DDL - Ratifica della Convenzione int. per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo (New York, 15/12/1997) - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 ottobre 2001

Relazione illustrativa


Indice

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni esplosivi o micidiali) - Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di armi ed esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.
La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 280-ter - (Esclusione di attenuanti) - Per tutti i reati commessi per finalità di terrorismo è esclusa l'applicabilità delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis".

Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato:

1) quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione;
2) quando l'azione che lo costituisce è diretta contro una sede o rappresentanza diplomatica italiana all'estero, contro strutture o mezzi militari italiani all'estero, contro sedi o impianti delle organizzazioni di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, all'estero ovvero contro apparecchiature di comunicazione utilizzate in via esclusiva dalla pubblica amministrazione italiana all'estero".

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.