DDL - Modifiche all'art.129 del D.Lgs. 271/1989 in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici - Relazione
Disegno di legge recante: "Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a seguito dell'intesa tecnica tra l'Italia e la Santa Sede in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici”
Il punto 2, lettera b) del Protocollo Addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato del 1984, assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, ma non specifica né le varie “categorie” di ecclesiastici, né le autorità della Chiesa alle quali concretamente debba essere inviata l'informazione; si è reso, pertanto, necessario procedere ad una Intesa interpretativa tra le Parti contraenti, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo del 1984, che desse effettiva attuazione alla disposizione concordataria.
Con Scambio di Note dell'1 e 24 settembre 1998 l'Italia e la Santa Sede hanno affidato ad una Commissione Paritetica da esse istituita la predisposizione del testo dell'intesa stessa, i cui lavori sono terminati il 10 luglio 2006 con l'approvazione del seguente documento conclusivo:
- “Nel caso di procedimento penale nei confronti di ecclesiastici, quando all'ecclesiastico indagato o al suo difensore venga comunicata la pendenza del procedimento, ovvero quando l'ecclesiastico venga arrestato o fermato, ovvero quando sia applicato nei suoi confronti un provvedimento limitativo della libertà personale e, in ogni caso, quando sia esercitata l'azione penale, il Pubblico Ministero informa l'autorità ecclesiastica competente specificata nei successivi paragrafi 2 e 3, segnalando gli articoli di legge che sì assumono violati, la data e il luogo del fatto.
- Quando la persona indagata è un Vescovo - diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito - o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, sede vacante, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi - l'autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione é la Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato.
- Quando la persona indagata é un sacerdote, sia secolare sia appartenente ad un Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, l'autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è l'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Procura della Repubblica. Resta inteso che questo Ordinario provvederà sollecitamente a trasmettere la medesima comunicazione all'Ordinario proprio del sacerdote a norma dell'ordinamento canonico quando il sacerdote non sia incardinato nella sua diocesi o non sia sacerdote secolare."
L'Intesa in questione è stata, poi, approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 luglio 2006, ed è stata, quindi, recepita da entrambe le parti con lo Scambio di Lettere del 26 luglio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Segretario di Stato, costituendo appunto un'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti contraenti dell'Accordo del 1984.
Con il presente disegno di legge si intende, pertanto, adeguare l'attuale articolo 129, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale al contenuto dell'Intesa suddetta.
L'articolo in questione, infatti, attualmente prevede che “Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione é inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato”; con le modifiche apportate dal presente disegno di legge viene in primo luogo precisato (comma 1, lett. c – 2-ter) che nel caso di procedimenti penali pendenti nei confronti di Vescovi ed equiparati l'autorità ecclesiastica alla quale inviare l'informazione è la Santa Sede, in persona del Cardinale Segretario di Stato. Nel caso, invece, di sacerdoti secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica (comma 1, lett. c) – 2-quater) l'informazione dovrà essere inviata all'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione abbia sede la Procura della Repubblica. Secondo il dettato dell'Intesa, poi, sarà cura di quest'ultimo trasmettere la comunicazione all'Ordinario proprio del sacerdote, non potendo essere l'autorità giudiziaria a conoscenza dell'incardinazione dei sacerdoti eventualmente indagati.
Sempre in esecuzione dell'Intesa (v. § 1 del documento conclusivo) viene introdotto l'obbligo di fornire l'informazione in questione anche per il caso in cui l'ecclesiastico od il religioso venga arrestato, fermato o fatto oggetto di una misura cautelare personale, nonché quando venga effettuata nei confronti del predetto l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 del codice di procedura penale (comma 1, lett. c – 2-bis); il momento in cui, difatti, “all'ecclesiastico indagato o al suo difensore viene comunicata la pendenza del procedimento” coincide con quello dell'invio della predetta comunicazione da parte del pubblico ministero procedente.
E' stato, infine, precisato il contenuto dell'informazione in questione con riferimento, per ragioni di uniformità del linguaggio normativo, a tutte le categorie oggetto della norma in parola (la quale si applica, infatti, anche ai dipendenti dello stato o di altro ente pubblico); la stessa dovrà avere, pertanto, sempre ad oggetto gli articoli di legge che si assumono violati, la data ed il luogo del fatto (comma 1, lett. a).
Da ultimo, si è proceduto (comma 1, lett. c – 2-bis) alla catalogazione di tutti i casi di informazione diversi da quelli relativi all'esercizio dell'azione penale in un apposito comma, il 2-bis, con contestuale abrogazione del previgente comma 3-bis (comma 1, lett. d) in parte ad esso sovrapponibile.