Schema di DPR - Regolamento recante modifiche al d.p.r. 19 febbraio 1992, in materia di comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione Penitenziaria - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche al d.p.r. 19 febbraio 1992, in materia di comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione Penitenziaria"

Articolato


Con il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 è stata data attuazione alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e, in particolare, all'articolo 40 recante, tra l'altro, l'equiparazione tra le qualifiche direttive e dirigenziali delle forze di Polizia e le corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

All'esito di un lungo contenzioso, nel corso del quale i giudici amministrativi riconoscevano, in primo grado, il diritto per i soggetti non appartenenti alla ex carriera direttiva, alla corresponsione del trattamento economico spettante agli appartenenti alla settima qualifica funzionale della Polizia di Stato, il Consiglio di Stato, con numerose pronunce e, in particolare, con decisione in data 24 giugno 1995, n. 511, ha annullato, in parte qua, il menzionato decreto del Presidente della Repubblica e sancito l'obbligo, per il Ministero della Giustizia, di procedere alla riformulazione della norma regolamentare nella parte in cui aveva omesso di stabilire, nell'esercizio della potestà discrezionale riconosciuta dall'articolo 40, comma 1, della legge n. 395 del 1990, le possibili comparazioni tra i profili (a suo tempo esistenti) della 7^ qualifica funzionale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con quelli del personale direttivo della Polizia di Stato.
In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'obiettiva diversità fra l'ordinamento del personale penitenziario e quello del personale di Polizia, ricollegabile a peculiarità normative, organizzative e strutturali proprie dei relativi settori, ha giustificato la circostanza che il legislatore, dovendo provvedere all'equiparazione del trattamento giuridico di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, non abbia provveduto direttamente a fissare, in modo automatico e vincolato, la corrispondenza tra profili professionali inerenti a qualifiche funzionali solo numericamente equivalenti, ma abbia invece demandato alla fonte intermedia, di cui al secondo comma dell'articolo citato, il compito di procedere alla puntuale ed articolata attività di comparazione, secondo criteri e parametri da definirsi da parte della stessa fonte subprimaria, fra le singole posizioni direttive e dirigenziali contemplate dai rispettivi ordinamenti al fine di determinare, in concreto, l'effettiva corrispondenza sulla base del contenuto professionale delle mansioni rispettivamente contemplate. Il giudice amministrativo aveva, pertanto, censurato la statuizione provvedimentale di cui al d.P.R. 19 febbraio 1992, che in luogo di provvedere in modo completo ed organico a siffatta operazione accertativa e valutativa, si è limitata ad estrapolare, nell'uno come nell'altro assetto ordinamentale, singole posizioni lavorative asseritamente corrispondenti, senza alcun apparente criterio logico, apporto istruttorio e supporto motivazionale, sì da giustificare le scelte operate (v. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 510 del 24-06-1995, Ministero di grazia e giustizia c. Vacca).
Il TAR del Lazio, adito per l'ottemperanza del giudicato amministrativo, con sentenza n.37 del 1999 ha confermato l'obbligo, per l'Amministrazione, di dare esecuzione al giudicato formatosi a seguito delle predette sentenze, affidando al Commissario ad acta il mandato a provvedere all'adozione del provvedimento richiesto, promuovendo anche i necessari concerti con i Ministeri competenti. Il Commissario, nella relazione che accompagna lo schema predisposto, dà peraltro atto di aver ottenuto l'avviso favorevole, per le vie brevi, dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, e che la Funzione Pubblica aveva già dato, a suo tempo, parere favorevole ad un precedente schema di regolamento, analogo all'attuale , discostandosene solo sul piano formale e per un approfondimento delle motivazioni.

Lo schema regolamentare, pertanto, dispone la comparazione tra i profili (a suo tempo esistenti) della 7^ qualifica funzionale del personale del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria, con quelli del personale direttivo della Polizia di Stato, conformandosi al giudicato amministrativo alla luce delle peculiarità dell' Ordinamento Penitenziario.

Invero, l'Ordinamento Penitenziario, con rinvio alla legge n. 1085 del 1962, opera una netta distinzione di funzioni tra il personale (laureato) della carriera direttiva degli assistenti sociali (per detto personale sono previste solo l'8^ e la 9^ qualifica funzionale) e quello della carriera di concetto, e tra le funzioni ascrivibili al profilo professionale di assistente sociale coordinatore (VII q.f.), - nel quale é stato inquadrato a seguito del ricompattamento il personale proveniente dalla carriera di concetto - non rientra né la direzione di unitA' organiche di servizio sociale, né lo svolgimento di funzioni vicarie del direttore del Centro in caso di sua assenza. L'articolo 40 della legge n.395 ha previsto, per il solo personale "dirigente e direttivo" dell'Amministrazione penitenziaria, lo stesso trattamento giuridico spettante al personale "dirigente e direttivo" della Polizia di Stato, in base alla legge 1 ° aprile 1981, n. 121 ed alle altre norme in materia, sicchè l'Amministrazione penitenziaria deve distinguere il proprio personale in base all'originario inquadramento in profili professionali corrispondenti ai contenuti funzionali delle ex carriere direttive e di concetto, e conseguentemente riconoscere solo ai primi il beneficio dell'articolo 40 mutuato dalla legge n. 121 del 1981. Va poi rilevato che i benefici dell'articolo 43, commi 22 e 23 della Legge n. 121, spettano solo al personale direttivo e dirigente della polizia di Stato e corrispondenti gradi e qualifiche degli altri Corpi di polizia, con esclusione del restante personale civile del Ministero dell'Interno, sia pure appartenente alla carriera direttiva, - alla stessa stregua per l'Amministrazione penitenziaria il parallelo beneficio introdotto dall'art. 40 deve essere riconosciuto solo al personale della ex carriera direttiva le cui funzioni siano oggettivamente equiparabili a quelle del corrispondente personale della Polizia di Stato, destinatario di detti benefici. Pertanto, in linea con lo spirito dell'articolo 40 della legge n. 395, che si ispira alla giA' citata legge n. 121 del 1981, l'equiparazione deve essere limitata ai profili professionali ai quali possono essere per legge conferite, almeno in via temporanea per l'esercizio di funzioni vicarie, funzioni e responsabilità in materia di ordine e sicurezza per il cui mantenimento, nell'ambito degli istituti e servizi penitenziari, é prevista l'adozione di provvedimenti a contenuto autoritativo, e tali profili vanno individuati in quelli di:

  • direttore di istituto penitenziario, distinto tra VII, VIII e IX q.f.;
  • direttore di Ospedale Psichiatrico Giudiziario, delle Case di cura e custodia e degli Istituti o Sezioni speciali per soggetti affetti da infermitá o minorazioni fisiche o psichiche, distinti tra VII, VIII e IX q.f.;
  • direttore di Centro di Servizio Sociale per Adulti, distinto tra VIII e IX q.f.;
  • con esclusione di ogni altro profilo professionale della VII q.f. non appartenente alla ex carriera direttiva, quali: Assistente sociale coordinatore, Capo Tecnico, Collaboratore amministrativo e Collaboratore amministrativo contabile, Educatore coordinatore e Collaboratore agrario, qualifiche apicali delle vecchie carriere di concetto.