DDL - Modifiche urgenti al codice di procedura civile - Testo

Disegno di legge recante: "Modifiche urgenti al codice di procedura civile"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 2001

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55

 

Art. 1

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: "cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "seimila Euro".

2. All'articolo 7 del codice di procedura civile, al secondo comma, le parole: "trenta milioni" sono sostituite dalle parole: "ventimila Euro".

 

Art. 2

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.".

 

Art. 3

1. All'articolo 145 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: "alla sede stessa" sono aggiunte le parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141 alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità.".

2. All'articolo 145 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti la notificazione alla persona fisica, indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'art. 140.".

 

Art. 4

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione.".

2. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione.".

 

Art. 5

1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: "la disposizione si applica anche agli atti di impugnazione.".

 

Art. 6

1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: " La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore, esperito il tentativo di conciliazione, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. Su istanza di una delle parti, fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non superiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; altrimenti procede a norma dell'articolo 183.".

 

Art. 7

1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: " Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183 ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.".

 

Art. 8

1. All'articolo 186 ter del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: "L'ordinanza diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 647 se contro di essa non è proposta opposizione nel termine di giorni trenta dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, mediante ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria ".

2. All'articolo 186 ter del codice di procedura civile, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi : "In mancanza dell'opposizione di cui ai precedenti due commi l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma, ed il giudice, se l'ingiungente che abbia interesse alla prosecuzione non si oppone, dichiara d 'ufficio l'estinzione del processo.
Se il processo, proseguito per l'opposizione o la costituzione dell'ingiunto, ai sensi dei precedenti due commi, si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma. ".

 

Art. 9

1. All'articolo 186 quater del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.".

 

Art. 10

1. All'articolo187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
" Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.".

 

Art. 11

1. All'articolo 189 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
" Tuttavia, ove vi sia istanza di una delle parti, il giudice assegna termine non superiore a venti giorni per la precisazione delle conclusioni a mezzo di atto depositato in cancelleria; in caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni, di cui ai rispettivi atti introduttivi, ovvero rassegnate a norma dell'art. 183. In tal caso, il termine per la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 281- quinquies è elevato a sessanta giorni e quello di cui all'articolo 352 è elevato a centoventi giorni.".

 

Art. 12

1. All'articolo 190 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza di tutte le parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.".

 

Art. 13

1. All'articolo 250 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
" L'intimazione, al teste richiesto dalle parti private, di comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento".

 

Art. 14

1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
d) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'art. 255 c.p.c., essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 Euro e non superiore a 1000 Euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa.".

 

Art. 15

1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
" Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 Euro e non superiore a 1000 Euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa".

 

Art. 16

1. All'articolo 283 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
" II giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con cauzione o senza".

 

Art. 17

1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 285.-(Modo di notificazione della sentenza)- La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma.".

 

Art. 18

1. All'articolo 319 del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.
I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salva la disposizione dell'articolo 291.".

 

Art. 19

1. All'articolo 379 del codice di procedura civile il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente:
"Dopo la relazione, il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e quindi gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.".

 

Art. 20

1. All'articolo 380 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:
"II dispositivo della sentenza sottoscritto dal presidente viene pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione, mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per ulteriori trenta giorni".

 

Art. 21

1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:
"II pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.".

 

Art. 22

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: "in qualsiasi momento anteriore alla vendita," sono sostituite dalle parole: "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del codice".

 

Art. 23

1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.".

2. All'articolo 499 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto il seguente:
"Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento; se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.".

 

Art. 24

1. All'articolo 512 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.".

2. All'articolo 512 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"II giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.".

 

Art. 25

1. All'articolo 525 del codice di procedura civile, il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 525 del codice di procedura civile, al terzo comma, le parole: "dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "ventimila Euro".

 

Art. 26

1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: "se muniti di titolo esecutivo" sono soppresse.

 

Art. 27

1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.

 

Art. 28

1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 528 del codice di procedura civile, al secondo comma, le parole: "a norma del comma precedente" sono sostituite dalle parole: "dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.".

 

Art. 29

1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, dopo le parole: "da lui dovute" sono aggiunte le parole: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.".

2. All'articolo 546 del codice di procedura civile, al primo comma è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.".

 

Art. 30

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"II debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia, facendone istanza al giudice.".

2. All'articolo 560 del codice di procedura civile, al quarto comma è aggiunto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al precedente terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione, è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485.".

 

Art. 31

1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 564.-(Facoltà dei creditori intervenuti).- I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocare i singoli atti.".

 

Art. 32

1. L'articolo 566 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 566.-(Intervento dei creditori iscritti e privilegiati).- I creditori iscritti e privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563, secondo comma, ma prima di quella prevista dall'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e possono provocare atti della espropriazione.".

 

Art. 33

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630 del codice.".

 

Art. 34

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.".

 

Art. 35

1. All'articolo 572 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.".

2. All'articolo 572 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.".

 

Art. 36

1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 584.- (Offerte dopo l'incanto) - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno mediante deposito in Cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da pubblico avviso a norma dell'art 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa.".

 

Art. 37

1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.".

 

Art. 38

1. All'articolo 617 del codice di procedura civile, al primo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola "dieci".

2. All'articolo 617 del codice di procedura civile, al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola "dieci".

 

Art. 39

1. All'articolo 624 del codice di procedura civile, al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:
"II giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma.".

2. All'articolo 624 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.".

 

Art. 40

1. L'articolo 629 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 629.-(Rinuncia).- Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.".

 

Art. 41

1. All'articolo 633 del codice di procedura civile, il terzo comma è abrogato.

 

Art. 42

1. All'articolo 641 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"II termine di cui al precedente comma è di cento giorni se la notificazione deve essere effettuata fuori dalla Repubblica.".

 

Art. 43

1. All'articolo 644 del codice di procedura civile, la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "novanta" e la parola: "novanta" dalla parola: "centoventi".

 

Art. 44

1. All'articolo 649 del codice di procedura civile, dopo la parola: "sospendere" sono inserite le parole: "o revocare".

 

Art. 45

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, al primo comma le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni".

2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, al secondo comma le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni".

3. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, al quinto comma sono aggiunti i seguenti commi: "Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.
Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo seguente non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700, ma la parte contro la quale è stato emesso il provvedimento può iniziare il giudizio di merito; si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.
Nel caso di mancato inizio del giudizio di merito il provvedimento d'urgenza è revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emesso solo se si verificano mutamenti delle circostanze.".

 

Art. 46

1. All'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione.".

 

Art. 47

1. All'articolo 700 del codice di procedura civile, al primo comma è aggiunto il seguente:
"In ogni caso, il giudice provvede sulle spese a norma degli articoli 91 e seguenti.".

 

Art. 48

1. All'articolo703 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"II giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.".

2. All'articolo 703 del codice di procedura civile, al secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'art. 669-octies terzo comma.".

 

Art. 49

1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con cauzione o senza.".

 

Art. 50

1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto d'inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiarano ammissibile la domanda, rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo.".

 

Art. 51

1. All'articolo 2721 del codice civile, le parole: "cinquemila lire" sono sostituite dalle parole: "venticinquemila euro".

 

Art. 52

1. All'articolo 8, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'Ufficiale Giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.".

2. All'articolo 8, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il comma 3 è sostituito dai seguenti commi:
"Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato» e della data di restituzione.".

3. All'articolo 8, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.".

4. All'articolo 8, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il comma 6 è abrogato.

 

Art. 53

1. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
"Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.".

 

Art. 54

1. Al primo comma della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999 n. 488 è aggiunta la seguente lettera:
" h) nulla è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice.".

 

Art. 55

1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n.276, i commi da due a sei sono abrogati.

2. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n.276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Il giudice istruttore , in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281 quater, quinquies e sexies del codice di procedura civile.".


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