DDL - Sospensione dell'efficacia e modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario - Testo

Disegno di legge recante: “Sospensione dell'efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 giugno 2006

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

Art. 1

  1. L'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa sino alla data del 1° marzo 2007.

Art. 2

  1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: “entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 1° giugno 2007”.

Art. 3

  1. Fino al 28 febbraio 2007 si applica il comma secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

Art. 4

  1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: “è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.” sono sostituite dalle seguenti: “è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.”.

Art. 5

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


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