Schema di DPR - Regolamento recante modifiche all'art. 1 c. 1, lettera c), del DPR 748/1994, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche all'articolo 1 comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati"

Articolato


La problematica inerente l'individuazione della figura del dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia presenta un quadro normativo di riferimento che si configura su più livelli.
L'articolo 6, secondo comma, del DPR 6 marzo 2001, n. 55, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia", prevede che il direttore generale della direzione dei sistemi informativi automatizzati sia incaricato dei compiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in tema di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" prevede che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati". Il DPR 28 ottobre 1994, n. 748, concernente "Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo n. 39 del 1993 & in relazione all'Amministrazione della giustizia" individua all'articolo 1, comma 1, lettera c) il "dirigente responsabile" come "il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993".
La norma di rango primario che regola l'istituzione della figura del dirigente responsabile dell'ufficio in questione è dunque l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993. Essa prevede che l'individuazione della figura possa essere fatta dalle Amministrazioni statali secondo tre criteri alternativi:
i) designazione di un dirigente generale della struttura;
ii) designazione di un dirigente equiparato a dirigente generale;
iii) per l'ipotesi che la figura di dirigente generale non sia prevista nell'organico dell'Amministrazione, designazione di un dirigente di qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente generale.

La norma di rango secondario emanata dalla Amministrazione della giustizia con il citato DPR n. 748 del 1994 ha optato per la soluzione ii) sopra illustrata, e ha individuato come dirigente responsabile "il magistrato equiparato a dirigente responsabile di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 39 del 1993".
Tale indicazione normativa, tuttavia, appare oggi, anche alla luce della esperienza nel tempo maturata, ingiustificatamente restrittiva, in quanto preclude la possibilità di operare la scelta per l'incarico di responsabile dei sistemi informativi automatizzati su una più ampia gamma di professionalità, eventualmente anche esterne alla Amministrazione, in linea con la normativa vigente. Invero, la possibilità di avvalersi di tali professionalità - contenuta nell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - è espressamente prevista anche dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
E' evidente, infatti, che la possibilità di acquisire una professionalità di alto profilo sotto l'aspetto tecnico, cui affidare il compito di dirigere una struttura di rilevanza strategica centrale, non può che imprimere un significativo impulso in termini di innovazione e razionalizzazione degli interventi, con conseguente recupero di efficienza e contenimento dei costi.

La modifica regolamentare introdotta dallo schema di DPR in oggetto, lasciando inalterato il complessivo quadro normativo che regola la materia, consente all'autorità politica, con un intervento di limitata incidenza, di operare la scelta in argomento senza escludere la possibilità di avvalersi del bagaglio tecnico proprio della funzione magistratuale, ma ampliando l'opzione a specifiche professionalità, il cui apporto, qualitativamente considerato, presenta indubbia coerenza con il carattere tecnico che contraddistingue l'attività della struttura ministeriale in argomento.

L'intervento riformatore consta di un solo articolo ed incide sull'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPR 748 del 1994, mediante sostituzione delle parole "il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma1, del decreto legislativo", con le parole "il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato".

Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti il favorevole parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 29 agosto 2005, e l'intesa del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.