DDL - Modifiche al sistema elettorale del CSM - Testo

Disegno di legge recante: "Modifiche al sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2001

 

Relazione illustrativa

Indice


Art. 1
Art. 2

 

Art. 1

1. Gli articoli 23, 23-bis, 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 27 e 28 della legge 24 marzo 1958, n.195 sono sostituiti dai seguenti:

"Art.23
(Componenti eletti dai magistrati)

 
1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:
 
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura Generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, così come modificato dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n.48;
c) in un collegio unico nazionale, per quattordici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, così come modificato dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n.48.
 
Art.24
(Elettorato attivo e passivo)


1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie o che non abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art.25
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede)


1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione costituito da tre magistrati effettivi ed un supplente in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni.

4. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) e che siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 24 ed al comma 3 del presente articolo. Trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, così come modificati dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n.48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

Art.26
(Votazioni)

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

Art.27
(Scrutinio e assegnazione dei seggi)


1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.

Art.28
(Contestazioni)

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.".

Art. 2

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n.195, è sostituito dal seguente:

 "Art.39
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)


1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze.".