Schema di D.Lgs. - Sanzioni per la violazione del Reg. CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto - Testo

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 luglio 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
Art. 2 - Autorità competente
Art. 3 - Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore
Art. 4 - Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano
Art. 5 - Irregolarità o mancanza della documentazione
Art. 6 - Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto
Art. 7 - Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali
Art. 8 - Violazioni varie
Art. 9 - Sanzioni accessorie
Art. 10 - Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali
Art. 11 - Richiesta di informazione o di esibizione di documenti
Art. 12 - Procedimento di applicazione delle sanzioni
Art. 13 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 14 - Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Art. 15 - Disposizioni finanziarie 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;

Vista la Legge 18 aprile 2005. n. 62 ed in particolare l'articolo 3;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l'esecuzione dei controlli nonché le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia di concerto con in Ministro della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Campo di applicazione e definizioni)

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005, di seguito denominato “Regolamento”, recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonché le seguenti ulteriori definizioni: “Conducente”, la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; “allevatore”: il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali; “autorizzazione”, l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; “certificato di idoneità”, il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; “certificato di omologazione per veicoli”, il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Art. 2
(Autorità competente)

  1. Le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
  2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3
(Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore)

  1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonché all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.
  2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 600. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

Art. 4
(Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano)

  1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 4.500.
  2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Art. 5
(Irregolarità o mancanza della documentazione)

  1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000.
  2. Costituiscono irregolarità documentali:
    1. la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento .
    2. la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi Terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) di entrata;
    3. per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento.
    4. l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:
      1. luogo di destinazione e destinatario;
      2. numero dei capi;
      3. durata prevista del viaggio;
    5. l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:
      1. compozione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate;
      2. la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;
      3. il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.
    6. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Art. 6
(Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto)

  1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000.
  2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma precedente.
  3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 10.000.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato.
  5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore è obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma precedente.

Art. 7
(Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali)

  1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.
  2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 all presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 4.000.
  3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 3.000.
  4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 6.000.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000.
  7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
  8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000.

Art. 8
(Violazioni varie)

  1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.600.
  2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti è soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 20.000.

Art. 9
(Sanzioni accessorie)

  1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
  2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
  3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.
  4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, è disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.
  5. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.
  6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
  7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
  8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5 comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
  9. Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.
  10. Quando è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato Membro, il Ministero della Salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.
  11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. Se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
  13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all'autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato Membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 10
(Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali)

  1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'autorità competente a proprie spese.
  2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato Membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.
  3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.
  4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento.

Art. 11
(Richiesta di informazione o di esibizione di documenti)

  1. Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.
  2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci né superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.200.
  4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200 ad € 800.
  5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800.

Art. 12
(Procedimento di applicazione delle sanzioni)

  1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
  2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5.
  3. Le Regioni e le Province autonome sono l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi Terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio.
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285/92. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
  6. L'entità delle sanzioni previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Art. 13
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

Art. 14
(Disposizioni transitorie ed abrogazioni)

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
  3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 532.
  4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
  5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
  6. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.

Art. 15
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
  2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.