Schema di DPR - Regolamento di modifica del DPR 126/2001, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9 della L. 488/1999 - Testo
Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 novembre 2001
Indice
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato dall'articolo 56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 9 della legge n.488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n.126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E M A N A
il seguente regolamento:
1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n.126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole "della, ricevuta di versamento" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1 bis;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
" 1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1."
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione dei versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.