Schema di D.Lgs. - Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro - Testo

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro"

(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 giugno 2004)

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1
Art. 2
Art. 3

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento (CE) n.2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, che ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro;

Visto l'articolo 7 del Regolamento (CE) citato, secondo cui il rispetto delle disposizioni è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 100.000. Nei casi più gravi o in caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.

Art. 2

1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 ad euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 25.000.

Art. 3

1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio Italiano Cambi e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.