DDL - Modifiche al sistema elettorale del CSM - Relazione

Disegno di legge recante: "Modifiche al sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura"

Articolato

1. Il presente disegno di legge propone la modifica dell'attuale sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura, allo scopo di valorizzare il rapporto diretto di stima e fiducia tra elettori e candidato, stemperando invece il peso della mediazione esercitata dalle diverse correnti di pensiero dell'associazionismo dei magistrati. Il sistema proposto ha, infatti, il pregio di "premiare" le singole personalità e quindi di impedire ai vari raggruppamenti di dominare la competizione elettorale mediante la semplice ma cogente logica di lista, esaltando le qualità personali, la storia, il curriculum e, in definitiva, le capacità dei singoli candidati. A tali caratteristiche, il sistema elettorale de quo unisce quelle dell'intuitività ed estrema semplicità del meccanismo di computo dei voti e di assegnazione dei seggi. In ragione di tali peculiarità, si è ritenuto preferibile adottare detto sistema in luogo del c.d. V.S.T. (Voto Singolo Trasferibile), oggetto di un precedente schema di disegno di legge, anche in considerazione delle difficoltà applicative chiaramente messe in luce nel parere reso ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura in data 25 ottobre 2001.

2. Le caratteristiche del sistema proposto sono le seguenti:
a) gli elettori votano solo per le persone, che concorrono a titolo individuale e non inserite in liste contrapposte;
b) gli elettori possono esprimere una sola preferenza, per ciascun collegio;
c) vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Ciò ha due conseguenze. In primo luogo, per essere eletti, non bastano pochi voti organizzati, perché la quota é quella che garantisce al candidato l'elezione a maggioranza assoluta in un collegio uninominale. In secondo luogo, ai fini dell'elezione, al candidato, ove appartenga ad una delle correnti, non basta il sostegno di quella di maggioranza relativa, perché ha bisogno di raccogliere altri voti anche al di fuori della propria corrente.
Pertanto, si tratta di un sistema che esalta la persona, l'immagine, la figura, la statura del candidato. Tale finalità appare particolarmente apprezzabile in una realtà, come quella della magistratura togata, caratterizzata dal limitato numero dell'elettorato passivo; in una simile situazione, appare opportuno privilegiare l'instaurazione di un rapporto di stima e conoscenza personale tra elettore e candidato che superi, pertanto, la mediazione dei gruppi di organizzazione del consenso elettorale.
Un tale sistema, infatti, pur consentendo di salvaguardare l'esistenza e la rappresentanza dei diversi gruppi associativi nei quali si articola il corpo dei magistrati, impedisce però agli stessi di condizionare in maniera troppo pesante l'attività del Consiglio, attraverso modalità di rappresentanza quasi totalmente bloccate.

3. Il funzionamento del sistema é assolutamente intuitivo. L'elettore é chiamato a votare il candidato che ritiene maggiormente degno della propria fiducia.
Una volta effettuate le operazioni di voto, si apre la fase dei conteggi, anch'essa caratterizzata da aspetti di estrema semplicità. Difatti, basterà conteggiare i voti ottenuti da ogni singolo candidato e assegnare i seggi ai candidati più votati.

4. La proposta di legge si propone di risolvere un'ulteriore disfunzione dell'attuale sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura che, non ponendo limiti numerici all'eleggibilità di magistrati di merito che svolgono la medesima funzione, finisce con il rendere possibile la sovrarappresentanza di quelli che esercitano una determinata funzione rispetto agli altri.
In tal senso, ferma restando la precedente previsione di una quota riservata ai magistrati di legittimità, consona al particolare rilievo, anche costituzionale, della funzione nomofilattica nell'attuale ordinamento (evidenziato anche dalla sentenza n.87 del 1982 della Corte costituzionale), si è ritenuto opportuno prevedere per i magistrati requirenti e giudicanti quote pressoché proporzionali al numero dei rispettivi organici. Pertanto, poiché l'organico dei magistrati requirenti è pari a circa un terzo di quello dei giudicanti, ai primi vengono riservati in seno al Consiglio quasi un terzo dei posti previsti per i magistrati giudicanti.

5. Venendo all'esame del testo, si osserva che esso consta di due articoli.
L'articolo 1 prevede la sostituzione integrale degli articoli dal 23 al 28 della legge 24 marzo 1958, n.195, norme recanti, per l'appunto, le disposizioni in tema di elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura.
Il nuovo articolo 23 fissa i collegi elettorali: un collegio unico nazionale per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Procura generale e la Corte suprema di cassazione, un collegio unico nazionale per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero di merito, un collegio unico nazionale per quattordici magistrati che esercitano le funzioni di giudice di merito. In tal modo, nell'ambito dei magistrati di merito, il numero dei pubblici ministeri presenti in seno al Consiglio è pari a circa un terzo di quello dei giudici, mantenendo la medesima proporzione esistente tra gli organici dei magistrati destinati alle funzioni requirenti e quelli destinati alle funzioni giudicanti.
Pare opportuno osservare che i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lett.b) e c), ricomprendono i magistrati di tribunale e di appello destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura Generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, così come modificati dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n.48. Difatti, nonostante l'esercizio di funzioni viciniori a quelle di legittimità rispetto a quelle di merito, si è ritenuto opportuno privilegiare, in tale contesto, l'appartenenza dei medesimi alla magistratura di merito.
L'articolo 24 si concentra sull'elettorato attivo e passivo, riprendendo e razionalizzando l'attuale normativa, mentre l'articolo 25 si occupa della convocazione delle elezioni e della costituzione degli uffici elettorali. In particolare, viene prevista la costituzione, presso la Corte di cassazione, sia di un ufficio centrale elettorale, con funzioni di controllo preventivo sulla sussistenza di cause di ineleggibilità, sia di una commissione centrale elettorale, competente per lo scrutinio e l'assegnazione dei seggi.
L'articolo 26 fissa norme sulle modalità di voto e sugli scrutini. L'articolo 27 indica le modalità di assegnazione dei seggi, secondo il criterio sopra illustrato. Infine, l'articolo 28 provvede alle necessarie modifiche della disciplina delle contestazioni.
L'articolo 2, invece, sostituisce il precedente articolo 39 della citata legge 195 del 1958, che reca la disciplina della successione ad un eletto cessato dalla carica durante il mandato.
Poiché per l'espletamento dei loro compiti i magistrati componenti i diversi uffici elettorali (ufficio centrale elettorale, commissione centrale elettorale e seggi elettorali) non percepiscono alcun compenso, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.