Schema di D.lgs. – Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 7 settembre 2010

Schema di decreto legislativo recante: “Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85” - Relazione illustrativa

Articolato

La Legge 30 giugno 2009 n. 85, con la quale l’Italia ha aderito al Trattato di Prüm relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, ha delegato, all’art. 18, il Governo ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del Laboratorio Centrale (LA.C.) per la banca dati nazionale del DNA, da collocarsi presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti.

Il LA.C. provvederà, infatti, all’attività di “conservazione” dei campioni biologici, ossia della quantità di sostanza biologica prelevata alle persone detenute, e a quella di “tipizzazione”, ossia al complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA caratterizzante ogni singolo individuo.

Il decreto legislativo nell’attenersi ai principi e criteri direttivi in materia di suddivisione del personale in ruoli, di accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e del relativo avanzamento in carriera mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato, ha preso a riferimento – pur nelle more del processo di revisione dell’intero quadro normativo del ruolo tecnico avviato con l’istituzione da parte del Capo della Polizia di un apposito gruppo di studio in data 20 novembre 2006 – il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 che disciplina l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

La relazione tecnica cha accompagnava la legge delega 85/2009, con riferimento al punto 8 “Costo del personale”, determinava in €. 1.627.419.68   la spesa congrua e sufficiente per l’avvio ed il funzionamento del laboratorio.

Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Si articola in quattro qualifiche agente tecnico, agente scelto tecnico, assistente tecnico, assistente capo tecnico (artt. 3 e 4). L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami (art. 5).

Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Si articola in tre qualifiche: vice revisore tecnico, revisore tecnico e revisore capo tecnico (artt. 9 e 10). L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori avviene sia  mediante concorso interno per titoli sia mediante concorso pubblico per esame scritto (art. 11).

Il personale appartenente al ruolo del perito tecnico svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del perito tecnico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione (art. 18).

Al personale così individuato si applicano per quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 e decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
L’art. 24 distingue i ruoli dei direttori tecnici nel ruolo dei biologi ed in quello degli informatici.

 Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici (art. 25).

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione (art. 26).

Per quanto concerne la copertura finanziaria, la modifica normativa entrerà a regime solo nel 2011, come chiarito all’articolo 1. Tenuto conto infatti dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali si stima non possibile che gli oneri siano da porre a carico dell’Amministrazione nell’anno in corso.