Schema di DPR - Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del CSM, ai sensi dell'art. 14 della L. 44/2002 - Testo

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile 2002

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;
 

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.

2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n.44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.

Art. 2

1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente regolamento.

2. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.

3. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore grigio.

4. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore verde.

Art. 3

1. Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.

Art. 4

1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della votazione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all'articolo 2 ed una matita.

3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura "Elezioni del Consiglio superiore della magistratura", identico per tutti i seggi elettorali.

Art. 5

1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.

2. L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.

3. Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2002, n.44, è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

4. La commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonché il numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall'ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi a norma dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 9 della legge 28 marzo 2002, n.44. Delle contestazioni sulla validità delle schede, risolte ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2002 n. 44, è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 6

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.

Art. 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


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