Schema di D.lgs. – Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 7 settembre 2010

Schema di decreto legislativo recante: “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Istituzione dei ruoli
Art. 2 - Norme applicabili
Art. 3 - Ruolo degli  operatori tecnici
Art. 4 - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici
Art. 5 - Nomina ad agente tecnico
Art. 6 - Promozione ad agente scelto tecnico
Art. 7 - Promozione a assistente tecnico
Art. 8 - Promozione a assistente capo tecnico
Art. 9 - Ruolo dei revisori tecnici
Art. 10 - Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici
Art. 11 - Nomina a vice revisore tecnico
Art. 12 - Dimissioni dal corso
Art. 13 - Promozione alla qualifica di revisore tecnico
Art. 14 - Promozione alla qualifica di revisore capo tecnico
Art. 15 - Ruolo del perito tecnico
Art. 16 - Funzioni del personale appartenente al ruolo del perito tecnico
Art. 17 - Accesso al ruolo del perito tecnico
Art. 18 - Concorso pubblico per la nomina a vice perito
Art. 19 - Dimissioni dal corso
Art. 20 - Promozione a perito
Art. 21 - Promozione a perito capo
Art. 22 - Promozione alla qualifica di perito superiore
Art. 23 - Perito superiore «sostituto commissario»
Art. 24 - Ruoli dei direttori tecnici
Art. 25 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici
Art. 26 - Accesso ai ruoli dei direttori tecnici
Art. 27 - Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici
Art. 28 - Promozione a direttore tecnico
Art. 29 - Promozione a direttore tecnico capo
Art. 30 - Promozione a direttore tecnico coordinatore
Art. 31 - Aspettativa
Art. 32 - Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria
Art. 33 - Impiego in operazioni di polizia e di soccorso
Art. 34 - Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici
Art. 35 - Trattamento economico
Art. 36 - Clausola finanziaria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la  preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 9 luglio 2010;

Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;


EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Istituzione dei ruoli)

  1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
    1. ruolo degli operatori tecnici; 
    2. ruolo dei revisori tecnici; 
    3. ruoli dei periti tecnici;
    4. ruoli dei direttori tecnici.

      Le relative dotazioni organiche sono fissate nell'allegata tabella A.
  2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento è trasmesso al Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
  3. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

Art. 2
(Norme applicabili)

  1. Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 e decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.
  2. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta i compiti di cui all’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è fissata nell'allegata tabella B.

Art. 3
(Ruolo degli  operatori tecnici)

  1. Il ruolo degli operatori tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
    1. agente tecnico;
    2. agente scelto tecnico;
    3. assistente tecnico;
    4. assistente capo tecnico.

Art. 4
(Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici)

  1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
  2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
  3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 
  4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

Art. 5
(Nomina ad agente tecnico)

  1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
  2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 1, comma 1.
  4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
  6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti tecnici.

Art. 6
(Promozione ad agente scelto tecnico)

  1. La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

Art. 7
(Promozione a assistente tecnico)

  1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.

Art. 8
(Promozione a assistente capo tecnico)

  1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

Art. 9
(Ruolo dei revisori tecnici)

  1. Il ruolo dei revisori tecnici si articola in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
    1. vice revisore tecnico;
    2.  revisore tecnico;
    3. revisore capo tecnico.

Art. 10
(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici)

  1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
  2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
  3. Al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.
  4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.

Art. 11
(Nomina a vice revisore tecnico)

  1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
    1. nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;
    2.  nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.
  2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
  3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
  4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 3.
  5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 12
(Dimissioni dal corso)

  1. È dimesso dai corsi di cui all'articolo 11, comma 1, il personale che:
    1. dichiara di rinunciare al corso;
    2. non supera gli esami di fine corso;
    3. è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori tecnici dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.
  2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso.
  5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
  6. I frequentatori provenienti dagli agenti e assistenti tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianità e sono restituiti al servizio.

Art. 13
(Promozione alla qualifica di revisore tecnico)

  1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 

Art. 14
(Promozione alla qualifica di revisore capo tecnico)

  1. La promozione alla qualifica di revisore capo tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 15
(Ruolo del perito tecnico)

  1. I ruoli dei periti tecnici si distinguono come segue:
    1. ruolo del perito biologo;
    2. ruolo del perito informatico.
  2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
    1. vice perito;
    2. perito;
    3. perito capo;
    4. perito superiore.

Art. 16
(Funzioni del personale appartenente al ruolo del perito tecnico)

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.
  2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
  3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli dei periti tecnici possono essere preposti al coordinamento di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.
  4. In caso di assenza o impedimento il personale dei ruoli dei periti tecnici può sostituire il superiore gerarchico.
  5. Il personale appartenente alla qualifica di perito superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento.

Art. 17
(Accesso al ruolo del perito tecnico)

  1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del perito tecnico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 18
(Concorso pubblico per la nomina a vice perito)

  1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
  2. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  4. A parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
  5. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti al tipo di specializzazione richiesta dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'articolo 4.
  6. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, gli attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale o i diplomi di livello universitario che devono possedere i candidati, individuati secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
  7. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
  8. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso.
  9. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice perito e sono destinati a frequentare un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso.
  10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice perito in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.
  11. Il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianità maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.

Art. 19
(Dimissioni dal corso)

  1. È dimesso dal corso di formazione tecnico-professionale di cui all’articolo 18, comma 9. il personale che:
    1. dichiara di rinunciare al corso;
    2. non supera gli esami di fine corso;
    3. è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
  2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
  4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del direttore del corso.
  5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Art. 20
(Promozione a perito)

  1. La promozione alla qualifica di perito si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice perito che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all’articolo 18.

Art. 21
(Promozione a perito capo)

  1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 22
(Promozione alla qualifica di perito superiore)

  1. La promozione alla qualifica di perito superiore si consegue:
    1. nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;
    2. per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo e sia in possesso dei titoli di cui all’articolo 18, comma 1.
  2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

Art. 23
(Perito superiore «sostituto commissario»)

  1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
  2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.
  3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. Ai periti superiori sostituti direttori possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, ulteriori funzioni di particolare rilevanza.

Art. 24
(Ruoli dei direttori tecnici)

  1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
    1. ruolo dei biologi;
    2. ruolo degli informatici.
  2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
    1. vice direttore tecnico;
    2. direttore tecnico;
    3. direttore tecnico capo;
    4. direttore tecnico coordinatore.
  3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1  sono indicate nella tabella A.

Art. 25
(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici)

  1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
  2. L'attività comporta preposizione a servizi e laboratori,  scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
  3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso.
  4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalità posseduta.

Art. 26
(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici)

  1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l’accesso è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
  3. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
  4. A parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  6. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianità maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.

Art. 27 
(Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici)

  1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l’Istituto Superiore di Studi penitenziari. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalità che saranno individuate dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
  2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
  3. Al termine del corso, i vice direttori tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice direttore tecnico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

Art. 28
(Promozione a direttore tecnico)

  1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice direttore tecnico che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 29
(Promozione a direttore tecnico capo)

  1. La promozione alla qualifica direttore tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 30
(Promozione a direttore tecnico coordinatore)

  1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 31
(Aspettativa)

  1. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto, durante il periodo di frequenza al corso di formazione sono posti in aspettativa con il trattamento economico più favorevole.

Art. 32
(Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria)

  1. Al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, al ruolo dei revisori tecnici al e al ruolo del perito tecnico sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
  2. Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
  3. Al personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici  è attribuita la qualifica di agente  di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
  4. Agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo del perito e dei direttori tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Art. 33
(Impiego in operazioni di polizia e di soccorso)

  1. Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

Art. 34
(Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici)

  1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i direttori tecnici in servizio presso lo stesso dipartimento.
  2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
  3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.
  4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
  5. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.
  6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il ruolo direttivo che espleta i compiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 35
(Trattamento economico)

  1. Il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'articolo 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

Art. 36
(Clausola finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, valutati in euro 1.518.776,34 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, euro 1.548.779,19 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, euro 1.569.174,48 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, euro 1.580.774,84 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed euro 1.617.692,35 a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32, comma 2, della legge 30 giugno 2009 n. 85.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
  3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle,finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo11, comma 3, lett. l) della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lett. b) delle legge n. 196 del 2009, nel programma «Amministrazione penitenziaria» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo. 

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