Schema di DPR - Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria”

Articolato


Il presente regolamento disciplina il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e trova fonte nell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il quale prevede, tra l'altro, che, con regolamento da “emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale [...] delle bande musicali delle Forze di polizia [...] con l'osservanza dei seguenti criteri: [...] c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica [...]”. Inoltre, l'articolo 7, comma 3, della medesima legge stabilisce che i regolamenti previsti dall'articolo 6 non devono comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale.

Il testo del decreto è stato variato con l'accoglimento puntuale delle osservazioni espresse dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 13 marzo 2006.

Il Titolo I si occupa delle norme concernenti gli organici, gli inquadramenti, le funzioni e le attribuzioni del personale della banda musicale ed in particolare l'articolo 1 determina la dotazione organica stabilendo, in ossequio alle previsioni contenute nell'articolo 7, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che esse sono comprese nell'organico complessivo del Corpo di Polizia penitenziaria, senza che vi sia né un incremento dell'organico complessivo del Corpo, né un incremento dei singoli ruoli. La dotazione organica stabilita è di un maestro direttore, un maestro vice direttore, e centotre orchestrali, in tutto corrispondente alla consistenza numerica e qualitativa delle bande musicali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché delle Forze armate.

Gli articoli 2, 3, 4 si riferiscono all'inquadramento nel ruolo direttivo ed in quello degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria del personale della banda, disponendo in materia di subordinazione gerarchica e distinguendo le funzioni e le attribuzioni delle varie articolazioni in cui è ripartito, dal punto di vista tecnico, il complesso musicale. Tutto con l'ausilio delle tabelle esplicative allegate allo schema di decreto in argomento.

Al Titolo II sono disciplinate le modalità di accesso alla banda musicale del Corpo della polizia penitenziaria.

Gli articoli 5, 6 e 7 individuano le modalità per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore ed orchestrale stabilendo il principio del concorso pubblico e, tra i requisiti imprescindibili, il possesso - tra l'altro - degli specifici diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

L'articolo 8 prevede, per il personale risultato vincitore dei concorsi di cui sopra, la frequenza di un corso obbligatorio di istruzione e formazione tecnico professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto della durata di sei mesi, rinviando ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento la definizione dei programmi e delle modalità di svolgimento dei corsi.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 regolamentano la composizione delle commissioni esaminatrici, individuando le materie oggetto di esame nei diversi concorsi. La scelta delle stesse è riconducibile alle funzioni assegnate a tale categoria di personale ed alla specifica competenza ad esso richiesta.

L'articolo 14 determina le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, precisando le competenze della commissione esaminatrice chiamata ad individuare i criteri valutativi.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano le modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, rinviando alle disposizioni vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, al ruolo direttivo ordinario ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; si prescinde dall'accertamento dei suddetti requisiti per coloro che già fanno parte del Corpo medesimo e che l'appartenenza suddetta costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza ai fini del collocamento in graduatoria. Inoltre, al fine di disciplinare compiutamente la materia concorsuale, nel testo normativo, è stata inserita una clausola di rinvio alle disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Titolo III, agli articoli 17, 18, 19, detta disposizioni in materia di qualifiche, stato, progressione in carriera e trattamento economico degli appartenenti alla banda musicale, disponendo, altresì, agli articoli 20 e 21, per i casi di inidoneità tecnica e di invalidità parziale o totale del personale medesimo, la destinazione ad altri compiti di supporto dell'attività della banda o ad altri compiti di istituto. In relazione agli articoli 20 e 21 va poi rilevato che, in accoglimento di una specifico rilievo del Ministero dell'Economia, è stato precisato che nel caso di destinazione, conseguente ad inidoneità tecnica, del personale della banda allo svolgimento degli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita, l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità di quanto previsto dall'art. 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

Il Titolo IV, infine, agli articoli 22, 23 e 24, reca le disposizioni transitorie di accesso alla banda musicale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti aver svolto, per almeno diciotto mesi ed in base ad atti formali dell'Amministrazione, i compiti propri della banda stessa: gli orchestrali che si trovino in tale condizione possono chiedere di essere inquadrati nella terza parte degli orchestrali; possono altresì richiedere, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di essere ammessi a sostenere una prova concorsuale musicale per la nomina alle parti prima e seconda degli orchestrali, nei limiti dei posti disponibili per ciascuno strumento.

L'articolo 25 dispone che l'espletamento del concorso pubblico di cui all'articolo 7 avvenga soltanto dopo il completamento delle procedure previste per coloro che sono già componenti della banda musicale, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Stabilisce, altresì, al comma secondo, la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di prorogare, sino al completamento delle procedure concorsuali, l'incarico di componente della banda musicale per il personale che non rientri nelle condizioni fissate dall'articolo 22.

L'articolo 26 prevede l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria) concernenti la banda musicale ed incompatibili con il presente decreto, in quanto indicavano per la designazione del personale addetto alla banda musicale e per la nomina del direttore della banda musicale una fonte diversa dalla procedura concorsuale imposta dalla legge di delegazione e regolata dal presente decreto.

L'articolo 27 dispone il vincolo di invarianza degli oneri finanziari.