DDL - Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali - Testo

Disegno di legge recante: "Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 settembre 2004

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Delega
Art. 2 - Principi e criteri direttivi
Art. 3 - Interventi correttivi
Art. 4
- Copertura finanziaria

 

Art. 1
(Delega)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto:
    1. la previsione di una disciplina omogenea avuto riguardo all'esecuzione del sequestro ed all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel processo penale e nel procedimento di prevenzione;
    2. la previsione di disposizioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di una impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari;
    3. la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione, destinazione e distruzione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali;
    4. la previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;
    5. l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché della Procura nazionale antimafia, con compiti di:
      1. osservazione e analisi in merito ai beni ed alle attività sequestrate o confiscate ad organizzazioni criminali al fine di elaborare e proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;
      2. indirizzo, qualora emergano situazioni di conflitto tra i competenti comitati provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che siano situati sul territorio di diverse province;
      3. impulso in materia di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
  2. Restano escluse dall'ambito della presente delega le disposizioni normative relative a sequestri e confische di tabacchi, stupefacenti e armi in seguito ad attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di sostanze stupefacenti e di armi.

Art. 2
(Principi e criteri direttivi)

  1. I decreti legislativi concernenti la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali si ispirano ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1. la custodia, l'amministrazione, la gestione, la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali siano affidati all'Agenzia del demanio che, per il perseguimento dei suoi obiettivi, si avvale di una struttura appositamente dedicata, articolata a livello centrale e periferico;
    2. l'azione dell'Agenzia del demanio si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;
    3. l'Agenzia del demanio invia alla Commissione di alta vigilanza, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), una relazione semestrale sullo stato dei beni e delle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;
    4. l'Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe:
      1. è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione dei beni sequestrati o confiscati;
      2. nomina e revoca gli amministratori, di regola scegliendoli tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione al prefetto ed al procuratore distrettuale antimafia territorialmente competenti;
      3. intrattiene direttamente i rapporti con l'Autorità giudiziaria, con obblighi di informazione e di rendiconto;
      4. provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati, ivi compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;
    5. l'Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe, puo' compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:
      1. proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, semprechè le opere non siano state realizzate su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tal fine il prefetto convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
      2. proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali semprechè le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;
      3. attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore, ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati;
      4. impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;
      5. disporre, nei casi previsti dalla legge, la distruzione del bene sequestrato o confiscato;
      6. ottenere, nel caso di sequestro o confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione;
      7. chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali;
    6. per i beni in sequestro e per quelli confiscati sino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;
    7. l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e provveda alla gestione dei beni secondo le direttive dell'Agenzia del demanio, fornisca i rendiconti della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva; l'amministratore puo' essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla lettera d), numero 2);
    8. per la gestione delle imprese, per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
    9. per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tal fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
    10. la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:
      1. è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
      2. è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
      3. sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
    11. sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 3
(Interventi correttivi)

  1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575,e successive modificazioni, e di quelle ad essa collegate in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1. estensione al procuratore distrettuale antimafia del potere di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione ed attribuzione al Procuratore nazionale antimafia del potere di impulso e coordinamento dell'attività dei procuratori distrettuali per l'applicazione delle misure di prevenzione;
    2. possibilità di mantenere le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per l'epoca di acquisizione dei beni, indizi circa l'appartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dell'acquisizione;
    3. possibilità, nei casi indicati alla lettera b), di integrare le misure di prevenzione patrimoniali in relazione ai beni successivamente individuati;
    4. abrogazione della previsione di cui all'articolo 2-ter, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nella parte in cui subordina l'efficacia della confisca emessa in procedimento di prevenzione a quella disposta nel procedimento penale in corso, facendo salve le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale;
    5. previsione che, in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegua nei confronti degli eredi o dei legatari;
    6. individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad Enti pubblici non economici, a Regioni, a Enti locali e loro consorzi, nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura; l'atto di assegnazione o destinazione è adottato dall'Agenzia del demanio su decisione di un apposito comitato provinciale, composto dal prefetto, che lo presiede, dal procuratore distrettuale antimafia e dal direttore della Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competenti o loro delegati;
    7. previsione del potere di revocare l'assegnazione o la destinazione dei beni in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione; l'atto di revoca è adottato dall'Agenzia del demanio su decisione del comitato di cui alla lettera f);
    8. previsione del divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente, esclusi i casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede;
    9. previsione di ulteriori procedure di distruzione o demolizione dei beni confiscati, rispetto a quelle già previste dalle norme vigenti, esclusivamente per motivi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e qualora non sia possibile il loro uso; l'atto di distruzione o demolizione è adottato dall'Agenzia del demanio su decisione del comitato di cui alla lettera f);
    10. previsione di ulteriori procedure sull'uso della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, su decisione del comitato di cui alla lettera f);
    11. previsione della procedura di revisione della decisione definitiva sulla confisca nel procedimento di prevenzione, ad istanza di chiunque ne abbia interesse, secondo i seguenti principi:
      1. ammissibilità in ogni tempo della revisione del provvedimento definitivo di confisca:
        1.1. se i fatti posti a fondamento del provvedimento non possano conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile;
        1.2. se il provvedimento è conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dagli articoli 3 e 479 del codice di procedura penale;
        1.3. se dopo la confisca sono sopravvenute o si scoprono nuovi elementi di fatto che, soli o uniti a quelli già valutati, dimostrano che la confisca non poteva essere disposta;
        1.4. se è dimostrato che la confisca venne disposta in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato.
      2. competenza della corte d'appello, nel cui distretto si trova i1 giudice che ha disposto in primo grado la misura di prevenzione;
      3. garanzia del contraddittorio delle parti;
      4. ricorribilità avanti alla Corte di cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione;
      5. previsione che, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, la corte d'appello rinvii il procedimento ad altra sezione dello stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato;
    12. regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali o azioni esecutive e misure di prevenzione patrimoniale, con prevalenza di queste ultime e con previsione di regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede;
    13. previsione di procedure destinate all'annullamento di atti giuridici finalizzati all'elusione delle misure di prevenzione, nonché previsione di sanzioni penali o amministrative nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che ne risultino autori;
    14. previsione dell'applicazione dei principi contenuti nel presente articolo anche nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto.legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
    15. semplificazione delle modalità di versamento direttamente presso le competenti sezioni della tesoreria provinciale dello Stato dei proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

  1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "Garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e corrispondenti per gli anni successivi.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 

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