Schema di DPR - Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione - Testo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 maggio 2004

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Centro elettronico di documentazione
Art. 2 - Accesso gratuito al servizio
Art. 3 - Registrazione utenti e dati identificativi
Art. 4 - Ricerche presso gli uffici giudiziari
Art. 5 - Categorie ammesse al servizio gratuitamente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 giugno 2000, n.150;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759;

Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia, 21 maggio 1987, n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 novembre 1990, n. 272, e 28 novembre 1995, n. 594;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilità dei servizi del Centro elettronico della Corte suprema di cassazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
 

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1
(Centro elettronico di documentazione)

1. II Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, C.E.D., svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica.

2. I dati inseriti nel C.E.D. costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 2
(Accesso gratuito al servizio)

1. L'accesso agli archivi del C.E.D., della legislazione e dei provvedimenti della Corte Costituzionale, è gratuito, conformemente al disposto di cui all'articolo 64 - sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalità operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che può limitare l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.

Art. 3
(Registrazione utenti e dati identificativi)

1. L'accesso al servizio del C.E.D. è subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell'utente.

2. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del C.E.D. sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entità degli accessi.

3. Non può essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del C.E.D.

Art. 4
(Ricerche presso gli uffici giudiziari)

1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica fornito dal C.E.D., negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.

Art. 5
(Categorie ammesse al servizio gratuitamente)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"3 bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.