DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e Protocolli delle N.U. contro il crimine organizzato transnazionale - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2003

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1- Autorizzazione alla ratifica
Art. 2- Ordine di esecuzione
Art. 3 - Rapporto tra Convenzione e Protocolli ed ambito di applicazione
Art. 4 - Circostanza aggravante
Art. 5 - Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli
Art. 6 - Trasferimento dei procedimenti penali
Art. 7 - Operazioni sotto copertura
Art. 8 - Responsabilità degli enti
Art. 9 - Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
Art. 10 - Attività di indagine a fini di confisca
Art. 11 - Abrogazioni
Art. 12 - Modifica dell'articolo 377 del codice penale
Art. 13 - Interventi in materia di armi da fuoco
Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati "Convenzione e Protocolli", a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

Art. 3
(Rapporto tra Convenzione e Protocolli ed ambito di applicazione)

  1. I principi della Convenzione costituiscono principi interpretativi dei Protocolli.
  2. Salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano esclusivamente alle attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale.

Art. 4
(Circostanza aggravante)

Per i reati previsti dall'articolo 2, lettera b) della Convenzione, commessi nell'ambito dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, le pene sono aumentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 5
(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli)

  1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, comma 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 6
(Trasferimento dei procedimenti penali)

  1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli accordi internazionali.

Art. 7
(Operazioni sotto copertura)

  1. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438, si applicano anche per acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 600 e 602-bis del codice penale ed a quelli di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, commessi da gruppi di criminalità organizzata anche solo in ambito nazionale.
  2. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere eseguite soltanto da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi istituiti per il contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 8
(Responsabilità degli enti)

  1. Nei limiti e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di associazione per delinquere, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività.
  2. Dopo l'articolo 25quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono inseriti i seguenti:

    articolo 25 quinquies (Riciclaggio)
    1.
    In relazione ai reati concernenti il riciclaggio si applicano all'ente le seguenti sanzioni:
    1. per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 sexies (Tratta)
1. In relazione ai reati concernenti la tratta delle persone si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

a. per i delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale si applica la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 septies (Traffico di migranti)
1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

a) per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 octies (Intralcio alla giustizia)
1. In relazione al reato concernente intralcio alla giustizia si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

b. per i delitti di cui all'articolo 377 del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

Art. 9
(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)

  1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:

"Articolo 240-bis (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). -1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, 416-bis, 600, 601, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea.
2. Nei casi di cui al comma 1, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato."

Art. 10
(Attività di indagine a fini di confisca)

  1. Dopo l'articolo 430-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 430-ter (Attività di indagine a fini di confisca) 1. Il pubblico ministero può compiere, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 240-bis del codice penale e dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni.".

Art. 11
(Abrogazioni)

  1. Gli articoli 322-ter e 640-quater ed i commi settimo dell'articolo 416-bis e sesto dell'articolo 644 del codice penale sono abrogati.

Art. 12
(Modifica dell'articolo 377 del codice penale)

  1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: (Intralcio alla giustizia)
  2. Dopo il primo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    "Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.
    Le pene previste ai commi primo e secondo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339."
  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.575, dopo la parola "353" sono inserite le seguenti parole: "377, secondo comma".

Art. 13
(Interventi in materia di armi da fuoco)

  1. Al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, la parola "cinque" è sostituita con la parola "dieci".
  2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, sono inserite, dopo la parola "matricola", le seguenti: "nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Pese esterno all'Unione europea. ".

Art. 14
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.