Schema di DPR - Regolamento recante modifiche al d.p.r. 19 febbraio 1992, in materia di comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione Penitenziaria - Testo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche al d.p.r. 19 febbraio 1992, in materia di comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione Penitenziaria"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 dicembre 2003

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1
Art. 2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 emanato in esecuzione, tra l'altro, dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n.395;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e, in particolare l'articolo 40 che attribuisce al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n.121 , ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 1752 del 1993, con la quale é stato annullato, in parte, il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 ed é stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti, non appartenenti alla ex carriera direttiva, alla corresponsione del trattamento economico spettante agli appartenenti alla settima qualifica funzionale della polizia di Stato;

Vista la sentenza n. 511 del 1995 della IV Sezione del Consiglio di Stato con la quale, a parziale riforma, é stata annullata la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico spettante agli appartenenti alla carriera direttiva della polizia di Stato, mentre conferma l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla riformulazione della norma regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 nella parte in cui ha omesso di stabilire, ai sensi dell'articolo 40, della citata legge n. 395 del 1990, tutte le possibili comparazioni fra le varie carriere interessate, rendendo così impossibile qualsiasi riscontro in ordine alla logicità e alla coerenza delle scelte operate dall'Amministrazione;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 37 del 1999, che ha confermato l'obbligo, per l'Amministrazione, di dare esecuzione al giudicato formatosi a seguito delle predette sentenze;

Considerato che l'entrata in vigore dell'articolo 41 della legge n. 449 del 1997, non ha caducato l'effetto della cosa giudicata, cioé dell'avvenuto annullamento di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992;

Considerato peraltro che detto giudicato si è formato esclusivamente in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla riformulazione della norma regolamentare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, nella parte in cui aveva omesso di enunciare, nell'esercizio della potestà discrezionale riconosciuta ex art. 40 della Legge 395/1990, il criterio logico alla base della disposta comparazione tra i profili (al tempo esistenti) del "personale direttivo" del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato;

Tenuto conto che la comparazione deve essere effettuata sulla base delle funzioni attribuite al personale appartenente ai differenti ordinamenti attesa la obiettiva diversità fra l'ordinamento della Polizia di Stato e quello dell'Amministrazione penitenziaria, alla luce anche delle peculiari normative organizzative e strutturali proprie dei relativi settori;

Considerato che l'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede che al personale direttivo della Polizia di Stato siano attribuite, oltre alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche quelle di direzione e di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute;

Atteso che, per effetto dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 e successive modificazioni e integrazioni, individuati dall'Amministrazione Penitenziaria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, le funzioni di direzione di istituti e servizi penitenziari, implicanti responsabilità in materia di ordine e sicurezza pubblica per il cui mantenimento é prevista l'adozione di provvedimenti a carattere autoritativo, sono attribuite unicamente ad alcuni dei profili professionali della ex carriera direttiva;

Considerato che, allo scopo di individuare i criteri cui fare riferimento per effettuare la comparazione, occorre avere riguardo a quanto prescritto dall'ordinamento penitenziario recato dalla legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976, nonché da quanto previsto dalla legge n. 395 del 1990;

Atteso che, per effetto della richiamata normativa, non puO' non rilevare la sovraordinazione gerarchica, ai sensi dell'articolo 9, della legge n. 395 del 1990, dei "direttori di istituto penitenziario" delle varie carriere e qualifiche rispetto ai reparti di polizia penitenziaria operanti negli istituti penitenziari, come individuati ai sensi degli articoli 59 e seguenti della legge n. 354 del 1975;

Considerato che al "collaboratore di istituto penitenziario" (VII qualifica funzionale della ex carriera direttiva), a parte quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, nei casi di assenza del direttore dell'istituto, possono essere da questi 'delegate attribuzioni per lo svolgimento di compiti finalizzati al mantenimento della disciplina e per la direzione di unità di polizia penitenziaria in riferimento a specifici obiettivi concernenti l'ordine e la sicurezza; CONSIDERATO che, con riferimento agli ospedali psichiatrici giudiziari, il "medico" VII qualifica funzionale, esercita le funzioni implicanti responsabilità in materia di ordine e disciplina per il cui mantenimento é prevista l'adozione di provvedimenti a carattere autoritativo;

Atteso, altresì, che i direttori dei Centri di servizio sociale - il cui profilo professionale non può essere collocato, per legge, in qualifica funzionale inferiore alla VIII - hanno compiti inerenti al coordinamento ed alla conseguente predisposizione degli strumenti organizzativi indirizzati all'esercizio sul territorio dell'attività di vigilanza e di indagine socio-familiare, nei riguardi delle persone condannate che debbano scontare una pena alternativa alla detenzione in carcere ovvero che, scontando una pena detentiva, si trovino in temporaneo stato di libertà sottoposta a controllo, o che si trovino in espiazione di una misura di sicurezza;

Considerato che l'Ordinamento Penitenziario, con rinvio alla legge n. 1085 del 1962, opera una netta distinzione di funzioni tra il personale (laureato) della carriera direttiva degli assistenti sociali (per detto personale sono previste solo la VIII e la IX qualifica funzionale) e quello della carriera di concetto, e che tra le funzioni ascrivibili al profilo professionale di assistente sociale coordinatore (VII qualifica funzionale), - nel quale é stato inquadrato a seguito del ricompattamento il personale proveniente dalla carriera di concetto - non rientra né quella di direzione di unità organiche di servizio sociale né quella di svolgere le funzioni vicarie del direttore del Centro in caso di sua assenza;

Tenuto conto che l'articolo 40, della legge n. 395 del 1990, ha previsto, per il solo personale "dirigente e direttivo" dell'Amministrazione penitenziaria, lo stesso trattamento giuridico spettante al personale "dirigente e direttivo" della Polizia di Stato, in base alla legge n. 121 del 1981, ed alle altre norme in materia, e quindi che l'Amministrazione penitenziaria deve distinguere il proprio personale in base all'originario inquadramento in profili professionali corrispondenti ai contenuti funzionali delle ex carriere direttive e di concetto, e conseguentemente riconoscere solo ai primi il suddetto beneficio;

Tenuto conto, altresì, che se i benefici dell'articolo 43, commi 22 e 23 della legge n. 121 del 1981, spettano solo al personale direttivo e dirigente della polizia di Stato e corrispondenti gradi e qualifiche degli altri Corpi di polizia, con esclusione del restante personale civile del Ministero dell'Interno, sia pure appartenente alla carriera direttiva, - alla stessa stregua per l'Amministrazione penitenziaria il parallelo beneficio introdotto dall'articolo 40 deve essere riconosciuto solo al personale della ex carriera direttiva le cui funzioni siano oggettivamente equiparabili a quelle del corrispondente personale della Polizia di Stato, destinatario di detti benefici;

Ritenuto pertanto che, in linea con lo spirito dell'articolo 40, della legge n. 395 del 1990, l'equiparazione vada limitata ai profili professionali ai quali possono essere per legge conferite, almeno in via temporanea per l'esercizio di funzioni vicarie, funzioni e responsabilità in materia di ordine e sicurezza per il cui mantenimento, nell'ambito degli istituti e servizi penitenziari, é prevista l'adozione di provvedimenti a contenuto autoritativo, e che tali profili vanno individuati in quelli di:

  • direttore di istituto penitenziario, distinto tra VII, VIII e IX qualifica funzionale;
  • direttore di Ospedale Psichiatrico Giudiziario, delle Case di cura e custodia e degli Istituti o Sezioni speciali per soggetti affetti da infermitA' o minorazioni fisiche o psichiche, distinti tra VII, VIII e IX qualifica funzionale;
  • direttore di Centro di Servizio Sociale per Adulti, distinto tra VIII e IX qualifica funzionale;

con esclusione di ogni altro profilo professionale della VII qualifica funzionale non appartenente alla ex carriera direttiva, quali: Assistente sociale coordinatore, Capo Tecnico, Collaboratore amministrativo e Collaboratore amministrativo contabile, Educatore coordinatore e Collaboratore agrario, qualifiche apicali delle vecchie carriere di concetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Funzione pubblica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, deve intendersi integrato, nelle premesse, dalle considerazioni contenute nel presente decreto, con le quali vengono definite le motivazioni ritenute necessarie per illustrare la logicità e coerenza delle scelte operate dall'Amministrazione, ai sensi della sentenza n. 511 del 1995 della IV Sezione dei Consiglio di Stato.

Art. 2

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 é sostituito dal seguente:

"Art. 1: Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la comparazione tra il personale della Polizia di Stato e quello dell'Amministrazione penitenziaria dei corrispondenti livelli dirigenziali e delle qualifiche funzionali per i profili professionali sottoindicati, ai fini dell'attuazione del comma 1, dell'articolo 10 della legge n. 395 del 1990, é così stabilita:
 

 

 

POLIZIA DI STATO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Dirigente Generale Dirigente Generale
Dirigente Superiore Dirigente Superiore
Primo Dirigente Primo Dirigente
Vice Questore Aggiunto Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario
Direttore Coordinatore di Servizio Sociale
Direttore Medico Coordinatore
Commissario Capo Direttore di Istituto Penitenziario
Direttore di Servizio Sociale
Direttore Medico
Commissario,
Vice Commissario
Collaboratore di Istituto Penitenziario
Medico

 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.