Schema di DPR - Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del CSM, ai sensi dell'art. 14 della L. 44/2002 - Relazione

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44"

Articolato


Il presente provvedimento costituisce attuazione della previsione di delega regolamentare contenuta nella legge 28 marzo 2002, n.44, concernente "Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura".

All'articolo 1 si è confermata la previsione, già contenuta nel precedente regolamento di attuazione della legge elettorale per il C.S.M., che l'autenticazione delle firme, necessarie per la presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, possa essere effettuata anche dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, al fine di rendere agevole la presentazione delle candidature dei magistrati esercenti funzioni di legittimità. Il secondo comma attua la previsione dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, specificando che le firme dei magistrati presentatori debbano essere accompagnate dai nomi scritti a stampa o comunque in modo chiaro e leggibile, considerato che i magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi.

All'articolo 2 è disciplinato il numero ed il colore delle schede, con riferimento alla novellazione introdotta dall'art. 5 della citata legge, che ha previsto tre collegi unici nazionali, uno per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, uno per i magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di merito, presso la Direzione nazionale antimafia e destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, e uno per i giudici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Con gli articoli 3 e 4 sono previste disposizioni relative alle modalità temporali delle operazioni di voto che, secondo l'attuale prassi, sono demandate alla previsione contenuta nell'atto di indizione delle elezioni da parte del Presidente della Repubblica in qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura, nonché al numero di urne da collocare all'interno di ciascun seggio elettorale ed alla regolamentazione di alcuni aspetti inerenti le operazioni di voto.

Con l'articolo 5 è disciplinata la fase successiva alla chiusura delle operazioni di voto, prevedendo le modalità di trasmissione dei plichi dai seggi elettorali alle Corti di appello territorialmente competenti, così da semplificare la procedura di invio dei plichi alla Commissione centrale elettorale, nonché le modalità di documentazione della risoluzione delle contestazioni da parte degli uffici elettorali e della commissione centrale elettorale.
Con l'articolo 6 è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni del D.P.R. 1 giugno 1990, n. 132, concernente le disposizioni di attuazione della precedente legge elettorale del C.S.M.

Con l'articolo 7 è prevista l'entrata in vigore del provvedimento.

Il provvedimento, costituendo attuazione di previsioni contenute nella legge n. 28 marzo 2002, n. 44, non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.