DDL - Delega al gov. per la riforma delle sanzioni pen. in materia di reati contro il patrimonio culturale - Relazione

Disegno di legge recante: “Delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale”

Articolato


In sede di elaborazione del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, i ristretti limiti imposti dalla legge-delega non avevano consentito incisivi interventi sulle disposizioni a carattere sanzionatorio, contenute, principalmente, nelle abrogate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali.
Non erano tuttavia sfuggite alle competenti Commissioni parlamentari chiamate a rendere il prescritto parere al riguardo, la necessità e l'urgenza di un riordino complessivo della materia, al fine di ammodernare il vetusto sistema delle sanzioni, adeguandolo ai principi costituzionali, alle esigenze di una mutata “filosofia” della tutela dei beni, al nuovo atteggiarsi dei fenomeni criminosi.
Da allora vari gruppi di lavoro si sono succeduti per l'elaborazione di una disciplina che prevedesse l'adeguamento ed il rafforzamento della tutela penale in materia di reati contro i beni culturali; mentre parallelamente si è registrata una crescente attenzione per le esigenze di tutela dei beni paesaggistici, sempre più spesso minacciati da interventi che ne mettono in pericolo la bellezza, che ha condotto ad affiancare ai lavori concernenti la nuova disciplina sanzionatoria relativa ai beni culturali lo studio di disposizioni volte a rafforzare la tutela penale in materia di reati contro il paesaggio.
Le descritte esperienze costituiscono il sostrato del presente schema di d.d.l., elaborato in forma di legge-delega e finalizzato alla redazione di norme destinate a sostituire l'attuale disciplina sanzionatoria penale e a modificare quella amministrativa in materia di beni culturali e paesaggistici, dettata ai Titoli I e II della Parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
La scelta di ricondurre le disposizioni da adottare in via delegata nell'ambito della speciale normativa di settore, in ossequio alla tradizionale autonomia della disciplina medesima rispetto al codice penale, non ha ostacolato l'intento dei compilatori di rendere le disposizioni medesime il più possibile omogenee sia alla sistematica sia alla terminologia del codice penale.

Il testo del d.d.l. di delega è essenzialmente ispirato alla necessità di superare l'attuale regime di protezione penale del bene culturale, che vede il valore culturale come qualità accessoria del bene patrimoniale e ne dispone, per conseguenza, una tutela indiretta, per lo più attraverso la previsione di mere circostanze aggravanti del reato principale.
Esso, perciò, introduce un sistema di tutela penale diretta dei beni culturali, che – in ossequio all'art. 9 della Costituzione, nel quale la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio assurge a principio fondamentale dell'ordinamento – presuppone una concezione del bene culturale quale bene giuridico diverso dal bene materiale che ne costituisce il sostrato e perciò meritevole di autonoma protezione.
In linea con l'impostazione del nuovo codice penale e con l'unanime avviso dell'odierna dottrina penalistica, il d.d.l. impone di elevare a delitto le forme più gravi di offesa al patrimonio culturale, affinché siano puniti nel modo più severo i comportamenti che suscitano, nell'attuale contesto storico, un maggiore allarme sociale – come il vandalismo, il furto d'arte, la ricettazione e l'illecita esportazione di beni culturali – e per i quali nessun altro tipo di sanzione, al di fuori di quella penale, sarebbe percepita come adeguata; e di declassare, invece, al rango di illeciti amministrativi le fattispecie di minore impatto. Risultano in tal modo fortemente limitate le figure di reati contravvenzionali.
L'articolato è strutturato secondo una tripartizione mutuata dalla legislazione di settore e considera, in successione, fattispecie di reato riconducibili alla “conservazione”, al “rinvenimento” e alla “circolazione” dei beni culturali.
Rispetto alla vigente disciplina penale, si è in generale previsto un inasprimento delle pene, sia per segnalare il particolare grado di offensività della condotta, sia per garantire un più efficace espletamento dell'attività investigativa finalizzata all'individuazione dei responsabili delle condotte medesime, con particolare riguardo alla possibilità di emanare provvedimenti coercitivi e di utilizzare più penetranti strumenti di investigazione.
Il presente schema di d.d.l. consta di due articoli.

Articolo 1.
L'art. 1 detta, al comma 1, i principi e criteri direttivi afferenti la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di beni culturali, riferiti alle singole fattispecie di reato.
Al numero 1) sono contemplate, sotto il titolo “danneggiamento di bene culturale” quelle condotte che incidendo sulla materialità del bene ne pregiudichino totalmente o parzialmente il valore di testimonianza. Di esse attualmente si occupano gli artt. 635, secondo comma, n. 3), – come integrato dall'art. 13 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 – e 733 del codice penale, nonché l'art. 169, comma 1, del Codice.
La formulazione di quest'ultima disposizione è tale da renderla certamente suscettibile di coprire il maggior numero di condotte illecite (“chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali…”); e sembra assorbire anche le ipotesi delittuose del citato art. 635 c.p., aventi ad oggetto soltanto i beni culturali “altrui”.
Ma essa assoggetta alla stessa sanzione, di natura contravvenzionale e sensibilmente più tenue della pena inflitta dal codice penale, fattispecie disomogenee (la demolizione di un bene culturale e l'esecuzione sul bene di lavori provvisori indispensabili per evitare danni senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza), di pericolo e di danno.
L‘art. 733 c.p. si riferisce ad una fattispecie del tutto peculiare: oggetto di tutela è “un monumento o un'altra cosa propria” e condizione di punibilità è l'effettiva lesione del patrimonio “archeologico, storico o artistico nazionale” cagionata dai comportamenti ivi descritti. In più si richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del “rilevante pregio” della cosa propria; ciò ha provocato problemi in relazione sia alla eccessiva discrezionalità rimessa al giudice nell'individuazione di dette condizioni, sia alla configurabilità del concorso con i reati (di pericolo e di danno) puniti dall'art. 169 Cod.; con la conseguenza di una limitata applicazione della disposizione.
E' parso, dunque, necessario procedere ad un riordino delle fattispecie incriminatici attraverso la costruzione di una figura di delitto idonea a ricomprendere tutte le condotte di danno attualmente contemplate nel codice penale e nella legislazione speciale; riconducendo le fattispecie di pericolo e le mere violazioni formali (ci si riferisce, in particolare, alle condotte indicate al comma 1, lett. b) e c) ed al comma 2 dell'art. 169 Cod.) nell'ambito degli illeciti amministrativi. Soggetto attivo è chiunque pone in essere la descritta condotta su di un bene culturale – come definito dal Codice – a prescindere dall'appartenenza del bene medesimo. L'entità della sanzione è stata prevista entro limiti non di molto superiori alla pena prevista per la già citata circostanza aggravante di cui all'art. 635, secondo comma, n. 3) c.p.

La previsione di cui al numero 2) introduce nel nostro ordinamento penale – ed è una delle novità più rilevanti del presente disegno di legge – il c.d. “furto d'arte”.
La previsione si giustifica con la particolare natura dell'oggetto tutelato, che conferisce al reato un “disvalore aggiunto” rispetto alla figura-base determinato dall'avere sottratto il bene non soltanto alla disponibilità del proprietario, ma anche alla funzione pubblica cui è naturalmente rivolto (e che emerge in modo evidente, per i beni di appartenenza pubblica, dal disposto dell'art. 2, comma 4, del Codice), nonché al controllo da parte dell'Amministrazione competente sulla sua conservazione ed utilizzazione.
La condotta principale (il furto di bene culturale) è esemplata sulla figura dell'art. 624 c.p. ed assorbe quella considerata dall'art. 176 Cod. (avente ad oggetto l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), che con la prima norma si pone in rapporto di specialità. Sono poi previste aggravanti analoghe a quelle punite dagli artt. 624-bis e 625, primo comma, nn. 2), 5) e 7) c.p.; infine, è stabilito un aumento di pena nell'ipotesi di furto da parte del soggetto che abbia condotto una ricerca archeologica abusiva o anche svolta a seguito di regolare concessione.

In un Paese nel quale la quantità di reperti archeologici non rinvenuti supera ancora di gran lunga il numero di quelli ritrovati e le condotte abusive in ordine agli stessi (ad esempio quelle dei c.d. “tombaroli”) sono tipiche e radicate, al punto da arrecare gravi danni al patrimonio culturale sia per la perdita del bene in se sia per la inidoneità tecnico-scientifica dei metodi di ricerca e di recupero, è indispensabile prevedere specifiche figure di reato che sanzionino efficacemente tali condotte, anche al fine di prevenirne i perniciosi effetti.
In quest'ottica va riguardata la previsione di cui al numero 3), avente ad oggetto appunto il delitto di ricerca archeologica abusiva, condotta attualmente punita come contravvenzione dall'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice.
Al riguardo, si è posta preliminarmente la questione se il riconoscimento della dignità di delitto ad un reato di pericolo fosse in contrasto con i principi di offensività e residualità della tutela penale di massimo grado. Ci si è determinati per la soluzione negativa, essendo emerso con evidenza che il danno arrecato dalla ricerca abusiva non è soltanto potenziale, in quanto necessario prodromo di una probabile sottrazione del bene rinvenuto, ma anche reale, poiché l'uso indiscriminato di strumenti di ricerca del tutto impropri da parte di soggetti non professionalmente qualificati pregiudica, nella gran parte dei casi, la possibilità di ricostruire correttamente il contesto archeologico nel quale la ricerca è effettuata, indipendentemente dall'esito della stessa. Oltre a riproporre in forma di delitto la fattispecie di reato prevista dalla disposizione attualmente vigente, si è ritenuto di accrescendone la capacità deterrente attraverso la previsione di un sensibile incremento di entrambe le sanzioni previste: quella incidente sulla libertà personale (suscettibile di essere aumentata fino a due anni nel massimo) e quella pecuniaria (per la quale viene indicato un aumento, nel massimo, di circa tre volte).
La tutela penale contro la ricerca abusiva è rafforzata dalla previsione di un'aggravante se essa sia compiuta con “strumenti per il sondaggio del terreno o apparecchiature per la rilevazione dei metalli”, dei quali si chiede di prevedere sempre la confisca; nonché dalla richiesta introduzione, al numero 22), di una figura di reato contravvenzionale per il possesso ingiustificato di strumenti di sondaggio del terreno in area archeologica.

La disposizione di cui al numero 4) è volta ad introdurre nel sistema di tutela penale del bene culturale una figura qualificata di ricettazione, che completa la disciplina dei reati incidenti sulla conservazione e sui modi di ritrovamento di beni culturali.
In linea con i criteri che informano il presente schema di d.d.l. ed in considerazione del fatto che – anche e, forse, soprattutto nel campo dei beni culturali – la ricettazione rappresenta la più diffusa forma di sostegno al responsabile delle condotte delittuose sopra contemplate, tale addirittura da incentivare la commissione del reato presupposto, si è ritenuto di dover procedere ad una revisione quantitativa della sanzione prevista dall'ipotesi generica (art. 648 c.p.). E, stante l'entità già consistente della pena comminata dal codice in termini di restrizione della libertà personale, si è scelto di intervenire solo sulla sanzione pecuniaria, prevedendone un aumento di due volte nel massimo.
Una prima novità è rappresentata dalla richiesta di introdurre nell'ambito delle condotte punite, in sede di formulazione della disposizione sanzionatoria, la detenzione del bene culturale, al fine di conferire al reato una valenza permanente e così:
contrastare più efficacemente i ridotti termini prescrizionali; nei casi più gravi procedere ad arresto, potendo ricorrere il requisito della flagranza. Un'altra innovazione è costituita dalla richiesta di “prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo”.

Nel caso dei delitti di “alienazione illecita”, di cui al numero 5), l'unica modifica rispetto alla disposizione attuale – dettata dall'art. 173, comma 1, lett. a) e b) del Codice – è rappresentata da un sensibile aumento dei massimi edittali.

La previsione del numero 6) si riferisce alla disposizione dell'art. 174 del Codice, che punisce l'uscita illecita dal territorio nazionale di beni culturali, la quale, a termini dell'art. 65 del Codice medesimo, si ha quando si trasferisce all'estero un bene per il quale è stabilito il divieto di uscita, ovvero un bene la cui uscita è ammessa previa autorizzazione dell'ufficio di esportazione; nonché il mancato rientro di beni culturali alla scadenza del periodo per il quale ne sia stata autorizzata l'uscita temporanea.
Rispetto alla norma vigente, la delega richiede, da un lato, un ridimensionamento della fattispecie delittuosa in modo da limitarne la configurabilità in relazione a beni il cui valore superi le soglie stabilite, con riferimento alle singole tipologie di bene, dall'Allegato A al Codice. Tale scelta si ritiene opportuna allo scopo di adeguare la risposta punitiva al valore del bene illecitamente trasferito all'estero.
Dall'altro lato la delega impone, invece, un ampliamento delle condotte integrative della fattispecie in argomento, prevedendo la sanzionabilità anche della illecita detenzione all'estero del bene culturale, nonché del fatto di chi, pur non detenendolo, mantenga il bene fuori dai confini nazionali adottando condotte ostative al suo rientro.
E' inoltre stabilito l'aumento della pena ed il ripristino del cumulo tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dalla disposizione originaria (art. 66 della legge n.1089 del 1939), ma soppresso – presumibilmente per una svista – dall'art. 23 della legge 30 marzo 1998, n. 88, poi riprodotto senza modifiche nel Testo unico n. 490/1999 e di qui ripreso dal Codice senza ovviare all'errore.

Il numero 7) dell'art. 1 del presente schema interviene sulle disposizioni del vigente art. 178 del Codice, che punisce varie figure delittuose accomunate dall'avere ad oggetto tanto beni culturali propriamente detti quanto opere d'arte contemporanea falsificati.
Ed infatti esso richiede al legislatore delegato di differenziare le due categorie di beni protetti, che l'attuale disciplina tratta unitamente sotto la dizione “opere di pittura, scultura e grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico”, mutuata dalla normativa originaria (legge 20 novembre 1971, n. 1062) e diversa, dunque, dal termine “beni culturali” ordinariamente utilizzato dalla Parte seconda del Codice.
La ragione di tale formula riposa nel fatto che la legge del ‘62, recante “norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte”, aveva un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delle altre disposizioni di tutela confluite dapprima nel Testo unico del '99 e poi nel Codice, estendendosi anche alle opere d'arte contemporanea; e tale maggiore estensione, confermata da questi ultimi due testi, è stata appunto evidenziata attraverso la differenza terminologica.
Le figure del falso d'arte considerate sono quelle tradizionali: contraffazione, alterazione e riproduzione. Contraffazione è la creazione di un opera facendola apparire per qualità o provenienza diversa da quella che in effetti è. Alterazione è la modifica di un'opera originale in modo da attribuirle caratteristiche che in precedenza non aveva. Riproduzione è l'esecuzione non autorizzata di una copia dell'opera o dell'oggetto autentici. Il termine “riproduzione” è evidentemente riferito solo alle opere di grafica (disegni, incisioni, acqueforti, stampe, litografie, etc.), perché ogni copia di un opera di pittura o scultura, quando non è dichiarata tale (v. art. 12), costituisce una contraffazione; esso, pertanto, può riferirsi anche all'uso non autorizzato, o non dichiarato, di matrici, bozzetti, ecc.
Per la particolare valenza offensiva della condotta, ma anche ai fini dell'efficacia della attività investigativa, si è previsto un sensibile innalzamento dei massimi edittali della pena (detentiva e pecuniaria).
Si è stabilito altresì di introdurre la figura delittuosa della ricettazione dei falsi, da assoggettare alla medesima pena della falsificazione; e di prevedere, in caso di condanna, la confisca e la distruzione dei falsi costituenti oggetto di falsificazione o ricettazione. Si consente, tuttavia alla competente Autorità di valutare l'eventuale interesse culturale degli esemplari confiscati e, in caso positivo, di chiederne la custodia.
Esiste, infatti, un “falso d'arte” al quale si può certamente riconoscere un interesse culturale e che merita, perciò, di essere conservato ed eventualmente esposto a scopo didattico. In quest'ultimo caso gli esemplari sono comunque sottratti alla circolazione.
La regolamentazione delle modalità di acquisizione e custodia dei falsi da parte dell'Amministrazione potrà trovare sede appropriata nelle disposizioni di un apposito decreto ministeriale di attuazione del Codice.

Al numero 8) è prevista l'introduzione di una figura speciale del delitto di riciclaggio, integrata dalle condotte tipiche della figura-base, delineata dall'art. 648-bis c.p., quando abbiano ad oggetto operazioni compiute in relazione a:
- beni culturali o cose indicate nell'art. 10 del Codice provenienti dalle diverse tipologie del “furto d'arte”;
- cose oggetto di falsificazione;
- denaro, beni materiali e altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione di beni culturali o di falsi.
Anche qui si è stabilito di prevedere l'applicabilità delle sanzioni comminate nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo.

I numeri da 9) a 11) dispongono affinché i reati considerati ai punti precedenti, in sede di decreto delegato, siano accomunati:
- dall'aumento della sanzione da un terzo a due terzi se il fatto produca un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero sia commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- dalla applicabilità delle sanzioni accessorie della interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o delle attività professionali o imprenditoriali previste, rispettivamente, dagli articoli 289 e 290 c.p.p La previsione di tale pena accessoria appare di grande efficacia dissuasiva nei confronti dei soggetti più favoriti nel compimento dei delitti in questione; in particolare, di coloro che esercitano attività di vendita al pubblico o di esposizione a fini di commercio di beni culturali;
- dalla subordinazione del beneficio della condizionale alla realizzazione dei fatti di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale (restituzioni, risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze dannose, prestazione di attività non retribuita a favore della collettività), “qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna”.

Al numero 12) si prevede che la disposizione premiale di cui all'art. 177 del Codice (riduzione della pena da uno a due terzi a fronte della collaborazione decisiva per il recupero del bene) sia estesa a tutte le fattispecie delittuose concernenti i beni culturali, danneggiamento escluso. Ma, in relazione a tale ultima fattispecie, è stabilito che la norma premiale possa essere applicata in caso di danno minimo.

I numeri da 13) a 16) si propongono di arricchire lo strumentario a disposizione degli inquirenti attraverso l'introduzione nella disciplina di settore di misure di prevenzione e repressive, o semplicemente operative, spesso pensate ed applicate in relazione a realtà criminose affatto diverse. In particolare, si richiede di:
- elaborare disposizioni sulla non punibilità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria impegnati nell'attività di repressione dei delitti in materia di beni culturali e sulla possibilità di assegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali dei beni mobili e immobili e delle somme di danaro confiscati a seguito di condanna per uno dei delitti medesimi, sul modello degli artt. 97, 98 e 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”);
- elaborare disposizioni sulle attività di contrasto dei delitti in materia di beni culturali commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, nonché sull'affidamento in custodia giudiziale, a richiesta, agli organi di polizia giudiziaria del materiale e dei beni sequestrati per l'impiego nelle attività di repressione dei suddetti delitti, sul modello di quanto previsto dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”),;
- elaborare disposizioni in materia di indagini, misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e divieti (concernenti il rilascio di licenze, concessioni, iscrizioni, autorizzazioni, abilitazioni etc.) modellate su quelle di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”) ,in relazione ai soggetti indicati dall'articolo 1, primo comma, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”), quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi realizzati dai medesimi abbia ad oggetto beni culturali.

Il numero 17) contiene la previsione della conferma della contravvenzione di cui all'art. 170 del Codice (“Uso illecito”), in relazione alla quale si è tuttavia stabilito un aumento del massimo edittale della pena (detentiva e pecuniaria).

I numeri da 18) a 20) contemplano la trasformazione in illecito amministrativo, [disponendo il limite massimo nel quale contenere le relative sanzioni amministrative pecuniarie]:
- delle contravvenzioni di cui all'art. 169, comma 1, lett. b) e c), del Codice, aventi ad oggetto il distacco non autorizzato di affreschi stemmi graffiti, tabernacoli, etc, da edifici e la realizzazione di lavori di assoluta urgenza su beni culturali senza preavviso alla competente Autorità;
- del delitto di cui agli artt. 173, comma 1, lett. c), del Codice che punisce l'alienante di bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna del bene in pendenza del termine di prelazione;
- dei delitti di cui all'art. 174, commi 1 e 2, del Codice (“Uscita o esportazione illecite”) allorché abbiano ad oggetto beni culturali di valore inferiore alle soglie indicate nell'Allegato A del Codice.

Il numero 21) prevede la riformulazione della contravvenzione di cui all'art. 175, comma 1, lett. b), che attualmente punisce allo stesso modo chi non denuncia nel termine stabilito le cose ritrovate fortuitamente nel sottosuolo e chi non ne cura la conservazione temporanea, secondo quanto prescritto dall'art. 90 del medesimo Codice. Si richiede una pena più severa (raddoppio della pena detentiva e la triplicazione della pena pecuniaria) per la prima condotta, che dovrà essere descritta in modo da sanzionare più che il fatto formale dell'omissione di denuncia il fatto sostanziale della detenzione del bene non denunciato; mentre alla seconda condotta sarà applicabile la sola ammenda in misura maggiorata rispetto alla norma vigente.

I commi 3 e 4, infine, dispongono in merito alla indicazione esplicita delle norme sostituite od abrogate dal decreto delegato, all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e alla possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Articolo 2.
L'art. 2 detta, al comma 1, i principi e criteri direttivi afferenti la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di beni paesaggistici, con riferimento alle singole fattispecie di reato.
Ai numeri 1) e 2) è previsto il riordino e la razionalizzazione delle condotte lesive del bene paesaggistico mediante il coordinamento delle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 734 del codice penale e all'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Già in sede di predisposizione del Testo Unico n. 490/1999 venne, infatti, in evidenza l'irrazionalità del sistema sanzionatorio concernente i beni paesaggistici, soprattutto a causa del mancato coordinamento tra l'art. 734 del codice penale e l'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (il cui contenuto è stato ripreso prima dall'art. 163 T.u. e successivamente dall'art. 181 Cod.), e delle conseguenti difficoltà interpretative. Ma i limiti della relativa delega non consentirono ai compilatori del provvedimento di intervenire sulla normativa soprarichiamata; così come, per gli stessi motivi, lo stesso intervento risultò precluso anche alla Commissione incaricata della elaborazione del Codice.
Va osservato che per il reato di danno contemplato dall'art. 734 c.p. sia prevista una mera sanzione pecuniaria, peraltro allo stato del tutto inadeguata, mentre per quello indicato dal citato art. 1-sexies, che si configura quale reato di pericolo, il legislatore abbia previsto in forma congiunta pena detentiva e pena pecuniaria, attraverso il rinvio quoad poenam all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Rinvio che è stato poi giurisprudenzialmente circostanziato alla lettera c) di detto art. 20.
Va ulteriormente rammentato che, dopo l'entrata in vigore del Codice, l'art. 181 è stato oggetto di integrazione da parte dell'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha aggiunto gli artt. 1-bis – 1-quinquies; mentre il già menzionato art. 20 della legge n. 47/85 era stato abrogato dall'art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sostituito dall'art. 44 dello stesso decreto.
In considerazione di ciò, la presente legge delega richiede:
- la trasformazione della contravvenzione di cui all'articolo 734 c.p. nel delitto di “danneggiamento di bene paesaggistico”;
- la riformulazione della contravvenzione di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, da trasformare in delitto;
- la parificazione delle sanzioni, sensibilmente aumentate sia quanto a pena detentiva sia quanto a pena pecuniaria, e loro estensione anche ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 del Codice;
- revisione del sistema delle aggravanti previste al comma 1-bis dell'art. 181 citato.

Il numero 3) prevede la nuova figura criminosa della “frode in materia paesaggistica, modellata sull'art. 452-decies del codice penale di cui il disegno di legge recante “Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina”, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri ed inviato alle Camere, propone l'introduzione.

Al numero 4) viene stabilito che il sequestro effettuato ai sensi degli articoli 253 e 354 c.p.p. si estenda alle cose mobili e immobili utilizzate per la commissione dei reati di cui ai numeri 1) e 2).

I numeri da 5) a 7) riproducono le indicazioni già contenute all'art. 1 del presente testo in ordine alle sanzioni accessorie della interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o delle attività professionali o imprenditoriali, all'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, alle misure premiali.

Anche nel caso dell'art. 2, i commi 3 e 4 dispongono in merito alla indicazione esplicita delle norme sostituite od abrogate dal decreto delegato, all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e alla possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.