DDL - Modifiche all'art.129 del D.Lgs. 271/1989 in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici - Testo
Disegno di legge recante: “Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a seguito dell'intesa tecnica tra l'Italia e la Santa Sede in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 novembre 2006
Indice
Art. 1
Art. 1
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All'art. 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: “dell'imputazione” sono aggiunte le seguenti: “, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto”;
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il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.”; -
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio della comunicazione di cui all'art. 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al Cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente”; - il comma 3-bis è abrogato.