Schema di D.Lgs. - Sanzioni per la violazione del Reg. CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"

Articolato
 


Il Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto è entrato in vigore il 25 gennaio 2005 ed è applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, relativo al possesso del certificato di idoneità per conducenti e guardiani, che sarà applicativo dal 5 gennaio 2008.

Con l'applicazione di questo nuovo Regolamento sono abrogate la direttiva 91/628/CEE, relativa alla “protezione degli animali durante il trasporto”, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 ed il Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio “che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle otto ore”.

Il Regolamento (CE) 1/2005 apporta diverse importanti modifiche alla precedente normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto, tranne per quanto riguarda i tempi di viaggio, gli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione e le densità di carico.

L'articolo 25 dello stesso Regolamento prevede che ogni Stato membro debba stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni dello stesso Regolamento ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate, nonchè le misure specifiche per le violazione delle stesse disposizioni.
Pertanto, il presente decreto legislativo ottempera a quanto disposto dal summenzionato articolo del Regolamento (CE) 1/2005, al fine di sanzionare le infrazioni previste dallo stesso Regolamento, individuandone le modalità di applicazione.

Il provvedimento viene emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il quale espressamente consente al Governo di adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di Regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria stessa.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto non pregiudica l'applicabilità delle norme di cui al titolo IX-bis, libro II dei codice penale nelle ipotesi in cui le fattispecie accertate integrino uno o più degli elementi costitutivi dei reati ivi previsti.
Il testo del Decreto Legislativo, come indicato al comma 3, articolo 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato sottoposto ai pareri dei competenti organi parlamentari, in quanto prevede l'applicazione di sanzioni amministrative, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome, attesa la competenza delle autorità regionali in merito all'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Il decreto adottato è costituito da quindici articoli e da cinque allegati, che disciplinano le seguenti tematiche:

Articolo 1 “Campo di applicazione e definizioni”: individua, al comma 1, il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria alle infrazioni del Regolamento e, prevede, al comma 2, un rinvio all'articolo 2 del Regolamento per quanto attiene alle definizioni ivi previste e introduce ulteriori definizioni non contemplate nel Regolamento, per non ingenerare incertezza nella individuazione delle responsabilità tra le varie figure professionali coinvolte nel trasporto di animali vivi.

Articolo 2 “Autorità competente”: Nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 gennaio 2007, al comma 1, era stato previsto che il Ministero della salute fosse l'Autorità centrale competente per i controlli sul benessere animale, come definita all'art. 2, lettera f) del Regolamento.
A seguito del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 15 marzo 2007, il comma è stato sostituito prevedendo che, oltre al Ministero della salute, le Autorità competenti ad effettuare i controlli, ai sensi dell'articolo 2 lett. f) del Regolamento, siano anche le Regioni e le Province autonome, negli ambiti di rispettiva competenza.

Viene inoltre richiamato l'articolo 13 della legge 689/81 che individua, negli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, i soggetti accertatori delle violazioni.

Articolo 3 “Violazione delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore” : stabilisce la sanzione pecuniaria minima e massima per il trasportatore che effettua un viaggio senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata oppure quando viene effettuato un viaggio superiore alle otto ore (lungo viaggio) usando un'autorizzazione per viaggi al di sotto delle otto ore ed ancora, quando vengono violate le prescrizioni per le azioni d'emergenza che comportano il trasporto di animali in violazione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) 1/2005. E' stata anche considerata, sotto l'aspetto sanzionatorio, la mancanza a bordo del veicolo dell'autorizzazione del trasportatore e la responsabilità in solido del trasportatore con l'autore della violazione.

Articolo 4 “ Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano” : stabilisce la sanzione pecuniaria minima e massima per il conducente ed il guardiano che effettuano un trasporto senza l' obbligo del certificato di idoneità prescritto dal Regolamento o con certificato di idoneità scaduto, sospeso o revocato. Sono assoggettati alla stessa sanzione il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affidano gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Articolo 5 “Irregolarità o mancanza della documentazione” : individua le irregolarità documentali soggette a sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima a carico del trasportatore . Il comma 3 individua nell'organizzatore del viaggio e nel detentore degli animali le persone responsabili in solido, con il trasportatore, delle irregolarità commesse.
Comma 3: è stato previsto che, fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6 “ Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto” : stabilisce la sanzione pecuniaria minima e massima a carico del trasportatore o del conducente o del trasportatore che effettua un trasporto di animali superiore alle otto ore con un veicolo stradale o nave adibita al trasporto di bestiame senza essere muniti del certificato di omologazione del mezzo di trasporto prescritto dal Regolamento o con lo stesso certificato di omologazione scaduto di validità, sospeso o revocato. E' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria anche il conducente di un veicolo stradale a bordo del quale non sia presente il certificato di omologazione.

Articolo 7 “Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali”:Il presente articolo, ai commi 1,2,3 e 4 stabilisce una serie di sanzioni pecuniarie a carico del trasportatore, nel caso in cui violi i requisiti contenuti nell'Allegato 1 (relativo all'idoneità al trasporto degli animali), Allegato 2 (relativo ai requisiti dei mezzi di trasporto), Allegato 3 (relativo alle indicazioni sulle pratiche di trasporto) e Allegato 4 (relativo ai requisiti per i lunghi viaggi), di cui presente decreto.

Tali Allegati riprendono le specifiche tecniche previste nello stesso Regolamento CE.
I commi 5 e 6 sanzionano, in modo specifico, la condotta di coloro che, nell'accudire gli animali, per l'espletamento dei propri compiti e di coloro che, durante le operazioni di trasporto, usino violenza sull'animale o causino all'animale sofferenze inutili o lesioni, prevedendo che, la loro condotta è sanzionata con una sanzione amministrativa, almeno che non si accerti che il fatto costituisca reato.
L'inciso “salvo che il fatto costituisca reato”, in questi due commi, si rende necessario per risolvere eventuali dubbi interpretativi in ordine alla possibilità che la condotta sanzionatoria possa assumere anche rilevanza penale

Articolo 8 “ Violazioni varie” :il comma 1 di tale articolo prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico degli operatori dei centri di raccolta, i quali violino le disposizioni previste dall'articolo 9 del Regolamento (CE), le quali prevedono che gli stessi operatori debbano affidare l'accudimento degli animali solo a personale che abbia eseguito appositi corsi di formazione e debbano informare periodicamente le persone ammesse al centro di raccolta dei loro doveri ed obblighi e tenere sempre a disposizione delle persona ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate eventuali violazioni del Regolamento.
Il comma 2 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare di un'autorizzazione al trasporto e del titolare di un autorizzazione al trasporto per lunghi viaggi, che ecceda i limiti delle stesse autorizzazioni.

Articolo 9 “Sanzioni accessorie”: individua le modalità ed i tempi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e del certificato di idoneità.

I commi 1,2,3 e 4, definiscono, in relazione al numero di infrazioni commesse nel periodo di tre anni, la durata del periodo di sospensione o di revoca dell'autorizzazione. Il comma 5 prevede che il trasportatore non possa conseguire, in caso di revoca dell'autorizzazione, un'altra autorizzazione prima di 12 mesi.
I commi 7,8 e 9 prevedono , in relazione al numero di infrazioni commesse nel periodo di tre anni dal trasportatore con lo stesso mezzo di trasporto, la durata del periodo di sospensione o di revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. Il comma 10 prevede che il trasportatore non possa conseguire, in caso di revoca del certificato di omologazione, un altro certificato di omologazione prima di 12 mesi.
Il comma 10 prevede, per le violazioni commesse da trasportatori stranieri e per le quali è prevista la sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto, l'interdizione temporanea ad effettuare trasporti di animali sul territorio nazionale.
Il comma 11 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima per chiunque effettui un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea, compreso il fermo amministrativo del veicolo qualora l'oggetto della sanzione risulta essere il veicolo stesso.
Il comma 12 prevede la facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità nei confronti del conducente e del guardiano che abbiano violato il Regolamento. Tale ipotesi non è correlata espressamente al numero di infrazioni commesse in un determinato arco di tempo, come invece specificato per la revoca o sospensione dell'autorizzazione del trasportatore e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e ciò al fine di lasciare la facoltà all'autorità competente di sospendere o revocate tale certificato sin dalla prima infrazione commessa, in base alla gravità della stessa.

Articolo 10 “Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali “: dispone, in riferimento all'art. 23 del Regolamento, l'attuazione da parte del responsabile degli animali di quelle azioni necessarie alla salvaguardia del loro benessere ed individua nel trasportatore, nell'organizzatore e nel detentore la responsabilità in solido, con chi ha commesso la violazione, per gli obblighi derivanti o connessi all'attuazione delle azioni necessarie alla salvaguardia del benessere animale. Inoltre, individua nel trasportatore e nel guardiano le persone su cui devono gravare i costi di dette azioni.
Il comma 1, in particolare,prevede che ferme restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal provvedimento, se l'Autorità competete non possa provveder direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere.
Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima a carico di coloro che non attuano o ritardato gli adempimenti degli obblighi previsti ai precedenti comma relativi alle misure cautelari per la salvaguardia del benessere animale.

Articolo 11 “Richiesta di informazione o di esibizione di documenti”: prevede la facoltà delle autorità di controllo di richiedere, all'atto del controllo o entro un determinato periodo di tempo, agli organizzatori, trasportatori o detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni o l'esibizione di documenti e certificati relativi a persone ed animali coinvolti nel viaggio ed individua una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima per tutti coloro che non ottemperino a quanto specificamente richiesto dalle autorità di controllo.
Prevede un sanzione a carico del trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente e prevede un ulteriore sanzione a carico del trasportatore che ometta di comunicare le modifiche intervenute relativamente alle informazioni relative ai requisiti necessari per l'autorizzazione e per l'autorizzazione per lunghi viaggi.

Articolo 12 “Procedimento di applicazione delle sanzioni”: Il comma 1 rimanda alle disposizioni della Legge 689/81 per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo e per tutto quanto riguarda, in senso lato, il procedimento sanzionatorio, ed indica il modello allegato al decreto quale modello conforme per redigere il verbale di accertamento delle violazioni constatate.
Il comma 3 individua la Regione e le Province Autonome e l'U.V.A.C., quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso paesi terzi quali autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.
Il comma 4 dispone, per le violazioni del decreto commesse utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 207 della legge 285/92 ed individua, nel responsabile della violazione, il soggetto che deve farsi carico delle spese conseguenti al fermo amministrativo del veicolo ed alla sistemazione degli animali per garantire la tutela del loro benessere.
Il comma 5 prevede la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il ricovero degli animali a spese del responsabile della violazione, in luogo idoneo.
Il comma 6 prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo gli accertamenti dell'ISTAT.

Articolo 13 “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”: Individua le amministrazioni beneficiarie dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto.
Tale articolo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente provvedimento siano devoluti alle Amministrazioni dello Stato quando la competenza all'irrogazione della sanzione spetti all'UVAC ed alle Regioni e Province autonome, negli altri casi.
Tale disposizione, introdotta a seguito dell'accoglimento delle osservazioni delle Regioni espresse in Conferenza Stato-Regioni, è coerente con il rispetto delle competenze previste dall'art. 12, comma 3 del provvedimento, in materia di irrogazione della sanzione considerato che il peso finanziario relativo alla procedura amministrativa volta all'applicazione della sanzione grava quasi esclusivamente sulle Regioni e solo in residualmente sullo Stato. Tale articolo, infatti, prevede che le Regioni e le Province autonome siano le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse sul territorio nazionale e l'U.V.A.C., competente per territorio, sia competente ad irrogare la sanzione solo quando la violazione si riferisca ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi.

Articolo 14 “Disposizioni transitorie e abrogazioni”: il comma 1 individua nei servizi veterinari delle AUSL territorialmente competenti le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
Il testo del decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, prevedeva che con un decreto interministeriale avvenisse l'individuazione dei documenti necessari, delle modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici sui veicoli e di rilascio dei certificati di omologazione.
Con il parere espresso dalla Conferenza permanente Stato- Regioni, nella seduta del 15 marzo 2007, Le Regioni hanno proposto di eliminare tale previsione e tale proposta è stata accolta dal Ministero della salute.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto entrino in vigore dal 6 gennaio 2008, giorno successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sui certificati di idoneità. Tale norma va letta in combinato disposto con quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 14, per il quale, fino al 5 gennaio 2008, ogni richiamo al certificato di idoneità contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito alla attuale attestazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, il conducente o il guardiano degli animali debbano acquisire entro il 5 gennaio 2008 il certificato di idoneità al trasporto degli animali, previo apposito corso di formazione, e precisa che, allo scopo di evitare vuoti normativi, fino alla suddetta data ogni richiamo a tale certificato di idoneità deve intendersi riferito alla attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 532.

Il comma 4 disciplina la modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'acquisizione dei certificati di idoneità e da quali organismi possono essere organizzati, a loro carico. Nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri era previsto che i corsi di formazione in questione potessero essere realizzati da “Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendentemente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati, previa verifica ed approvazione del programma da parte del Ministero della salute”. Con il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, espresso nella riunione del 15 marzo 2007, le Regioni hanno proposto di eliminare il riferimento alla necessità dell'autorizzazione del programma sulla formazione da parte del Ministero della salute. Tale proposta è stata accolta dal Ministero della salute ed il comma è stato, pertanto, così modificato.

Il comma 5 dispone l'abrogazione del d.lgs. n. 532 del 1992.

Il comma 6 dispone che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, venga emanato un decreto interministeriale per stabilire le procedure per le attività di controllo ed applicazione del regolamento 1/2005.
Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è stato inserito anche il concerto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'emanazione del decreto di cui al comma 6, essendo lo stesso Dicastero concertante l'intero provvedimento.

Articolo 15 “ Disposizioni finanziarie”: ai commi 1 e 2 viene introdotta la clausola di invarianza della spesa e viene specificato che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

In merito alle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, si indicano di seguito le osservazioni accolte e le motivazioni a sostengo del mancato accoglimento di lacune osservazioni.

Osservazioni Commissioni Senato:
Commissione II:

  • Articolo 1, comma 2: esplicitare alcune delle definizioni recate dall'articolo 2 del Regolamento CE, nonché aggiungere altre definizioni: accolta;
  • Articolo 2, comma 2: sostituire la parola “organismi” con quella di “organi”:accolta;<7li>
  • Articolo 3, comma 1: alle parole “all'organizzatore e al detentore” si potrebbero aggiungere “e allo spedizioniere” non accolta in quanto si è ritenuto che la figura dello spedizioniere potesse farsi rientrare già in quelle dell'organizzatore o del detentore se persona diversa dal primo;
    Apparato sanzionatorio del provvedimento: sarebbe opportuno prevedere una differenziazione delle sanzioni,stabilendone una di minore gravità nel caso che il conducente o il guardiano non siano in grado di esibire i documenti richiesti al momento del controllo ma risultano successivamente di esserne in possesso: parzialmente accolta prevedendosi all'articolo 11 la possibilità di concessione di un termine per l'esibizione della documentazione; si è poi ritenuto di limitare l'utilizzo dell'inciso “salvo che il fatto costituisca reato” alle sole ipotesi di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, in quanto solo per questi potrebbe essere configurabile una sovrapposizione di illeciti con possibile qualificazione della condotta come penalmente rilevante. Per tutte le altre fattispecie, invece, l'inserimento della clausola sarebbe inutile non essendo configurabile, in ogni caso, una fattispecie di rilevanza penale trattandosi di comportamenti inequivocabilmente collegati alle operazioni di trasporto ed essendo questa materia sottratta alla disciplina penale di cui al titolo IX-bis del codice penale (cfr.art.19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
  • Articolo 5, comma 3: e Articolo 6, comma 2: opportuno premettere la formula: “fuori dei casi di concorso della violazione”: accolta;
  • Articolo 6: sarebbe opportuno specificare: accolta;
  • Articolo 6: prevedere che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo si applichino anche nel caso in cui i certificati di omologazione dei contenitori utilizzati per il trasporto su terra o via navigabile, non siano conformi: accolta;
  • Articolo 7: riformulare l'articolo al fine di recepire al totalità delle questioni previste dal Regolamento: accolta;
  • Si propone di aggiungere un nuovo articolo (violazioni varie): accolta;
  • ex Articolo 8 (attuale articolo 9) (Sanzioni accessorie): si propone di coordinare i primi commi con la riformulazione dell'articolo 7: accolta; necessità di riformulare l'articolo in modo da chiarire che per l'applicazione delle sanzioni accessorie deve essere accertata la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento:…; all'attuale comma 10 dell'articolo 9: si propone di sostituire l'espressione “può adottare” con quella “adotta”: accolta;
  • ex Articolo 9, comma 4, attuale Articolo 10, comma 4 (Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali): inserire l'ipotesi dell'esecuzione in danno: accolta; non si è ritenuto, invece, di accogliere la proposta di inserimento dell'inciso”fuori dei casi di concorso nella violazione” in quanto destinatari delle esecuzione delle misure di emergenza sono essenzialmente ed in via immediata il trasportatore ed il guardiano, venendo disposte nell'ambito di controlli effettuati in occasione del trasporto. Per cui difficilmente sarebbe configurabile una compartecipazione delle altre figure che, invece, è giusto ne rispondano solidalmente.
  • ex Articolo 10 attuale Articolo 11(Richiesta di informazione o esibizione di documenti): aggiungere tra i destinatari della richiesta di informazioni anche i conducenti e i guardiani: accolta; aggiungere il riferimento al comma 1, in merito all'invito a fornire informazioni:….;
  • ex articolo 13 attuale articolo 14 ( Disposizioni transitorie ed abrogazioni): si propone la riformulazione del comma 3 dell'articolo: accolta;
    Inserire la disposizione relativa ai corsi di formazione nello stesso articolo: accolta.

Commissione VIII:

  • rendere più efficaci i controlli sai sulla idoneità del conducente e del guardiano a svolgere le attività di trasporto degli animali che sulla regolare omologazione dei mezzi utilizzati, appare opportuno che sia introdotto l'obbligo di detenere i relativi certificati durante il viaggio, prevedendo adeguate sanzioni nel caso di inadempimento; accolta alle lettere a), b) ed h) dell'articolo 5, comma 2. Per gli altri documenti si fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11
  • Articolo 5, comma 3: si propone di sostituire l'espressione “obbligati in solido”, ovunque ricorra nel testo, (vedi anche commi 2 e 5 dell'articolo 6), con l'espressione: “in concorso di responsabilità oggettiva dei soggetti”.
    Le Amministrazioni concertanti il provvedimento non hanno accolto tale osservazione in quanto hanno ritenuto opportuno distinguere l'ipotesi del concorso nella violazione di soggetti quali il detentore degli animali, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore principale, prevedendo in tal caso una responsabilità diretta degli stessi soggetti, dall'ipotesi in cui tali soggetti, non avendo concorso nella commissione dell'illecito, non sono responsabili direttamente dell'illecito ma sono responsabili solo in via sussidiaria (responsabilità solidale con il trasgressore), al fine di rafforzare la posizione dell'Autorità creditrice che agisce per il risarcimento del danno;
  • Articolo 9, comma 10: sarebbe opportuno prevedere obbligatoria da parte del Ministero della salute l'adozione del provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali nel caso di violazioni.

Osservazioni Commissioni Camera:
Commissione II:

  • Articolo 1, comma 2: esplicitare alcune delle definizioni:accolta;
  • Articoli 3, 4, 6 e 7: premettere la causa “salvo che il fato costituisca reato”; per le motivazioni sul mancato accoglimento si rinvia a quanto già riportato con riguardo alle osservazioni della Commissione Giustizia del Senato.
  • Articolo 5, comma 3, articolo 6, commi 2 e 4, articolo 7, comma 7 e articolo 9, comma 3: si propone di sopprimere il riferimento alla obbligazione in solido, prevedendo, in suo luogo, la sanzione amministrativa anche nei confronti degli organizzatori e dei detentori: parzialmente accolta quanto agli articoli 5, 6 e 7. Per le motivazione del mancato accoglimento dell'osservazione con riguardo all'articolo 9, si rinvia a quanto già riportato in calce alla stessa osservazione della Commissione Giustizia del Senato;
  • Articolo 7: riformulare le fattispecie di illecito amministrativo facendo riferimento alle ipotesi dell'Allegato I del Regolamento CE: accolta;
  • prevedere sanzioni per gli operatori dei centri di raccolta che omettano di osservare gli obblighi dell'articolo 9 del Regolamento: accolta all'articolo 8;
  • prevedere sanzione a carico del titolare dell'autorizzazione che opera un trasporto eccedendo i limiti della autorizzazione: accolta all'articolo 8;
  • attuale Articolo 9, comma 10: le parole “può adottare” siano sostituite con “adotta”: accolta;
  • sanzioni accessorie da prevedere anche per le violazioni reiterate dei commi 3 e 4 dell'articolo7:
  • sanzione applicabili per il trasportatore che ometta di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente: accolta all'articolo 11, comma 4;
  • sanzione a carico del trasportatore che ometta di comunicare entro 15 giorni all'Autorità competente le variazioni attinenti alle informazioni e documenti di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento:accolta all'articolo 11, comma 5;
  • sostituire l'articolo sui proventi prevedendo che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto affluiscano all'entrata del bilancio dello stato per essere rassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute: si è ritenuto di accogliere le osservazioni della Conferenza Stato Regioni e province autonome in materia di assegnazione dei proventi in quanto i costi maggiori per i controlli, e conseguente procedimento di irrogazione delle sanzioni sono sostenuti dagli Enti locali e non dallo Stato;
  • inserire nell'articolo sulle disposizioni transitorie e abrogazioni il comma sulla entrata in vigore dell'articolo 4 per le disposizioni sul certificato di idoneità e il comma sui corsi di formazione:accolto;
  • articolo 13, comma 3 attuale 14, comma 3: siano soppresse le parole da “ad eccezione” fino alla fine del comma: accolta; Non si è ritenuto di accogliere la proposta di rassegnazione delle somme al Ministero della Salute in quanto vi è stata opposizione da parte della Ragioneria dello Stato che non ritiene di poter accogliere un vincolo per legge alla destinazione di entrate dello Stato, dovendosi riservare all'Amministrazione finanziaria la scelta sulla destinazione delle somme.

Commissione XIV:

  • Definire in maniera più puntuale il complesso delle violazioni di cui all'articolo 7, in riferimento alle disposizioni previste nel regolamento: accolta;
  • prevedere l'obbligo – e non la facoltà- in capo al Ministero della salute di adottare un provvedimento provvisorio di interdizione temporanea del trasporto di animali nei confronti dei trasportatori di altri Stati membri che abbiano violato le disposizioni del decreto: accolta.

Quanto alle osservazioni della Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome:
articolo 1, commi 3 e 4: accolte all'articolo 14 comma 3.
articolo 2, comma 1: accolta;
articolo 3: accolta;
articolo 5: comma 2, lettera c), accolta; comma 2, lettera d) accolta;
articolo 7: l'articolo è stato completamente riscritto è ed perfettamente fedele al regolamento;
articolo 8, attuale articolo 9: tiene conto della diversa formulazione dell'articolo 7; non si è ritenuto di scorporare le sanzioni accessorie così come proposto dalla Conferenza, con la creazione di un articolo 8-bis, per ragioni di organicità del testo;
articolo 9, attuale articolo 10; accolte;
articolo 10, attuale articolo 11: accolta;
articolo 11, attuale articolo 12: accolte con diversa formulazione per questioni di drafting;
articolo 13, attuale articolo 14; comma 2, accolta; comma 3, riformulato;
articolo 13 attuale, sulla destinazione dei proventi: accolta, nonostante il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.