DDL - Sospensione dell'efficacia e modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario - Relazione

Disegno di legge recante: "Sospensione dell'efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario"

Articolato


La concreta operatività dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160, comporta la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario e, nello stesso tempo, la realizzazione di numerose e complesse attività da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
Così il decreto legislativo numero 106 comporta la ristrutturazione funzionale degli uffici di procura secondo modelli ragionevolmente omogenei nell'intero territorio nazionale. Il decreto legislativo numero 109 comporta problemi analoghi e un difficile assestamento dell'ufficio che, nella Procura generale presso la Corte di cassazione, ha il compito dell'azione disciplinare: basti dire che, con l'obbligatorietà dell'azione e la tipicizzazione degli illeciti disciplinari, si avrà, per un verso, la moltiplicazione del numero dei procedimenti, per altro verso, l'estinzione di quelli non rispondenti alla tipologia della riforma, cioè un massiccio lavoro iniziale per la Procura generale e per la sezione disciplinare del Consiglio superiore; si avrà cioè un enorme sforzo organizzativo e gestionale, aggravato dai ridotti termini di durata delle varie fasi procedimentali, in definitiva uno sforzo oggi assolutamente insostenibile.
Senonché, mentre gli uffici interessati (procure della Repubblica e Procura generale presso la Suprema corte) dovranno procedere ad un'ampia e impegnativa riorganizzazione, il Consiglio superiore attualmente in carica scade il 31 luglio 2006 ed è stata fissata al 9 e 10 luglio la data per l'elezione dei membri togati. Poi il Parlamento, a Camere riunite, dovrà eleggere i componenti laici: determinazione che, mai facile secondo le esperienze passate, si profila più complessa in relazione al futuro Consiglio. Nel frattempo l'Ordine giudiziario sarà privo di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l'operatività dei suddetti decreti legislativi richiede l'immediato e fattivo impegno del Consiglio superiore nell'attuazione di una normativa completamente nuova rispetto all'impianto anteriore.
In questo periodo, potrebbero poi prodursi effetti irreversibili quali l'opzione obbligatoria tra funzioni giudicanti e requirenti per chi intenda partecipare al prossimo bando di concorso per l'accesso in magistratura (articoli 1, comma 6 e 8, comma 2, del decreto legislativo numero 160 del 2006) e l'estinzione di molteplici procedimenti disciplinari per effetto della riduzione a un anno del termine entro il quale deve essere pronunciata la sentenza disciplinare (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo numero 109 del 2006). Si potrebbero inoltre determinare, in assenza di tempestive indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, situazioni organizzative irragionevolmente disomogenee sul territorio nazionale nella riorganizzazione degli uffici di procura, secondo le linee del decreto legislativo numero 106 del 2006, con preoccupanti incidenze sul corso delle attività investigative e di indagine.
Si renderà, peraltro, naturalmente necessaria l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento che definisca e renda più agevole l'attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi.
C'è dunque la necessità di un intervento quanto più possibile tempestivo rivolto a sospendere l'efficacia dei tre decreti legislativi, in modo che la loro effettiva operatività coincida con la costituzione dell'organo di governo in tutte le sue componenti ed in possesso della prima ma necessaria esperienza.
Con l'articolo 1 l'efficacia dei tre decreti legisltivi numeri 106, 109 e 160 del 2006 viene sospesa sino al 1° marzo 2007.
Con l'articolo 2 si provvede, per coerenza, tenuto conto della sospensione dell'efficacia dei tre decreti legislativi citati sino alla data del 1° marzo 2007, al conseguente slittamento del termine per l'esercizio della delega relativa alle norme di coordinamento e transitorie di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge numero 150 del 2005.
Per quanto concerne l'articolo 3, si rileva che la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo numero 160 del 2006 viene ovviamente a incidere sull'articolo 50, comma 4, dello stesso decreto, secondo cui “Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni”. La sospensione dell'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo – che espressamente richiamava l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 916 del 1958 nel testo novellato nel 2002 - rende implicitamente ma chiaramente applicabile la disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati membri del Consiglio superiore della magistratura secondo quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74. L'intervento normativo appare comunque necessario per evitare che sul punto possano crearsi contrasti interpretativi.
In coerenza con quanto precedentemente detto, risulta poi necessario differire il termine di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, concernente l'organizzazione della Segreteria e dell'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, in modo da assicurare al futuro Consiglio un supporto idoneo alla complessa attività che dovrà svolgere in attuazione dei decreti legislativi (articolo 4).
L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, che si è stabilita, in considerazione dell'urgenza dell'intervento, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dal presente disegno di legge non derivano conseguenze finanziarie, come evidenziato dalla relazione tecnica elaborata dall'Ufficio bilancio del Gabinetto dell'On.le Ministro.