Schema di D.Lgs. - Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro" - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro"

Articolato

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito delle proprie attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro. In particolare, ha stabilito la parificazione dei costi di tali operazioni con quelli addebitati per i pagamenti all'interno del territorio nazionale, a partire dal 1° luglio 2002 per i pagamenti elettronici e dal 1° luglio 2003 per i bonifici.

Il medesimo regolamento (CE) ha, inoltre, imposto agli Stati membri l'obbligo di assicurare il rispetto delle disposizioni previste a carico delle imprese, mediante la previsione di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive".

In attuazione di tale obbligo, lo schema di decreto legislativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ha previsto due distinte ipotesi di violazioni con consequenziali sanzioni di natura amministrativa da applicarsi direttamente ed esclusivamente in capo alle imprese:
 

  • per la violazione dell'obbligo di perequazione delle commissioni è stata prevista una sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro; nei casi più gravi, a tale sanzione può aggiungersi anche la sanzione interdittiva della sospensione dell'autorizzazione a compiere bonifici transfrontalieri (si versa in ipotesi caratterizzate da tendenziale diffusività degli effetti dannosi nei confronti di una estesa platea di clientela) (articolo 1);
  • per le violazioni di specifici obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 è stata prevista una sanzione pecuniaria tra 5000 e 50.000 euro (si tratta di condotte realizzate in genere in danno di singoli clienti) (articolo 2).

L'articolo 3 stabilisce la procedura per la irrogazione delle sanzioni. Come già realizzato col decreto legislativo n. 253/2000 attuativo di una direttiva (CE) sul medesimo tema, è stata richiamata la procedura prevista dall'articolo 195 dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998), stabilendo che le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell'economia su proposta della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23.1.2004, le competenti Commissioni del Senato e della Camera hanno espresso parere favorevole, formulando però in alcuni casi osservazioni che sono state per la massima parte recepite nell'attuale testo del decreto.

E' stata accolta la prima osservazione formulata dalla II Commissione della Camera che richiedeva un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, sostituendo l'espressione "casi più gravi" con quella più pregnante "casi di violazioni particolarmente gravi". Ulteriori modifiche del medesimo segno sono state apportate recependo le osservazioni della II Commissione del Senato di seguito illustrate.

Non è stato invece accolta la seconda osservazione che richiedeva l'inserimento dell'esplicito richiamo dell'articolo 27 del decreto legislativo n.231/2001, in quanto, a seguito di altra osservazione illustrata oltre, è stato soppresso l'intero articolo 4 che conteneva il richiamo ad un capo del decreto legislativo n.231 del 2001. E' comunque da osservare che il richiamo all'articolo 27 decreto legislativo n.231/2001 sarebbe stato superfluo, in quanto, vertendosi in ipotesi di responsabilità esclusiva dell'ente, senza previsione di condotte illecite anche dei soggetti che per esso hanno agito, la limitazione della responsabilità patrimoniale al solo patrimonio dell'ente è conseguenza evidente ed incontestabile.

La prima osservazione della II Commissione del Senato è stata accolta articolando in maniera più organica le sanzioni previste dall'articolo 1; è stato infatti inserito, nel quadro della sanzione pecuniaria, un minimo edittale più elevato per le violazioni di particolare gravità, cui può aggiungersi, nel caso di reiterazione delle condotte, la sanzione interdittiva della sospensione dell'autorizzazione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.

Anche la seconda osservazione è stata accolta, prevedendo, nel quadro della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 2, un minimo edittale più elevato per i casi di reiterazione delle violazioni.

Non è stato, invece, accolto il suggerimento di limitare nell'articolo 2 il richiamo ai soli commi 1 e 3 dell'articolo 5 del Regolamento 2560/2001 CE, in quanto anche nel comma 2 della citata norma è contenuto uno specifico obbligo per gli enti creditizi cui deve correlarsi in maniera indefettibile una sanzione.

In accoglimento dell'ultima considerazioni formulata dalla medesima Commissione si è, infine, ritenuto di sopprimere l'articolo 4 il quale conteneva un generale rinvio alle disposizione del capo I, sezioni I e II, del decreto legislativo n.231/2001 in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, sulla considerazione che, nel presente decreto, non vi è alcuna condotta di reato presupposta per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Il testo attuale del decreto si compone, quindi, di tre articoli.