegnerà a riconsegnare la persona stessa nell'eventualità che la sentenza venga annullata.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la Relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.