Schema di DPR - Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria - Testo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 04 agosto 2006

Relazione illustrativa

Indice

Titolo I - ORGANICI, INQUADRAMENTI, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Organico
Art. 2 - Inquadramento, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore
Art. 3 - Inquadramento, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore
Art. 4 - Articolazione e funzioni degli orchestrali

Titolo II - RECLUTAMENTO

Art. 5 - Nomina a maestro direttore
Art. 6 - Nomina a maestro vice direttore
Art. 7 - Nomina ad orchestrale
Art. 8 - Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale
Art. 9 - Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore
Art. 10 - Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale
Art. 11 - Concorso per la nomina a maestro direttore
Art. 12 - Concorso per la nomina a maestro vice direttore
Art. 13 -  Concorso per la nomina ad orchestrale
Art. 14 - Valutazione dei titoli
Art. 15 - Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica
Art. 16 - Titoli di preferenza e di precedenza

Titolo III - NORME PARTICOLARI DI STATO, AVANZAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 17 - Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
Art. 18 - Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico
Art. 19 - Limiti di età
Art. 20 - Inidoneità tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore
Art. 21 - Inidoneità tecnica per gli orchestrali

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione
Art. 23 - Commissione esaminatrice
Art. 24 - Prova musicale per gli orchestrali
Art. 25 - Attività provvisoria della banda musicale
Art. 26 - Abrogazioni
Art. 27 - Invarianza degli oneri finanziari


  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma , della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto i1 provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 236, recante “norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2002;

Ritenuto di dover provvedere a determinare le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 04 agosto 2006; SULLA proposta del Ministro della giustizia;
 

E M A N A
il seguente regolamento

Titolo I
ORGANICI, INQUADRAMENTI, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

Art. 1
(Organico)

1. La dotazione organica della banda musicale del Corpo di Polizia penitenziaria è così determinata:

a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata al presente decreto.

2. L'organico della banda musicale è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva.

3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2
(Inquadramento, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore)

1. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di Polizia penitenziaria è inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di commissario.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta e cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalità.

4. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettanti è attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.

5. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneità tecnica a svolgere i compiti previsti. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo e dell'Amministrazione penitenziaria ove ha sede la banda i casi di presunta inidoneità fisica.

6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.

7. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.

8. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi, individuato dalla normativa vigente per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, utili elementi di valutazione per la compilazione del giudizio complessivo di fine anno dei singoli orchestrali.

Art. 3
(Inquadramento, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore)

1. Il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, le attività di revisione del repertorio musicale curando, in particolare, la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli già esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso, nonché le attività di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio, curando in particolare l'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione del titolare del posto di pianoforte nonchè del personale di supporto della banda.

4. Il maestro vice direttore cura, altresì, su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema di custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonchè degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.

Art. 4
(Articolazione e funzioni degli orchestrali)

1. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:

a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B
b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B
c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.

2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle C e D.

3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.

4. Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.

5. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente al fine di mantenere inalterate le proprie capacità tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tal fine il capo del Dipartimento può autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.

6. Quando sussistono situazioni di necessità, gli orchestrali:

a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
b) possono essere impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.

Titolo II
RECLUTAMENTO

Art. 5
(Nomina a maestro direttore)

1. La nomina a maestro direttore avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma in composizione e diploma in strumentazione per banda conseguiti presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) età non superiore agli anni quaranta.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 6
(Nomina a maestro vice direttore)

1. La nomina a maestro vice direttore avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma in strumentazione per banda conseguito presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) età non superiore agli anni quaranta.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 7
(Nomina ad orchestrale)

1. La nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento affine come da allegata tabella E, conseguito presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) età stabilita dall'articolo 2, comma 1, del decreto 1° febbraio 2000 n. 50, emanato i sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 8
(Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale)

1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5, 6 e 7 frequentano un corso obbligatorio di istruzione e formazione tecnico professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto del Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei mesi.

2. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 9
(
Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore)

1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 è nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria ed è composta da:

a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
c) un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti della materia.
Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 può essere il maestro direttore della banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 10
(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)

1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 7 è nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione della Amministrazione penitenziaria ed è composta da:

a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con grado di tenente colonnello ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C posizione economica C3 , in servizio presso lo stesso Dipartimento;
c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale è bandito il concorso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 11
(Concorso per la nomina a maestro direttore)

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 5 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
3) vari tipi di partitura;
4) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 12
(Concorso per la nomina a maestro vice direttore)

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 6 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;
2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
2) vari tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 13
(Concorso per la nomina ad orchestrale)

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico acustica ed alla storia dello strumento suonato.

2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

3. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso può essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.

4. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

5. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

6. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 14
(
Valutazione dei titoli)

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) categoria I titoli accademici:

1) diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
2) diploma in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4.

b) categoria II titoli didattici:

1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;

c) categoria III titoli professionali:

1) attività ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalità: fino a punti 8.

2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 15
(Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica)

1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica e psichica del maestro direttore e del maestro vice direttore nonché degli orchestrali e per lo svolgimento dei relativi concorsi, si applicano le disposizioni vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, rispettivamente al ruolo direttivo ordinario ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico fisici per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 16
(Titoli di preferenza e di precedenza)

1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso alla banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.

 

 

 

Titolo III
NORME PARTICOLARI DI STATO, AVANZAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 17
(Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria)

1. Per l'attribuzione delle qualifiche di agente e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nonchè di ufficiale di polizia giudiziaria, agli appartenenti alla banda musicale dei Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.

Art. 18
(Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico)

1. Ai fini della progressione in carriera, del trattamento economico e dello stato giuridico, nei confronti degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella F allegata al presente decreto.

2. La progressione in carriera non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.

Art. 19
(Limiti di età)

1. Gli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria cessano dal servizio, al compimento dell'età prevista per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.

Art. 20
(Inidoneità tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore)

1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 9.

2. Se il giudizio è negativo il suddetto personale cessa di far parte della banda musicale e può essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima, ovvero a svolgere gli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità di quanto previsto dall'art. 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3. Nei casi di invalidità totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21
(Inidoneità tecnica per gli orchestrali)

1. L'orchestrale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 10. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito dal maestro direttore di una delle bande musicali delle forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o militare.

2. Se la commissione giudica l'orchestrale non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.

3. L'orchestrale di cui al comma 2, conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.

4. Se la commissione giudica l'orchestrale non più idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda. In tal caso l'orchestrale è destinato, su specifica richiesta e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima ovvero agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità di quanto previsto dall'art. 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

5. Nei casi di invalidità totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75, decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
(Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso incarico, compiti propri della banda per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, nella terza parte A e B, in relazione allo strumento suonato, e nella corrispondente qualifica iniziale come indicato dall'allegata tabella F, con collocazione dopo l'ultimo dei pari qualifica nel ruolo di destinazione, rispettando l'ordine di anzianità nei ruoli di provenienza e conservando l'anzianità di servizio complessiva maturata. Il predetto personale che già appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa qualifica rivestita nonché la posizione occupata. L'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori dal personale che già vi appartiene è utile ai fini dell'avanzamento alla sola qualifica superiore dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella F.

2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l'accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B di cui all'articolo 4, comma 1, con le modalità stabilite dall'articolo 24. L'eventuale soprannumero nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento della prova pratica di cui all'articolo 24 è riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.

3. Il personale che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nei confronti del personale che non abbia superato le prove previste dall'articolo 24, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 23
(Commissione esaminatrice)

1. Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento della corrispondenza delle attività svolte con i compiti propri della banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del relativo punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione esaminatrice composta da:

a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;
b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, ovvero un ufficiale dei disciolto Corpo degli agenti di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C posizione economica C3, in servizio presso lo stesso Dipartimento;
c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione penitenziaria, di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.
 

2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 è nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 24
(Prova musicale per gli orchestrali)

1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7, il personale di cui all'articolo 22, comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonché di un brano da concerto scelto dal candidato.

2. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.

Art. 25
(Attività provvisoria della banda musicale)

1. L'Amministrazione penitenziaria, dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.

2. Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 1, o che non eserciti le facoltà ivi previste, può essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. Tuttavia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste nel presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria può continuare ad impiegare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano attività nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sono abrogati.

Art. 27
(Invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegati