DDL - Delega al gov. per la riforma delle sanzioni pen. in materia di reati contro il patrimonio culturale - Testo
Disegno di legge recante: “Delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale”
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 maggio 2007
Art. 1 - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro i beni culturali
Art. 2 - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro i beni paesaggistici
Art. 1
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro i beni culturali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di beni culturali, anche attraverso la modifica del Capo I del Titolo I e del Capo I del Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- 1) prevedere tra le circostanze aggravanti del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 c.p. il fatto che esso abbia ad oggetto un bene culturale, con aumento della pena della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a quattro anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 50.000 euro; prevedere una fattispecie di reato di danneggiamento colposo, con riduzione della pena; parificare, quanto alla tipologia del reato previsto dall'articolo 169, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'intervento eseguito in difformità dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente a quello eseguito senza l'autorizzazione medesima;
- 2) prevedere tra le circostanze aggravanti del delitto di furto di cui all'articolo 625 c.p. il fatto che esso abbia ad oggetto beni culturali o cose ritrovate a seguito delle condotte contemplate al punto 3); prevedere altresì:
- - l'aumento di pena, in misura tale, comunque, che essa non risulti superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria, sia per l'ipotesi che il furto segua ai fatti puniti al punto 3), sia per l'ipotesi, che il furto avvenga nell'ambito di attività svolta in base ad una concessione di ricerca rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo medesimo;
- la circostanza aggravante di cui all' articolo 624-bis;
- 3) trasformare in delitto la contravvenzione di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, stabilendo le pene della reclusione, fino ad un massimo di tre anni, e della multa, non superiore, nel massimo, a 20.000 euro per il fatto della ricerca archeologica o l'esecuzione di opere finalizzate al ritrovamento di cose indicate nell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo in mancanza della prescritta concessione ovvero in difformità da essa; prevedere l'aumento di pena per l'ipotesi del fatto commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o apparecchiature per la rilevazione dei metalli, in misura tale che essa risulti non superiore, nel massimo, a quattro anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria; stabilire, altresì, che è sempre ordinata la confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;
- 4) prevedere una figura speciale del delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale, avente ad oggetto beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui al punto 2), includendo tra le condotte punibili l'illecita detenzione, a qualunque titolo, dei beni o delle cose medesimi, conoscendone la provenienza; stabilire le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a otto anni e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;
- 5) confermare i delitti di alienazione illecita di beni culturali, di cui all'articolo 173, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la misura della pena detentiva, in modo che non superi, nel massimo, i due anni di reclusione, e della pena pecuniaria, in modo che non sia superiore, nel massimo, a 90.000 euro;
- 6) confermare i delitti di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale, di cui all'articolo 174, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione ad oggetti il cui valore sia pari o superiore alle soglie di cui alla lettera B dell'Allegato A del decreto legislativo medesimo, aumentando la misura della pena detentiva in modo che non superi, nel massimo, i sette anni di reclusione, e della multa in modo che non sia superiore a 100.000 euro, nel massimo; punire allo stesso modo il fatto di chi detiene all'estero il bene culturale illecitamente uscito o ne impedisce il rientro; stabilire che, in caso di condanna, è ordinata, la confisca delle cose illecitamente detenute, se non in proprietà di persona estranea al reato, anche nel caso in cui l'autore del delitto non sia imputabile o punibile oppure manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto ovvero il delitto medesimo sia estinto;
- 7) confermare i delitti relativi alla falsificazione, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, riformulando le disposizioni in modo da differenziare i fatti che abbiano ad oggetto beni culturali da quelli aventi ad oggetto opere infracinquantennali o di autore vivente e stabilendo sanzioni in misura non non superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 10.000 euro, quanto alla pena pecuniaria; punire allo stesso modo la ricettazione delle cose oggetto di falsificazione; stabilire che, in caso di condanna, è ordinata, la confisca delle cose illecitamente detenute, se non in proprietà di persona estranea al reato, e la loro distruzione, a meno che l'autorità competente non dichiari di volerle prendere in custodia, o comunque la loro sottrazione alla circolazione; confermare la disposizione di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004 circa la non punibilità per i suddetti reati qualora il bene culturale o l'opera contemporanea rechi annotazione di non autenticità ovvero, se ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della cosa, sia accompagnata da analoga dichiarazione, da parte del responsabile del fatto;
- 8) prevedere una figura speciale del delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codice penale, avente ad oggetto operazioni compiute in relazione a beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo provenienti dai reati di cui al punto 2), a cose oggetto di falsificazione nonché a denaro, beni materiali e altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione di cui ai punti 4) e 7), stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a dodici anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 30.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;
- 9) prevedere, in relazione ai reati di cui ai punti da 2) a 8), l'aumento della sanzione da un terzo a due terzi se il fatto cagioni un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero sia commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- 10) prevedere, in relazione ai reati di cui ai punti da 1) a 8), l'applicabilità delle sanzioni accessorie della interdizione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o delle attività professionali o imprenditoriali previste, rispettivamente, dagli articoli 28 e 29 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti temporali ivi previsti e graduando la durata della sanzione accessoria in relazione alla gravità dell'illecito;
- 11) prevedere, in relazione ai reati di cui ai punti da 1) a 8), che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla realizzazione dei fatti di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;
- 12) estendere la disposizione premiale di cui all'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004 a tutte le fattispecie delittuose aventi ad oggetto beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad eccezione di quella indicata al punto 1); prevederne l'applicabilità nell'ipotesi in cui il danno arrecato al patrimonio culturale nazionale sia di speciale tenuità;
- 13) prevedere la non punibilità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati, definiti sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, nella repressione dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le attività di indagine eseguite sotto copertura ai sensi degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- 14) prevedere lo svolgimento, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati che abbiano in gestione la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle attività di contrasto previste dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, qualora i delitti siano commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico con riferimento ai reati aventi ad oggetto beni culturali o cose indicate all'articolo 10 del decreto legislativo medesimo;
- 15) prevedere l'applicabilità delle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 in materia di indagini e misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, ai soggetti indicati dall'articolo 1, primo comma, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi abbia ad oggetto beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- 16) prevedere che i beni mobili e immobili e le somme di danaro confiscati a seguito di condanna per uno dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 vengano assegnati, a richiesta, al Ministero per i beni e le attività culturali e che il materiale ed i beni sequestrati siano affidati in custodia giudiziale con facoltà d'uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle attività di repressione dei delitti di cui al presente articolo;
- 17) confermare la contravvenzione di cui all'articolo 170 del decreto legislativo n. 42 del 2004, aumentando la misura della sanzione in modo che non risulti superiore, nel massimo, a due anni, quanto alla pena detentiva, e a 50.000 euro, quanto alla pena pecuniaria;
- 18) trasformare in contravvenzione i delitti di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale, di cui all'articolo 174, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando abbiano ad oggetto beni il cui valore sia inferiore alle soglie di cui alla lettera B dell'Allegato A del decreto legislativo medesimo;
- 19) differenziare le figure contravvenzionali di cui all'articolo 175, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 42 del 2004, in modo da punire il fatto della detenzione, a qualsiasi titolo, di reperti archeologici o di cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, senza averne fatto denuncia ai sensi dell'articolo 90 del suddetto decreto, con le sanzioni dell'arresto in misura non superiore, nel massimo, a due anni, e della ammenda in misura non superiore, nel massimo, a 10.000 euro; stabilire che, in caso di condanna per la prima contravvenzione, è ordinata, ove occorra, la confisca delle cose illecitamente detenute;
- 20) prevedere una figura di contravvenzione per il fatto di chi, trovandosi in area archeologica, venga colto in possesso degli strumenti od apparecchiature indicate al punto 3) di cui non giustifichi l'attuale destinazione, stabilendo la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni e stabilendo, altresì, che è sempre ordinata la confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto medesimo è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
4. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e osservando le procedure di cui al comma 3, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 2
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro i beni paesaggistici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di beni paesaggistici, attraverso la modifica del Capo II del Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137” e disponendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del medesimo decreto legislativo e del codice penale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) trasformare la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 734 del codice penale nel delitto di danneggiamento di bene paesaggistico, stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a quattro anni e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 50.000 euro; prevedere una fattispecie di reato di danneggiamento colposo, con riduzione della pena;
2) riformulare, trasformandola in delitto, la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente o in difformità da essa, prevedendo sanzioni analoghe a quelle stabilite per il delitto di cui al punto a) ed estendendone l'applicabilità ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004; rivedere il sistema delle aggravanti previste al comma 1-bis, disciplinando i casi in cui i lavori illeciti ricadano in parchi archeologici od aree di interesse archeologico o abbiano comportato aumenti della volumetria originaria superiori ad una misura da determinare specificamente; confermare l'esimente di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 181; confermare che con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e prevedere la confisca di quanto sequestrato;
3) prevedere il delitto di frode in materia paesaggistica, costituito dal fatto di chi al fine di commettere i delitti di cui ai punti a) e b), ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica anche solo parzialmente, materialmente o nel contenuto, la prescritta documentazione ovvero fa uso di documentazione falsa, stabilendo le pene della reclusione, non superiore, nel massimo, a sei anni, e della multa, non superiore, nel massimo, a 10.000 euro;
4) prevedere che il sequestro effettuato ai sensi degli articoli 253 e 354 del codice di procedure penale si estenda alle cose mobili e immobili utilizzate per la commissione dei reati di cui ai numeri 1) e 2);
5) prevedere, in relazione ai reati di cui ai punti a) e b), l'applicabilità delle sanzioni accessorie della interdizione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o delle attività professionali o imprenditoriali, previste, rispettivamente, dagli articoli 28 e 29 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti temporali ivi previsti e graduando la durata della sanzione accessoria in relazione alla gravità dell'illecito;
6) prevedere, in relazione ai reati di cui ai punti a) e b), che la sospensione condizionale della pena è subordinata alla realizzazione dei fatti di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;
7) prevedere, in relazione ai reati di cui ai punti a) e b), la figura del c.d. “ravvedimento operoso”, stabilendo una riduzione da uno a due terzi delle pene previste nell'ipotesi in cui il colpevole si adoperi per evitare che l'attività delittuosa produca maggiori danni o per eliminare o limitare i danni già prodotti; ed estendere anche al delitto di cui al punto a) la causa di estinzione di cui all'articolo 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto medesimo è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
4. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e osservando le procedure di cui al comma 3, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.