Schema di DPR - Regolamento di modifica del DPR 126/2001, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9 della L. 488/1999 - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488"

Articolato



L'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, prevede, in materia di tassazione degli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, la sostituzione dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, della tassa di iscrizione a ruolo e dei diritti di chiamata di causa, con un contributo unificato di iscrizione a ruolo, la cui operatività è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2002 dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n.246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.330.
Il successivo comma 6 prevede, altresì, che con apposito atto regolamentare vengano disciplinate le modalità di versamento di tale contributo unificato, nonché le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia (così come disposto dall'articolo 56, comma 1, della legge n.342 del 2000).
Muovendo dall'esigenza di rendere quanto più facile, diversificato e diffuso sul territorio l'accesso al pagamento del contributo da parte dei cittadini nonché delle categorie professionali coinvolte è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n.126, il quale - in particolare - prevede che il contributo in questione possa essere versato:
- con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e quindi, utilizzando il modello F23, presso gli istituti bancari, gli uffici delle Poste italiane S.p.A. ed i concessionari della riscossione;
- mediante l'utilizzo dei bollettini di conto corrente postale;
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Si tratta per lo più di soluzioni già sperimentate in diversi settori e conseguentemente, giusti i necessari adattamenti del caso, immediatamente utilizzabili in vista della prevista scadenza del 1° gennaio 2002, alle quali si affiancano altre nuove ipotesi di stretta utilità pratica, per le quali, tuttavia, esistono - allo stato - talune difficoltà di carattere gestionale.
E' il caso, in particolare, dei tabaccai, i quali operano attraverso un sistema informativo che attualmente non è in grado di assicurare, conformemente e contestualmente a quelli in uso presso gli altri soggetti coinvolti, la trasmissione in tempo reale di tutti i dati previsti dall'articolo 3 dell'indicato regolamento, con inevitabili ripercussioni anche sul piano della garanzia in ordine all'effettuazione delle verifiche sull'avvenuto corretto assolvimento dell'onere in parola da parte degli interessati.
Si è ritenuto, pertanto, di intervenire sul citato regolamento n.126/01 mediante l'inserimento di apposite e differenti previsioni, quanto all'effettuazione del versamento presso i suddetti rivenditori, che sarebbero in grado di assicurare - impregiudicati i requisiti di sicurezza generali previsti per tutti gli altri soggetti abilitati alla riscossione di tale contributo - l'eliminazione dei punti di criticità attualmente esistenti.
In particolare, l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 3 dei citato DPR n.126/01, risponde all'esigenza di definire le caratteristiche della ricevuta di versamento, nelle ipotesi in cui l'onere di versamento venga assolto presso i tabaccai.
A tale riguardo, nella generalità dei casi, la ricevuta di cui al comma 1, verrà costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente.
Nei procedimenti, invece, in cui le parti per costituirsi non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno verrà apposto su apposito "modello" da approvarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che i soggetti interessati (ad esempio le parti o gli avvocati) dovrebbero compilare con l'indicazione di tutti i richiamati elementi di cui al predetto articolo 3 del DPR n.126/01, nonché dell'importo del contributo da corrispondere, pari a quello individuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge n.488 del 1999.
Sulla base dei dati indicati nella nota di iscrizione a ruolo, su altro atto equipollente e su tale modulo, le suddette rivendite sarebbero in grado di rilasciare un apposito contrassegno, che gli stessi interessati dovranno apporre sulla copia del modulo in loro possesso.
Il documento così formato (nota di iscrizione a ruolo e/o modello più contrassegno) costituirà la "ricevuta di versamento" di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 126 del 2001, che il professionista è tenuto ad allegare all'atto introduttivo del giudizio al fine del conseguente successivo inserimento nel fascicolo d'ufficio.
In linea con il nuovo sistema di pagamento così delineato, si interviene, altresì, in modifica all'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di rimettere allo strumento convenzionale la definizione delle caratteristiche non più della ricevuta di versamento, bensì del solo contrassegno che costituisce quietanza di versamento solo allorquando risulti apposta sulla nota di iscrizione a ruolo, su ogni altro atto equipollente e sul modello introdotto dal comma 1-bis.
Tale soluzione consentirebbe di evitare eccessivi stravolgimenti del sistema nell'ambito del quale gli stessi rivenditori di generi di monopolio già, operano, ad esempio, come soggetti abilitati a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche (diversamente, invero, sarebbero necessari tempi ben più lunghi dell'ormai imminente entrata in vigore della disciplina in argomento), ferma restando la necessità di disciplinare il rapporto tra Amministrazioni interessate e soggetti intermediari mediante la convenzione prevista dall'articolo 2 del regolamento medesimo, il cui schema tipo dovrebbe more solito essere sottoposto al vaglio del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato.
Con l'occasione si è ritenuto opportuno intervenire in modifica dell'articolo 4 del medesimo regolamento, atteso che, a seguito dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - concernente la riforma dell'organizzazione del Governo - è intervenuto l'accorpamento tra il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Da ultimo, è appena il caso di segnalare che la disciplina concernente il versamento del contributo in commento prevederà nel prossimo futuro, a seguito della effettiva, concreta utilizzazione del cosiddetto "processo telematico", nuove modalità di assolvimento dell'onere.