DDL di conversione del DL 236/2002 in materia di termini legislativi in scadenza - Testo

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 ottobre 2002

Relazione illustrativa

Art. 1

 

Art. 1

  1. E'convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 recante: " Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza".


TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto-legge

Art. 1
(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

  1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Art. 2
(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio)

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: "per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di trentasei mesi".

Art. 3
(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli)

  1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Art. 4
(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria)

  1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

Art. 5
(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento)

  1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti".

Art. 6
(Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici)

  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7
(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)

  1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,  da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

Art. 8
(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse)

  1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Art. 10
(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 11
(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD)

  1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

Art. 12
(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari)

  1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 13
(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Art. 14
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli