Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza" - Relazione illustrativa

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Il decreto-legge di cui trattasi contiene disposizioni urgenti di proroga e differimento di termini concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici per consentire una più concreta e puntuale attuazione delle previsioni normative e per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative.

L'articolo 1 dispone il prolungamento dell'operatività del Fondo di sviluppo della meccanizzazione, istituito dall'art. 12 della legge n. 910 del 1966, già prorogato al 31 dicembre 2002 dalla legge n. 642 del 1996. Tale prolungamento si rende necessario in quanto lo stesso rappresenta ancora un utile strumento per introdurre nuove macchine a supporto delle produzioni nelle aziende agricole italiane. Agli interventi connessi alla proroga in questione si potrà far fronte con le disponibilità del citato Fondo di sviluppo della meccanizzazione in agricoltura istituito dall'art. 12 della legge n. 910 del 1966.

L'articolo 2 è finalizzato a prorogare di 12 mesi il termine di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, allo scopo di consentire ulteriormente la compatibilità di soggetti già occupati in base alla previdente normativa sul collocamento obbligatorio nelle quote obbligatorie di riserva previste dalla legge n. 68 del 1999.

L'articolo 3 contiene disposizioni per la proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli. L'art. 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che, per un periodo sperimentale della durata di due anni, i coltivatori diretti, in deroga alla normativa vigente possono avvalersi per la raccolta dei prodotti agricoli di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado, a condizione che tale collaborazione non si protragga, nel corso dell'anno oltre i tre mesi complessivi. In considerazione della particolare efficacia di tale intervento nel settore dell'agricoltura si ritiene necessario prorogare per ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2004, il citato periodo sperimentale, durante il quale è previsto, per i soggetti sopra indicati, l'esonero dalle obbligazioni contributive.

L'articolo 4 persegue lo scopo di prorogare fino al 31 dicembre 2005 l'operatività dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disposizione che prevede per gli enti pubblici gestori di forme di previdenza ed assistenza sociale di destinare un'ulteriore quota, non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale e degli istituti di ricerca. Tale intervento si rende necessario per far fronte alle esigenze che si sono riscontrate nel settore, prorogando ulteriormente il termine di cui all'art. 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, attualmente fissato al 31 dicembre 2002.

L'articolo 5 dispone la proroga per un ulteriore biennio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, già prevista dall'art. 80, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fino al 31 dicembre 2002. La necessità di proroga è determinata dalla considerazione che i processi attuativi della sperimentazione hanno avuto andamenti differenziati tra i primi 39 comuni, già individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e i nuovi comuni cui la misura è stata estesa dal citato art. 80 della legge n. 388 dei 2000. Con l'articolo in questione si consente quindi di portare a compimento la sperimentazione per tutti i comuni interessati.

L'articolo 6 si inquadra nell'obiettivo di un più efficiente andamento dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 419 del 1999 per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, che in considerazione del complesso iter previsto non sono stati, ancora completati. In questo senso si prevede una ulteriore proroga del termine, già differito dall'art. 9 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, al 31 dicembre 2003.

L'articolo 7 prevede una ulteriore proroga per il completamento delle procedure di espropriazione connesse alla chiusura del programma di interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981. A tale fine l'art. 9 del decreto legislativo n. 354 del 1999, in deroga all'art. 20 della legge n. 865 del 1971 ha previsto una proroga di due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione. Il periodo di proroga è stato fissato al 30 ottobre 2002 con il decreto-legge n. 390 del 2001, convertito dalla legge n. 444 del 2001. E' da evidenziare che, nonostante le difficoltà riscontratesi, connesse alla complessità delle varie questioni, nonché alla complessità delle procedure per il trasferimento delle competenze tra i soggetti e gli enti succedutisi nella titolarità delle opere gli interventi ed il relativo piano del Commissario sono proseguiti e sono nello loro fase conclusiva. Tenuto conto che alcuni enti attuatori sono subentrati nella titolarità delle opere da poco tempo (estate 2002) e che il tempo consentito dalla legge n. 444 del 2001 per l'adozione dei decreti definitivi di esproprio per la chiusura della procedura ablativa non risulta sufficiente, si rende necessario procedere ad una ulteriore proroga del termine in questione fino al 31 dicembre 2003. Gli oneri derivanti dalla norma in questione sono a carico dei fondi a disposizione del Commissario straordinario per la chiusura del citato programma.

L'articolo 8 dispone la proroga delle disposizioni in materia di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero già emanate con l'art. 2 della legge n. 104 del 2002.

La legge 27 maggio 2002, n. 104, recante "Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, prevede, all'articolo 2, che le Ambasciate e gli Uffici consolari assumano impiegati con contratto temporaneo, previa autorizzazione ministeriale, entro il limite complessivo di spesa di ¬ 14.424.641,19. Tale personale verrà chiamato a svolgere delicate funzioni di aggiornamento e completamento delle anagrafi consolari, onde consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

La stessa norma prevede che i contratti di impiego siano sottoposti al regime previsto per il personale assunto a contratto dagli uffici diplomatico-consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, in base agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In particolare, l'articolo 153, concernente le assunzioni di personale con contratto temporaneo semestrale, prevede che i relativi contratti possano essere rinnovati, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

Con l'entrata in vigore della legge, il 12 giugno 2002, è stato dato avvio al complesso esercizio di selezione ed assunzione di 354 unità a contratto temporaneo, distribuite - come desumibile dalla relazione tecnica alla legge n. 104 del 2002 - tra le Sedi con più rilevante presenza di connazionali residenti e sulla base di criteri oggettivi attinenti ai carichi di lavoro nel settore dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Le assunzioni sono state condotte con le procedure accelerate previste in base all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed al decreto ministeriale applicativo, n. 032/655 del 15 marzo 2001. Le assunzioni stesse si concluderanno entro la fine del 2003, una volta perfezionati tutti i documenti di impiego a seguito della necessaria registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio.

In base all'articolo 2, comma 2, della legge n. 104 del 2002, la copertura finanziaria per sostenere l'onere delle assunzioni in parola è formalmente limitata all'anno finanziario 2002. In realtà, come sopra sinteticamente esposto, l'entrata in vigore della stessa legge, nonché i tempi tecnici comunque richiesti per perfezionare 354 contratti non rendono possibile la completa attuazione nel 2002 della norma che consente l'assunzione di personale a contratto per sei mesi eventualmente rinnovabili, stante anche le restrizioni di natura contabile recentemente introdotte con il decreto-legge del 5 settembre u.s., che pone limiti all'utilizzo oltre l'esercizio di competenza dei residui venutisi a creare nel corso della gestione.

Peraltro, l'obiettiva esiguità del tempo ancora disponibile prima della fine dell'anno rende del tutto irrealistica l'ipotesi di un'iniziativa legislativa condotta per le vie ordinarie. Per ovviare al problema consegue l'assoluta necessità ed urgenza di fare ricorso allo strumento del decreto-legge, l'unico che può allo stato consentire la realizzazione di un obiettivo di aggiornamento e completamento della banca dati dell'anagrafe consolare, presupposto imprescindibile per il corretto esercizio del voto all'estero.

Pertanto, con le disposizioni del presente articolo viene prorogata al 2003 la possibilità di mantenere in servizio il personale già assunto e di prevederne il rinnovo per un ulteriore semestre, come consentito dall'articolo 153 del D.P.R. n. 18 del 1967, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 104 del 2002. Tale misura consentirà di adempiere compiutamente alle finalità della stessa legge, cioè l'espletamento della rilevazione dei connazionali residenti all'estero, tramite personale a ciò appositamente selezionato e dotato di specifiche competenze in materia.

L'articolo 9 prevede il differimento dei termini per la rideterminazione dei criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle Regioni a statuto ordinario per la copertura dei costi dei contratti di servizio ferroviario di pubblico interesse, termine che l'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliva al 31 dicembre 2000. Tale rideterminazione infatti, ai sensi del comma 7-bis del medesimo decreto legislativo va effettuata anche sulla base delle risultanze del monitoraggio previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, monitoraggio che, allo stato, non è stato ancora concluso in quanto i comitati all'uopo istituiti presso ciascuna regione hanno potute operare solo parzialmente a decorrere dal secondo semestre 2002. Mancano quindi i dati essenziali per procedere alla rideterminazione dei criteri di ripartizione.

L'articolo 10 dispone la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 9 del 2002, gia fissata dal medesimo decreto al l° gennaio 2003. Questa proroga si rende necessaria in quanto il citato decreto legislativo n. 9 del 2002, costituisce il primo provvedimento attuativo della delega conferita al Governo per la riforma del codice della strada, approvata con la legge n. 85 del 2001 e di cui costituisce una anticipazione, che tuttavia necessita, per la sua ordinata applicazione, di modifiche ed integrazioni a numerose norme collegate e l'adeguamento delle disposizioni regolamentari in modo tale che il quadro normativo sia completo e risulti chiara la collocazione delle norme. Il ritardo nella approvazione di una nuova delega al Governo per completare il processo di riforma (il disegno di legge di rinnovo della delega è attualmente al vaglio della IX Commissione trasporti della Camera dei deputati) rende, pertanto, necessario il rinvio dell'entrata in vigore delle prime norme di revisione del codice della strada approvate con il decreto legislativo n. 9 del 2002 al 30 giugno 2003.

L'articolo 11 contiene il differimento del termine del 30 giugno 2002 previsto dall'art. 2, comma 1, primo capoverso, della legge n. 166 del 2002. La predetta norma indica, infatti, la data del 30 giugno 2002 quale termine per la presentazione dell'istanza di definizione transattiva delle liti pendenti relative ad opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud. Il predetto termine, tuttavia, risultava già scaduto alla data di pubblicazione della legge n. 166 del 2002 (3 agosto 2002). Al fine, pertanto di rendere concretamente esperibile la definizione transattiva di queste controversie così come previsto dalla citata legge n. 166 del 2002 si rende necessario differire il termine del 30 giugno 2002 previsto dalla legge n. 166 del 2002, al 30 giugno 2003.

L'articolo 12 in esame reca la proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, previsto in tema di reclutamento di uditori giudiziari e finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura, compresi quelli derivanti dall'aumento "di mille unità" sancito dall'articolo 1 della medesima legge.

In primo luogo, la proroga del termine si impone in ragione del blocco nelle assunzioni previsto dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui "è fatto divieto alle amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato" blocco delle assunzioni reiterato per l'anno 2003 dall'attuale legge finanziaria A.C. 3200 bis (art. 21, comma 4) all'esame del Parlamento sicché la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura non sarebbe adeguatamente supportata dall'aumento del personale amministrativo, indispensabile compendio dell'attività del magistrato. Si rammenta per inciso che la citata legge finanziaria già aveva disposto, all'articolo 19, comma 2, la proroga del termine entro cui bandire i concorsi da uditore giudiziario.

In secondo luogo, la proroga de qua deriva da esigenze di riqualificazione del personale amministrativo, esigenze che, per essere soddisfatte compiutamente, richiedono all'amministrazione della giustizia un ulteriore congruo termine correlato a quello necessario per dare corso alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'articolo 13, recependo l'orientamento espresso recentemente dal Senato, aumenta da cinque a sei anni l'ambito temporale della proroga - disposta dal Parlamento da ultimo nel gennaio del 2001 - della durata massima delle indagini preliminari concernenti delitti di devastazione, saccheggio e strage commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sulla base della normativa vigente, detto termine risulta di imminente scadenza e la complessità delle indagini in corso induce il Governo a prorogare di un ulteriore anno il proseguimento di tali indagini che interessano, ad esempio, procedimenti delicati quali quello relativo alla strage di Brescia.