DDL - Delega al Governo per emanazione cod. pen. delle missioni militari all'estero - Relazione

Disegno di legge recante: “Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero”

Articolato

Il presente disegno di legge ha ad oggetto l’attribuzione al Governo della delega per la predisposizione del codice penale delle missioni militari all’estero, intervento organico che risponde all’esigenza di disporre di un corpus normativo a regime per le missioni all’estero, più volte auspicato dal Parlamento e corrispondente ad impegni assunti anche dai precedenti Governi e, da ultimo, confermati nell’ordine del giorno G103 accolto dal Governo il 2 dicembre 2009, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

L’articolato è stato predisposto avvalendosi dell’opera di un gruppo di lavoro, presieduto dal Consigliere giuridico del Ministro della difesa e composto da rappresentanti dell’Ufficio legislativo dello stesso Ministero e del Ministero della giustizia, da ufficiali dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, da magistrati militari e da un professore universitario. È stato così possibile esaminare in modo rapido e costruttivo le specifiche esigenze e le relative priorità, individuando soluzioni condivise sulle complesse e delicate tematiche.

Il testo che si rimette ora all’esame del Parlamento costituisce la prima tappa di una riforma più ampia che ha come ulteriori obiettivi la revisione del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra.

La scelta di anticipare una parte dell’intervento risponde all’esigenza di definire, quanto prima, in modo chiaro e stabile e in conformità al diritto internazionale, il regime penale applicabile al personale impegnato nelle missioni militari all’estero, superando così l’esigenza di continuare a prevedere il quadro normativo di riferimento nei periodici provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Il codice delle missioni militari all’estero consentirà di colmare una lacuna nell’ordinamento nazionale, soprattutto per ciò che riguarda i reati previsti dall’articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (crimini di guerra), di semplificare la normativa di settore, di razionalizzare il riparto di giurisdizione tra l’autorità giudiziaria militare e l’autorità giudiziaria ordinaria e di riunire in un unico testo tutte le disposizioni in materia. Sarà così possibile superare la dialettica pace/guerra che ha, in più circostanze, accompagnato i dibattiti parlamentari in sede di esame dei provvedimenti di proroga delle missioni all’estero, tenuto conto che l’impegno dell’Italia nelle missioni militari all’estero si inquadra negli obiettivi di sostegno della pace, della sicurezza e della legalità internazionale, perseguiti dalle Nazioni Unite, dalla NATO, dall’Unione europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui lo Stato è parte, in conformità ai princìpi di diritto internazionale e della Costituzione.

La riforma consentirà inoltre di superare incertezze e ambiguità delle disposizioni vigenti, più volte emerse in sede di dibattiti dottrinali. Pare significativo segnalare al riguardo che, malgrado l’automatismo previsto dall’articolo 9 del codice penale militare di guerra secondo cui "sino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate ...", il legislatore ha inteso definire, di volta in volta, il regime penale da applicare al personale impiegato nelle missioni militari all’estero. Dal dopoguerra, la prima applicazione del codice penale militare di guerra ha avuto luogo in occasione della partecipazione alla missione «Enduring Freedom», prevista dal decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Tra il 2001 e il 2006 tale disciplina è stata applicata per le missioni in Afghanistan (2001-2006) e per la missione in Iraq (2003-2006), mentre per le rimanenti è stato applicato il codice penale militare di pace. A partire dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, invece, è stato applicato il codice penale militare di pace per tutte le missioni.

Coerentemente con tali premesse, il disegno di legge ha come scopo la piena tutela dei cosiddetti «soggetti deboli» coinvolti nelle operazioni militari (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri o persone comunque detenute a qualsiasi titolo), la coesione interna delle Forze armate e la necessaria salvaguardia del personale impegnato nelle operazioni, nel quadro dell’imprescindibile rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Nella configurazione delle fattispecie si prevede di qualificare come militari i reati che offendono interessi militari nel rispetto del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare statuito dall’articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 10 novembre 1992. Pertanto, nel caso di commissione di reato militare da parte di un non militare, anche in concorso con un militare, il primo sarà sempre giudicato dal giudice ordinario.

Questi, in sintesi, gli elementi salienti introdotti dal disegno di legge:

  • fattispecie corrispondenti ai crimini previsti dall’articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;
  • aggravamento di pene per i reati del codice penale militare di pace, commessi durante le missioni militari all’estero;
  • specifica scriminante per l’uso delle armi e degli altri strumenti di coazione fisica nel corso delle missioni militari all’estero;
  • ulteriori disposizioni penali per la protezione dei cosiddetti soggetti deboli;
  • reati contro il servizio commessi dal comandante nel corso delle operazioni militari, perseguibili a richiesta del Ministro competente;
  • definizione organica delle norme processuali applicabili specificamente alle missioni all’estero;
  • estensione delle norme processuali concernenti gli adempimenti in caso di arresto durante le missioni anche ai reati che rientrano nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (ampliamento dell’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 421 del 2001);
  • facoltà per gli appartenenti alle Forze armate di espiare la pena o la custodia cautelare in relazione a qualsiasi reato presso stabilimenti militari di pena.

L’articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l’adozione del nuovo codice penale delle missioni militari all’estero, fissando, a tale fine, il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È apparso opportuno ricorrere, data la complessità della materia, allo strumento della delega, soluzione adottata anche in occasione di altre importanti riforme, come quelle relative al nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) e in materia di diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Ai commi 2 e 3 viene prevista l’entrata in vigore del codice dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la possibilità di adottare uno o più decreti correttivi entro i successivi dodici mesi.

All’articolo 2, comma 1, sono individuati i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale (lettera a)) e quelli specifici (lettera b)). Questi ultimi riguardano definizioni e profili di diritto sostanziale [princìpi dal n. 1) al n. 7)], l’introduzione delle fattispecie corrispondenti ai crimini previsti dall’articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale [princìpi dal numero 8) al numero 32)], la predisposizione di ulteriori disposizioni atte a conformare il codice ad altre importanti norme di diritto internazionale umanitario [princìpi dal numero 33) al numero 45)], specifiche previsioni in materia di reati contro il servizio durante le operazioni militari [princìpi dal numero 46 al numero 53)] e, infine, disposizioni in materia processuale [princìpi dal numero 54 al numero 59)]. La sistematica della materia è coerente con i princìpi e i criteri direttivi previsti dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

I princìpi contenuti ai numeri 1) e 2) prevedono l’applicazione del nuovo codice alle missioni militari all’estero, deliberate dal Governo e svolte dai contingenti militari, con ciò assolvendo ad un’esigenza di certezza del diritto, di piena rispondenza delle disposizioni alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, di uniformità del trattamento del personale impiegato in missioni all’estero e di semplificazione normativa. Tale criterio riprende la ratio del comma terzo dell’articolo 165 del codice penale militare di guerra, introdotto dall’articolo 2 della legge 27 febbraio 2002, n. 15, secondo cui le disposizioni del libro III, titolo IV, concernenti i reati contro le leggi e gli usi della guerra (tra i quali sono compresi i crimini di guerra) "... si applicano alle operazioni militari armate svolte all’estero dalle Forze armate italiane", con ciò intendendo assicurare, anche in condizioni diverse dalla guerra e dai conflitti armati, la protezione dei diritti fondamentali.

La soluzione, approfonditamente valutata e unanimemente condivisa in sede di gruppo di lavoro ministeriale, tiene conto del contesto in cui hanno luogo le missioni militari all’estero e della necessità di non ancorare la tutela di diritti fondamentali a parametri aleatori. È di tutta evidenza che nel quadro di destabilizzazione degli Stati in cui si svolgono le missioni (stato direttamente proporzionale all’intensità della crisi) è accresciuto il rischio per la popolazione locale e per gli altri soggetti deboli di subire violazione dei diritti fondamentali e, al tempo stesso, risulta affievolita la capacità di assicurare la legalità. Talune gravi violazioni del diritto internazionale, in tali circostanze, assumono perciò una particolare offensività di cui occorre tenere conto per definire l’ambito di applicazione delle fattispecie previste dal presente codice. Gli stessi presupposti sono stati posti a fondamento della legge 16 aprile 2009, n. 45, con la quale è stato ratificato il II Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, già applicabile nel corso delle missioni internazionali.

Al numero 3) viene prevista la qualificazione come reati militari delle fattispecie che saranno introdotte nel codice delle missioni in sede di esercizio della delega, nonché di altre violazioni della legge penale comune commessa dal militare, nel corso delle missioni internazionali, in luogo militare, o comunque nello svolgimento di attività di servizio, in offesa dello Stato, del servizio militare, dell’amministrazione militare, di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori esteri in cui si svolgono le missioni, ovvero ogni delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesse dal militare.Ne consegue, in quest’ultimo caso, una estensione della competenza della autorità giudiziaria militare di Roma.

La qualificazione dei reati in argomento come reati militari discende dal fatto che le fattispecie integrano un’offesa ad interessi militari e, pertanto, la loro cognizione viene devoluta alla magistratura militare, la quale attualmente ha in tutto le stesse caratteristiche organizzative e di status e le medesime garanzie di autonomia e indipendenza proprie della magistratura ordinaria. La sua specificità consiste nell’expertise attagliata alla qualificazione di militarità dei fatti, degli autori e dell’ambiente e si risolve in una specializzazione per materia su ciò che riguarda l’interesse pubblico militare.

La scelta, pienamente in linea con il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 298 del 6 luglio 1995, secondo cui il legislatore è libero di scegliere il tipo di illecito, militare o comune, purché osservi il principio della ragionevolezza, segue la logica dell’articolo 47 del codice penale militare di guerra, nella formulazione introdotta dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, cioè quella di razionalizzare il riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria militare ed autorità giudiziaria ordinaria, mediante la individuazione di presupposti specifici in presenza dei quali fatti, già previsti come reato dalla legge penale comune, ma idonei a recare una significativa offesa ad interessi militari, vengano qualificati come reati militari.

Il medesimo principio di delega, per esigenze di chiarezza e completezza, richiama espressamente l’articolo 19 del codice penale militare di pace, secondo cui le disposizioni di quel testo normativo si applicano alle altre leggi penali militari in quanto non sia diversamente stabilito (cosiddetto principio di complementarietà). I rapporti tra il nuovo codice e il codice penale comune rimangono regolati dall’articolo 16 del codice penale, secondo cui le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali quando non sia stabilito altrimenti. Il nuovo codice manterrà, invece, una piena autonomia rispetto al codice penale militare di guerra.

La cognizione sulle fattispecie incriminatrici di nuova introduzione o modificate (compresi i cosiddetti crimini di guerra) è ripartita tra il tribunale di Roma e il tribunale militare di Roma: al primo viene attribuita la giurisdizione sui fatti commessi da civili italiani (compresi quelli al seguito della missione), da stranieri e da militari stranieri (entro i limiti stabiliti al punto 4 del testo), mentre al secondo viene attribuita la giurisdizione sui fatti commessi da militari italiani. La soluzione individuata è pienamente coerente con il principio espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 492 del 1992, secondo cui, nel rispetto dell’articolo 103 della Costituzione, occorre tenere distinti in questa materia i piani della lex e della iurisdictio.

La disposizione di cui al numero 4.1) fissa espressamente il dies a quo ai fini dell’applicazione del nuovo codice facendolo coincidere con quello dell’impiego per la missione per il personale del contingente militare impegnato direttamente nelle operazioni e perciò destinato a raggiungerne il luogo di svolgimento, laddove per il personale di comando e controllo e di supporto alla missione, che resta sul territorio italiano o che è impegnato in altri Stati, l’inizio dello svolgimento di tali funzioni di supporto segna il momento iniziale dell’applicazione dello stesso codice.

I numeri 4.2) e 4.3) disciplinano l’esercizio della giurisdizione italiana con riferimento ai reati commessi all’estero ovvero in alto mare, nel corso della missione, questione rivelatasi particolarmente delicata nell’esperienza delle operazioni internazionali di pace cui hanno partecipato i militari italiani. In particolare, le norme rappresentano una concreta attuazione dell’articolo 7, primo comma, numero 5., del codice penale e sono finalizzate a consentire l’applicazione della legge italiana al di là dei casi già stabiliti, soprattutto per offrire una tutela più estesa al personale militare.

Pertanto, viene previsto l’esercizio della giurisdizione nazionale nei confronti di chiunque commetta reati, anche diversi da quelli contro la personalità dello Stato, ai danni dei militari o dei civili italiani partecipanti alla missione ovvero di beni italiani. In altri termini, potranno essere giudicati dall’autorità giudiziaria italiana in base alla legge penale nazionale applicabile secondo i casi i soggetti, anche stranieri, ritenuti responsabili di qualunque reato commesso in territorio estero contro lo Stato italiano, contro il personale italiano che partecipa alle missioni internazionali e contro beni italiani. In tali ipotesi viene stabilita la procedibilità a richiesta del Ministro della giustizia, scelta consolidata nelle leggi di autorizzazione delle missioni militari all’estero che si sono succedute dal 2001 ad oggi (da ultimo, l’articolo 7 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, il quale rinvia alle disposizioni in materia penale previste dall’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni e dall’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197). Se il reato è commesso a danno di un militare, ai fini della procedibilità, viene richiesto il parere del Ministro della difesa e, se la parte offesa appartiene al Corpo della guardia di finanza, il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il filtro costituito dalla richiesta di procedimento eviterà, poi, che operi in maniera indiscriminata sulla giurisdizione nazionale la vis atractiva derivante dalla connessione tra reati. In tali casi rimane ferma la cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria di Roma, sia nel caso in cui il soggetto attivo sia un civile straniero (in base al già ricordato regime di ripartizione di competenze tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare nel vigente quadro costituzionale), sia nel caso di autore del fatto militare (dal momento che, per la richiamata autonomia del codice delle missioni militari all’estero rispetto al codice penale militare di guerra, non è applicabile l’articolo 13 del suddetto codice che estende la giurisdizione di tribunali militari italiani ai «militari nemici»).

Viene infine prevista l’applicabilità del codice ai soggetti italiani al seguito dei contingenti militari, elencati nell’articolo 4, lettera a), n. 4, della III Convenzione di Ginevra, che saranno anch’essi sottoposti alla legge italiana, ferma restando la necessità che le attività da loro concretamente svolte debbono essere consentite. Ancorché non si ritenga in questa sede di legittimare o di qualificare in punto di legittimità figure ibride, come ad esempio i cosiddetti contractors, nondimeno si ritiene opportuno, ove siano presenti in punto di fatto, ricondurle al massimo di realistica disciplina militare, affinché le loro condotte, siano penalmente sanzionate con opportuno rigore, evidentemente, anche in tal caso, ad opera della giurisdizione ordinaria.

Da segnalare, al numero 7), la riproduzione della previsione già contenuta nell’articolo 15 del codice penale militare di guerra modificato dall’articolo 2 della legge 31 gennaio 2002, n. 6, a tutela degli appartenenti stranieri al contingente multinazionale che opera nella missione militare all’estero.

Dai princìpi generali enunciati deriva che, anche in questi casi, ricorrendo la condizione di procedibilità, la giurisdizione è attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria di Roma.

Uno degli elementi di novità del disegno di legge è costituito dalla scriminante speciale prevista al numero 5) per il militare che, nel corso della missione, fa uso, ovvero ordina di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione.

L’innovazione si è resa necessaria per assicurare un’adeguata tutela ai militari che, nel corso delle missioni militari all’estero ricorrono legittimamente all’uso della forza. Infatti, le scriminanti previste dal codice penale (articoli 51, 52 e 53) e dal codice penale militare di pace (articoli 41, 42 e 44) sono modulate per disciplinare situazioni di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia in contesti ben diversi da quelli che connotano gli attuali teatri delle operazioni militari internazionali, talvolta caratterizzati da gravi situazioni di destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurezza e l’incolumità del personale. Per tale ragione si è resa necessaria l’introduzione di una disciplina specifica che appresta un’adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità ai militari che hanno operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. La necessità dell’intervento, che si armonizza con la normativa vigente, è avvertita sia dalle Forze armate sia nell’ambito della magistratura militare ed è stata introdotta, con analoga formulazione in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 2009 (ai citati commi 1-sexies e 1-septies dell’articolo 4), richiamata anche dall’articolo 7 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con riferimento alle sole missioni ivi previste.

Va precisato, per completezza, come la scriminante speciale di cui al numero 12.2) non costituisce una duplicazione di quella generale appena descritta, operando la prima, evidentemente, in un contesto del tutto differente, estraneo all’uso della forza.

L’intervento è completato dall’introduzione dell’ipotesi di responsabilità per colpa, simmetrica a quella contenuta nell’articolo 55 del codice penale, nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

Con le disposizioni contenute nei numeri da 8) a 32) viene data attuazione all’articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, concernente i crimini di guerra. L’adeguamento dell’ordinamento interno alle norme di diritto sostanziale dello Statuto di Roma costituisce un obbligo assunto dal nostro Paese con la citata ratifica che ha avuto luogo con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Inoltre, l’intervento legislativo consente di adeguare in modo completo l’ordinamento nazionale alle Convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale umanitario, firmate a Ginevra dell’8 dicembre 1949, ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, nonché ai due Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762. Per ciò che riguarda la tutela dei beni culturali non sono stati introdotti princìpi di delega in quanto si tratta di materia già disciplinata dalla citata legge n. 45 del 2009, che ha introdotto specifici reati (articoli da 7 a 12).

In sintesi, si è proceduto a stabilire l’introduzione di alcune fattispecie delittuose non previste nell’ordinamento ovvero l’adattamento e l’integrazione di quelle già esistenti e, in entrambi i casi, sono stati individuati gli elementi costitutivi, ossia soggetti, condotte, limiti edittali di pena, eventuali circostanze, per assicurare adeguata tutela a tutti i soggetti – militari, civili e popolazioni locali – a qualunque titolo coinvolti nei teatri operativi ove intervengono i contingenti italiani.

Tali disposizioni consentiranno di perseguire, tra gli altri, gli atti ostili condotti contro uno Stato in violazione delle convenzioni internazionali o delle disposizioni che regolano la missione, il ricorso a mezzi o a modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, la cattura di ostaggi, l’uso arbitrario di violenza contro civili, il compimento di atti di tortura (per quest’ultima si è inteso fare riferimento alla definizione contenuta all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), dello statuto della Corte penale internazionale, il saccheggio e l’incendio, la distruzione di luoghi di culto ovvero di beni in uso alla popolazione civile, l’uso di armi contro ambulanze, ospedali e strutture sanitarie, il maltrattamento di feriti e di naufraghi, la violazione delle norme di diritto internazionale sulla tutela di persone inferme o verso prigionieri, lo stupro etnico, la sterilizzazione forzata, la gravidanza forzata, l’uso di cosiddetti scudi umani e la deportazione.

Le norme, anche quando riprendono le disposizioni sulla tutela dei cosiddetti «soggetti deboli», già inserite nel libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, recano modifiche significative in termini di contenuto e di adeguamenti di pena, per rispondere anche alle diverse circostanze di impiego delle Forze armate nelle missioni militari all’estero per il mantenimento della pace e della sicurezza.

Le pene sono individuate nel rispetto deì princìpi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità e al connesso principio di necessaria offensività delle condotte, avuto riguardo alla natura dei beni giuridici protetti e al rapporto con analoghe fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali.

Si è inteso, poi, differenziare il trattamento sanzionatorio in funzione delle conseguenze prodotte, prevedendo la punibilità anche a titolo colposo nelle fattispecie di reato più gravi.
La imprescrittibilità dei delitti di cui ai numeri da 8) a 31) costituisce attuazione dell’articolo 29 dello statuto della Corte penale internazionale.

I successivi princìpi contenuti nei numeri da 33) a 52) completano l’adattamento del nuovo codice ai princìpi di diritto internazionale umanitario. Si tratta di fattispecie presenti nel richiamato libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, adeguatamente revisionate, nella struttura e nelle pene. Esse riguardano il compimento di atti ostili nel corso delle operazioni militari in violazione degli ordini ricevuti, gli atti di rappresaglia, il vilipendio di distintivi internazionali, l’omessa assistenza di feriti o sottrazione ad essi di beni o denaro, la violenza contro persone addette al servizio sanitario, la mutilazione, la sottrazione o il deturpamento di cadavere, la spoliazione di cadavere di persona che ha preso parte alle operazioni militari, l’arbitrario impedimento o la turbativa della libertà di religione di persona detenuta, fermata o trattenuta a qualunque titolo nel corso delle operazioni, ovvero la sottrazione di denaro alle medesime persone.

Alle fattispecie in questione si aggiungono sei ipotesi di reati contro il servizio commessi dal comandante nel corso delle operazioni militari, procedibili a richiesta del Ministro da cui il militare dipende: omissione di soccorso a navi o aeromobili che si trovano in situazioni di pericolo, del caso del comandante che si lascia sorprendere, per colpa, da una forza ostile, dell’omessa predisposizione colposa dei mezzi necessari alla difesa, con gravi conseguenze sulle operazioni militari, perdita di armi e documenti, a favore di forze ostili, a seguito di omessa predisposizione delle necessarie cautele per la loro custodia, cessione a forze ostili del posto, della nave o dell’aeromobile senza aver esaurito i mezzi di difesa, nonché omessa tenuta della nave o dell’aeromobile nel posto assegnato. I reati sono simili a quelli già previsti nel codice penale militare di guerra, al titolo II, capo I, sezione I, e nel codice penale militare di pace, molti dei quali sono perseguibili a richiesta del Ministro da cui il militare dipende (articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace). In conformità a quanto già ritenuto dal legislatore nel 1941, può, infatti, considerarsi opportuno che, quando si tratta di stabilire la rilevanza penale di determinati comportamenti compiuti da militari che svolgono funzioni di comando e costituenti reati propri, sia effettuata una previa valutazione da parte del Ministro competente nel merito delle scelte discrezionali del comandante, ossia se esse costituiscano attuazione delle direttive politico-militari ricevute. Infatti, la stretta connessione che si configura nella conduzione di una operazione all’estero, fra scelte politiche e decisioni che appaiono più propriamente riconducibili alla sfera tecnico-militare, rende necessario che l’azione penale nei confronti dei comandanti, per i reati che configurano specifiche violazioni dei doveri sia preceduta da una valutazione di tipo politico propria del Ministro competente (va ricordato al riguardo che, per alcuni reati contro la fedeltà e la difesa, che offendono direttamente la personalità dello Stato, al pari di analoghe fattispecie del codice penale, occorre invece l’autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia).

Le disposizioni di cui ai numeri da 55) a 59) contengono norme in materia processuale.

In primo luogo, la competenza per i reati previsti dal codice delle missioni militari all’estero è attribuita al tribunale militare di Roma per le violazioni commesse da appartenenti alle Forze armate e a quello ordinario dello stesso circondario per le condotte realizzate dai civili nel territorio e per il tempo in cui si svolgono le operazioni. È così confermata la scelta operata da tempo nelle leggi di autorizzazione delle missioni militari all’estero succedutesi fino ad oggi. Viene poi fatta espressamente salva la competenza del tribunale dei minorenni di Roma.

Infine, sono previste ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per i reati di disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza aggravata contro un inferiore, previsti dal codice penale militare di pace, per la grave minaccia che essi rappresentano per il regolare svolgimento dei compiti propri da parte del contingente militare nel corso della missione all’estero. La previsione costituisce un efficace strumento repressivo in caso di commissione di gravi reati nel corso delle missioni, introdotta dall’articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 e richiamata nei vari provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

I princìpi di cui ai numeri 58) e 58.1) tengono conto, anche sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi anni, di specifiche esigenze concernenti le modalità di custodia della persona arrestata o fermata nel corso delle missioni militari all’estero, anche in esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, nei casi in cui non sia possibile mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana (mediante associazione presso una casa circondariale dello Stato) la persona in vinculis e quello dell’effettuazione dell’interrogatorio di quest’ultima, sia da parte del pubblico ministero (atto di natura investigativa) sia da parte del giudice per le indagini preliminari (atto di garanzia). A tale scopo è prevista l’introduzione di norme specifiche che realizzino una sintesi equilibrata tra esigenze difensive, istruttorie e di sicurezza: per l’interrogatorio, soccorreranno le previsioni del codice di procedura penale che disciplinano i casi di ricorso allo strumento della videoconferenza per lo svolgimento di atti probatori a distanza. La disciplina è riferita a qualsiasi reato e dunque avrà portata più ampia rispetto a quella ora prevista dall’articolo 9, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 421 del 2001, applicato finora per i soli reati ricompresi nella cognizione dell’autorità giudiziaria militare.

L’articolo 3 è finalizzato a superare le ingiustificate differenze, sul piano del trattamento penitenziario, esistenti oggi tra gli appartenenti alle Forze di polizia e i militari delle Forze armate.

Al riguardo, per gli appartenenti alle Forze di polizia, l’articolo 79 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede la possibilità di scontare, a richiesta, la pena detentiva ovvero la custodia cautelare in carcere per qualsiasi reato presso gli stabilimenti militari di pena.

Di contro, tale facoltà è sensibilmente limitata per gli appartenenti alle Forze armate, i quali, ai sensi dell’articolo 63 del codice penale militare di pace, sono ammessi ad espiare la pena della reclusione (convertita in reclusione militare) presso stabilimenti militari nei soli casi in cui la condanna non comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (disciplinata dall’articolo 29 del codice penale per condanne non inferiori a cinque anni di reclusione, ovvero dall’articolo 32-quinquies del codice penale per condanne non inferiori a tre anni per i reati contro la pubblica amministrazione ovvero la degradazione. Ulteriore limitazione riguarda la custodia cautelare in carcere che, ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, può essere espiata dagli appartenenti alle Forze armate nei citati stabilimenti militari di pena solo se disposta dall’autorità giudiziaria militare.

L’articolo 4 prevede che il legislatore delegato adotti le disposizioni necessarie al coordinamento del codice delle missioni militari all’estero con le altre leggi penali militari, nonché con le disposizioni contenute nel codice di procedura penale comuni e nelle leggi speciali vigenti nello Stato. L’esigenza di tale intervento discende dal carattere complementare proprio della legge penale militare, la quale si colloca in rapporto di specialità nel più complesso corpus normativo costituito dal diritto penale sostanziale e processuale comune. L’opera di raccordo è pertanto funzionale ad assicurare coerenza ed omogeneità al sistema giuridico penale nel suo insieme.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


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