Schema di DPR - Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione"

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L'iniziativa normativa persegue principalmente due obiettivi: il primo è di facilitare la conoscenza delle leggi italiane e delle correlate decisioni della Corte Costituzionale, conformemente alla legge n. 150 del 2000 sull'attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; il secondo è di fornire le informazioni giuridiche necessarie per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali ai giudici di pace ed ai giudici onorari, al pari degli altri giudici di carriera, che già fruiscono del servizio gratuitamente.
Il funzionamento e l'accesso al Centro elettronico di documentazione della Cassazione (C.E.D.) ha già una base normativa nei regolamenti emanati con D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, D.P.R. 28 novembre 1985 n.759, D.M. 21 maggio 1987 n. 224, D.M. 2 novembre 1990 e D.M. 28 novembre 1995 n. 594.
Tali riferimenti normativi, stratificati nell'arco di oltre un ventennio, manifestano una certa inadeguatezza rispetto alla tecnologia attuale, pertanto, con un prossimo intervento, più ampio di quello in esame, si provvederà ad adeguare l'intera normativa alle nuove realtà.
Intanto, occorre rendere accessibile ai cittadini la consultazione della normativa in via telematica in quanto l'evoluzione della rete internet offre prospettive più favorevoli, anche in termini di costi, alla diffusione dei servizi offerti dal C.E.D.
Si tratta di offrire gratuitamente al pubblico la consultazione di due dei dodici archivi del C.E.D., in particolare quelli relativi agli atti normativi ed alle decisioni della Corte costituzionale, queste ultime in quanto idonee ad incidere sul corpo normativo.
In tal modo si consente la conoscenza delle norme ai cittadini, tenuti ad osservarle, con un'azione richiesta non solo da basilari regole di convivenza sociale, ma anche, sul piano normativo, dalla legge 7 giugno 2000, n.150 che, nel disciplinare le attività d'informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto che le stesse illustrino e favoriscano la conoscenza delle norme al fine, di facilitarne l'applicazione (art. 1 comma 5 lettera A). Va in proposito sottolineato che la conoscenza dell'ordinamento giuridico tramite accesso alla banca dati del CED potrà anche avvenire nel contesto di più ampi progetti (quale, ad esempio, quello previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) anch'essi volti a mettere a disposizione dei cittadini, tramite la rete internet, i più avanzati, diffusi ed agili strumenti tecnologici per accedere alla lettura delle vigenti normative.
Nella stessa prospettiva il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la raccomandazione adottata il 28 febbraio 2001 [Rec (2001)3], ha invitato a rendere disponibili le informazioni giuridiche in modalità elettronica, stabilendo in particolare che "lo Stato deve fornire il testo della legge, sia appena emanata che una volta consolidata, in formato elettronico facilmente accessibile al pubblico", aggiungendo che "il semplice accesso ai testi della banca dati delle leggi deve essere gratuito per il singolo".
Non si è ritenuto di condividere il suggerimento del Consiglio di Stato, relativo all'inserimento di una norma, che desse conto della compensazione di minori introiti derivanti dagli abbonamenti al servizio del C.E.D., in quanto resteranno a pagamento i collegamenti (c.d. link) con gli altri archivi della banca dati, essenzialmente quelli di giurisprudenza che, peraltro, rappresentano il maggior valore del C.E.D.. In tal modo la conoscenza tra il vasto pubblico dei servizi del C.E.D., attraverso la gratuità degli archivi normativi, potrà, al contrario, apportare un incremento delle utenze a pagamento.
Il regolamento consente, inoltre, la gratuità d'accesso all'intero servizio del C.E.D. anche da postazioni ubicate all'esterno degli uffici giudiziari, ai giudici di pace ed ai giudici onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e che, al pari dei giudici di carriera, necessitano degli strumenti utili per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Più in particolare le norme del regolamento prevedono:
L'articolo 1 definisce il compito del Centro elettronico di documentazione come servizio d'informazione giuridica relativo alla conoscenza di leggi, provvedimenti giurisprudenziali e dottrina giuridica, attuato attraverso lo strumento informatico.
La norma richiama la disciplina sulla tutela delle banche dati e sul diritto d'autore.
L'articolo 2 stabilisce l'accesso gratuito per gli archivi normativi del C.E.D., nel rispetto delle modalità operative determinate dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati di questo Ministero, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione. Nel primo comma si richiama la disciplina di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (norma aggiunta dall'articolo 4 del D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169), che stabilisce modalità e limiti del diritto d'accesso alle banche dati, senza autorizzazione da parte del titolare del diritto. Pertanto, resta esclusa la possibilità di consultazione per scopi commerciali. II secondo comma individua a chi spetta disciplinare le modalità di accesso e di consultazione, consentendogli, altresì, la possibilità di limitare l'utilizzazione del servizio, per esigenze di carattere tecnico o organizzativo.
L'articolo 3 prevede la registrazione degli utenti e detta regole intese a tutelare la riservatezza dei dati personali, seguendo le indicazioni fornite dal Garante.
L'articolo 4 affida ai capi degli uffici la facoltà di ammettere gli esercenti le professioni legali alla consultazione della banca dati del C.E.D. attraverso i terminali esistenti presso gli uffici giudiziari, compatibilmente con le esigenze organizzative e le disponibilità dei singoli uffici.
L'articolo 5, analogamente a quanto già previsto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, prevede la fruizione gratuita del servizio, sia interna che esterna agli uffici giudiziari, da parte dei giudici di pace e dei giudici onorari.
L'intervento normativo non comporta oneri economici aggiuntivi.