DDL - Modifiche urgenti al codice di procedura civile - Relazione

Disegno di legge recante: "Modifiche urgenti al codice di procedura civile"

Articolato

I criteri ai quali si ispira il d.d.l sono essenzialmente due: da un lato si persegue l'intento di incidere su alcuni snodi dell'attuale disciplina al fine dì eliminare talune rigidità sovente non imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono altrettanti ingombri all'efficienza del processo (specie esecutivo e cautelare); dall'altro lato, si persegue l'intento di risolvere, in senso meno formalistico, talune contraddizioni dell'attuale disciplina quali si sono andate evidenziando nel corso di questi anni di applicazione.
Si tratta di previsioni normative che - senza in alcun modo pregiudicare (se non in settori per i quali vi è unanime consenso) la futura riforma del processo civile - recano un sensibile ed atteso contributo al miglioramento dell'attuale disciplina del codice di rito e di alcuni istituti ad esso collegati, liberandolo da incrostazioni formalistiche , allo scopo di contribuire ad adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere e perciò stesso efficace.

II primo gruppo di ipotesi consta delle seguenti modifiche:
a) aumento della competenza per valore del giudice di pace, attualmente sotto utilizzato rispetto alle sue potenzialità (anche per l'esperienza ormai acquisita), tenuto anche conto che gli attuali limiti di competenza sono stati fissati diversi anni fa (articolo 7);
b) udienza di prima comparizione (articolo 180), che non costituisce più la prima di una predeterminata e rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione delle prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima) di una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della lite;
c) udienza per l'ammissione dei mezzi di prova (articolo 184), che viene adeguata alla nuova duttilità della fase introduttiva delprocesso, eliminando una preclusione che - assente nella legge - è affermata da taluna giurisprudenza di merito, con conseguente irrigidimento del sistema;
d) ordinanza ingiuntiva (articolo 186 ter ) e ordinanza sostitutiva della decisione (articolo 186 quater) che sono diversamente strutturate con riguardo alle modalità di reazione e al mantenimento degli effetti, ai fini di potenziare la funzione definitoria della controversia;
e) modifiche degli articoli 187, 189 e 190 che mirano a snellire il processo eliminando ora una trattazione potenzialmente inutile della causa, anche a fronte di questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito idonee a definire il giudizio (dove la idoneità in concreto è dimostrata dalla richiesta concorde delle parti di una immediata decisione della questione), ora 1'attesa di una lontana udienza riservata alla precisazione delle conclusioni (contemperando le esigenze delle parti e del giudice con il raddoppio del termine massimo per il deposito della decisione); inoltre, si consente alle parti, purché concordi, una più meditata difesa attraverso la proroga del termine per il deposito delle comparse conclusionali;
f) potere di inibitoria del giudice d'appello (articolo 283) che può essere esercitato con esplicito riferimento sia al fumus boni juris dell'appello (con il riferimento ai "fondati motivi") che recupera dignità valutativa accanto al periculum in mora, che è pur sempre presente come elemento imprescindibile tanto da essere connotato dal riferimento al gravissimo danno, con la previsione della possibilità di imporre cauzione, così rendendo duttile l'istituto;
g) inversione dell'ordine nella discussione davanti alla Corte di Cassazione (articolo 379) che risponde all'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio; deposito del dispositivo entro 30 giorni (articolo 380) che contempera l'esigenza della meditazione della decisione (e, quindi, anche il ripensamento del dispositivo deliberato subito dopo la discussione) con quella di certezza del rapporti soggetti al giudizio della Corte, con la previsione di una proroga per ulteriori trenta giorni da disporsi con decreto motivato del presidente del collegio.
Le numerose innovazioni riguardanti il processo esecutivo rispondono, nel loro complesso, all'esigenza di razionalizzare e velocizzare un processo che necessita di urgenti misure.
E' stato quindi previsto:
a) la riserva dell'intervento ai soli creditori muniti di titolo, come da tempo auspicato dalla migliore dottrina (articolo 499 e, conseguentemente, articoli 526, 528, 564, 566, 629);
b) la generalizzazione ad ogni tipo di esecuzione (articolo 499, 3° comma) dell'istituto, oggi riservato all'espropriazione mobiliare (articolo 527), dell'estensione del pignoramento e la previsione (articolo 546) che il pignoramento presso terzi produce nel patrimonio del debitore, effetti commisurati all'entità del credito del pignorante e non anche, come oggi, effetti spropositati;
c) il potenziamento dell'efficienza, quanto a tempi e risultato economico, della vendita forzata che il giudice, preferendo non servirsi del notaio ex lege n 302 del 1988, voglia condurre in prima persona, e ciò facendo leva sull'istituto della custodia per vendere il bene libero (articolo 560) e sulla vendita senza incanto (articoli 571 e 572), riscrivendo l'istituto delle offerte dopo l'incanto per stroncare fenomeni estorsivi ai quali si prestava (articoli 584), rendendo meno rigida ed automatica la disciplina della produzione della documentazione ipocatastale (articolo 567);
d) l'elevazione a dieci giorni del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617), istituto non più utilizzabile soltanto per opposizioni meramente formali, ma anche per complesse forme di contestazione di una serie atti e provvedimenti esecutivi, che è ulteriormente valorizzato in quanto elevato a rimedio esperibile avverso l'ordinanza risolutiva di controversie insorte in sede di distribuzione del ricavato (articolo 512);
e) l'individuazione nella notifica dell'avviso del momento iniziale dell'esecuzione per il rilascio (articolo 608);
f) l'attribuzione al giudice dell'opposizione al precetto del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione, con previsione del reclamo ex articolo 669 terdecies come agile strumento in luogo dell'opposizione agli atti - per contestare la legittimità di tale significativo provvedimento (articolo 624);

Con riguardo al procedimento monitorio, al cautelare uniforme e ai provvedimenti anticipatori e possessori , sono state adottate le seguenti modificazioni:
a) è eliminata la limitazione dell'utilizzo del procedimento ingiuntivo nei casi di notificazione all'intimato fuori dal territorio nazionale (articolo 633) ed è prevista la possibilità per il giudice dell'opposizione di revocare, e non solo sospendere, l'esecuzione provvisoria (articolo 649), per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla concessone della provvisoria esecuzione;
b) è stato previsto che il provvedimento d'urgenza anticipatorio -sempre munito di pronuncia sulle spese (articolo 700)- non necessita dell'inizio del giudizio di merito da parte del cautelato ai fini del mantenimento dell'efficacia (articolo 669 octies);
c) è stato previsto che il dies a quo per il reclamo è costituito dalla comunicazione del provvedimento (articolo 669 terdecies); è stato raddoppiato il termine per l'inizio della causa di merito (articolo 669 octies) ed è stato previsto che in caso di reclamo i predetti termini decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, in modo tale da evitare precipitose azioni di merito e da consentire il coordinamento tra l'esito del reclamo e l'inizio del giudizio di merito;
d) è stato parzialmente riscritto il procedimento possessorio (articolo 703) lasciando a quella delle parti che vi abbia interesse di far proseguire, in via contenziosa ordinaria, la fase urgente e prevedendo che la sentenza sia inappellabile.

All'esigenza di razionalizzare taluni aspetti del sistema attuale sono dedicate le seguenti modificazioni dei seguenti articoli:
a) articolo 92, con la previsione dell'obbligo di motivare la compensazione delle spese, che oggi avviene con tautologico richiamo ai giusti motivi e quindi finisce per rappresentare un indiretto incentivo alla litigiosità;
b) articolo 145, con la previsione di modalità di notificazione alle persone giuridiche ed associazioni parimenti efficaci sul piano sostanziale, ma assai meno defatiganti delle attuali;
c) articolo 165, con la previsione, volta a legittimare prassi talvolta tollerate, ma proprio per ciò fonte di incertezza, dell'iscrizione a ruolo con "velina" e del dies a quo del termine nel caso di notifica a più parti, chiarendo che esso decorra dall'ultima delle notificazioni effettuate;
d) articoli 170 e 285, con la previsione - che elimina un'attuale discriminazione- della notifica al difensore di più parti di una sola copia della sentenza o dell'impugnazione;
e) articoli 250 e 103 disposizioni di attuazione , con la previsione - modellata sul codice di procedura penale - dell'intimazione del teste a mezzo raccomandata, e non necessariamente con notifica;
f) articolo 255, mediante adeguamento monetario delle sanzioni a carico del teste non comparso;
g) articolo 319, con una previsione razionalizzatrice delle modalità di costituzione davanti al giudice di pace;
h) articolo 492, con la previsione dell'invito al debitore ad eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, altrimenti provvedendosi alle notifiche presso la cancelleria;
i) articolo 495, con la previsione che la conversione del pignoramento possa chiedersi solo prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, al fine di evitare manovre meramente dilatorie del debitore;
j) articolo 830. con la disciplina, la cui attuale assenza è fonte di gravi incertezze, dell'inibitoria del lodo impugnato per nullità;
l) articolo 274 codice civile , con una disciplina dell'ammissibilità modellata su quella di cui alla legge n. 117 del 1988;
m) articolo 2721 codice civile , con l'adeguamento a 25.000 Euro del limite di £. 5.000 vigente sin dal 1942;
n) articolo 8 legge n. 890/1982, così colmando la lacuna aperta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 346 del 1998;
o) articolo 9 legge n 488/1999, che elimina talune incertezze interpretative della legge istitutiva del contributo unificato;
p) articolo 13 legge n. 267/1997 che snellisce la definizione davanti al giudice onorario aggregato di cause erano già giunte alla decisione davanti al Collegio.

Con riferimento alle osservazioni fatte pervenire dalla Vice-Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione del 18.12.01, inerenti alla proposta di modifica di parte del testo degli articoli 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 38 e 39, si osserva che per alcuni di essi l'intervento proposto appare definire con sufficiente certezza le questioni prospettate, laddove per altri i suggerimenti indicati saranno tenuti nella dovuta considerazione in sede di definitiva elaborazione del progetto di riforma.
Attraverso il presente intervento normativo, il Governo intende dare un primo concreto segno di attenzione per i problemi della giustizia civile, che entro breve tempo saranno affrontati in maniera sistematica.