DDL - Delega al Governo per le modifiche al codice civile, in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, ed al codice del consumo- Testo
Disegno di legge recante: "Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia, disciplina del contratto autonomo di garanzia, disciplina dell’adempimento, disciplina della clausola penale, disciplina della conclusione del contratto e modifiche al codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo"
Art. 1 - Delega al Governo per la disciplina della fiducia
Art. 2 - Delega al Governo per la disciplina del contratto autonomo di garanzia
Art. 3 - Modifiche della disciplina della clausola penale
Art. 4 - Modifiche della disciplina del titolo I del libro IV del codice civile
Art. 5 - Modifiche della disciplina dell’offerta al pubblico
Art. 6 - Modifiche al codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo
(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.
2. La disciplina, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei paesi dell’Unione Europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
6. La disciplina della fiducia è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, nell’ambito del Titolo III del libro IV del Codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;
b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;
c) prevedere, quali effetti del contratto, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l’opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:
1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti ed i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;
2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui al precedente punto b), si perfezioni con il versamento dell’intero importo;
d) dettare una disciplina specifica per:
1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito. In particolare prevedere:
1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;
1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;
1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l’atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;
1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall’obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l’ammontare del debito garantito, all’epoca della escussione della garanzia;
1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell’ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;
2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;
e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;
f) disciplinare l’opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l’obbligo di rendiconto;
g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall’incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l’ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;
h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;
i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l’unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;
j) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;
k) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell’articolo 627 del codice civile;
l) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell’ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell’interesse di terzi beneficiari;
m) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;
n) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell’attivo tra i creditori;
o) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell’ordine pubblico.
7. Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2
(Delega al Governo per la disciplina del contratto autonomo di garanzia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del contratto autonomo di garanzia.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. La disciplina del contratto autonomo di garanzia è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’inserimento, all’interno del Titolo III del Libro IV del Codice civile, del Capo XXII bis recante la disciplina speciale del contratto autonomo di garanzia, quale contratto a titolo oneroso con cui il garante si obbliga al pagamento di una determinata somma di denaro o ad altra prestazione a vantaggio del creditore allo scopo di sollevarlo dai rischi economici derivanti dall’adempimento di una obbligazione, sulla cui esecuzione o validità il garante non può sollevare eccezioni, salvo quella volta a far valere condotte fraudolente poste in essere in suo danno;
b) prevedere che al momento della conclusione del contratto autonomo il rapporto garantito sia determinato o determinabile;
c) prevedere che il contratto autonomo di garanzia sia necessariamente stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità. In particolare prevedere:
1) che il contratto debba contenere la rinuncia del garante in forma espressa a sollevare eccezioni sull’esecuzione e sulla validità del rapporto garantito;
2) che ove il valore economico della prestazione del garante sia superiore ad un determinato importo la qualità di garante possa essere rivestita esclusivamente da soggetti che siano autorizzati a svolgere l’attività bancaria ai sensi del Titolo II, Capo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero che siano autorizzati a svolgere l’attività assicurativa nei rami danni di cui all’articolo 2, comma 3, nn. 14 e 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
3) che l’oggetto del contratto possa consistere anche in una prestazione non omogenea a quella del rapporto garantito;
d) prevedere per il garante l’obbligo di comunicare al debitore ogni circostanza inerente all’esecuzione del contratto autonomo di garanzia. In particolare prevedere:
1) che il garante sia tenuto ad informare il debitore dell’avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore;
2) che, in ogni caso, la violazione dell’obbligo di cui alla presente lettera comporta l’impossibilità per il garante di esercitare l’azione di regresso nei confronti del debitore;
e) prevedere che l’esecuzione del contratto di cui alla presente legge delega sia subordinata all’attestazione in forma scritta da parte del creditore del mancato adempimento dell’obbligazione garantita;
f) prevedere la possibilità per il creditore di escutere la garanzia anche durante la pendenza del giudizio di responsabilità del debitore principale, ma, in tal caso, il garante non potrà effettuare l’azione di regresso nei confronti del debitore sino all’accertamento dell’inadempimento;
g) prevedere per il debitore l’obbligo di comunicare immediatamente l’avvenuta estinzione dell’obbligazione ed ogni circostanza inerente il rapporto garantito
h) prevedere che il contratto autonomo di garanzia abbia una durata determinata;
i) prevedere l’applicazione, in quanto compatibile, della disciplina sulla fideiussione, restando in ogni caso esclusa l’applicazione di quanto previsto dagli articoli 1939, 1941, 1942, 1944 e 1945 del codice civile.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
5. Dalla applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti delegati non possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 3
(Modifiche della disciplina della clausola penale)
1. All’articolo 1384 del codice civile, dopo le parole «La penale può essere diminuita equamente dal giudice» sono inserite le seguenti: «su domanda del debitore».
Art. 4
(Modifiche della disciplina del titolo I del libro IV del codice civile)
1. All’articolo 1175 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il debitore e il creditore devono adottare le misure necessarie per evitare che dall’attuazione del rapporto obbligatorio derivi un pregiudizio alla persona o al patrimonio dell’altra parte. »
2. All’articolo 1223 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il risarcimento deve comprendere altresì i danni che sono conseguenza immediata e diretta della lesione di interessi di natura non patrimoniale corrispondenti alla prestazione oggetto dell’obbligazione o che sono protetti dagli obblighi previsti dall’articolo 1175, secondo comma»
Art. 5
(Modifiche della disciplina dell’offerta al pubblico)
1. All’articolo 1336, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Le norme relative all’offerta al pubblico attuata tramite strumenti telematici ed informatici sono determinate da leggi speciali.»
2. L’offerta al pubblico attuata tramite strumenti telematici ed informatici deve contenere l’indicazione, in forma chiara, comprensibile ed aggiornata, delle seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del proponente;
b) la residenza o domicilio o sede legale del proponente;
c) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o di altri mezzi telematici idonei a comunicare con rapidità ed in modo diretto con il proponente;
d) la specificazione se l’offerta viene formulata nell’esercizio di una attività di impresa e, in tal caso, gli estremi dell’iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative;
e) gli elementi di individuazione della concessione, licenza od autorizzazione, ove previste per l’adempimento della prestazione oggetto dell’offerta, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza;
f) ove si tratti di professioni regolamentate:
1) gli estremi dell’iscrizione del proponente all'ordine professionale o ad altra istituzione equipollente;
2) il titolo professionale e lo Stato membro dell’Unione Europea che lo ha rilasciato;
3) l’indicazione delle norme professionali e degli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro dato di identificazione ai fini fiscali considerato equivalente nello Stato membro dell’Unione Europea, qualora il proponente eserciti un'attività soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe delle prestazioni oggetto dell’offerta, con la specificazione di eventuali imposte, costi di consegna ed altri costi aggiuntivi;
i) l'indicazione delle attività consentite all’accettante e gli estremi del contratto qualora l'attività contrattuale sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
3. Ove l’offerta attuata ai sensi del comma 2 sia priva delle informazioni prescritte, il destinatario ha diritto recedere dal contratto nelle forme e con i limiti previsti dall’articolo 1373 del codice civile.
Art. 6
(Modifiche al codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo)
1. All’articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo), le parole «, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore »