DDL - Delega al Governo per emanazione cod. pen. delle missioni militari all'estero - Testo

Disegno di legge recante: “Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1- Delega al Governo
Art. 2 - Princìpi e criteri direttivi
Art. 3 - Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario
Art. 4- Disposizione finale


Art. 1
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della difesa, della giustizia e per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il codice penale delle missioni militari all’estero, di seguito denominato «codice».
  2. Il codice entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

Art. 2
(Princìpi e criteri direttivi)

  1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo si attiene, in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali e, in particolar modo, allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.  232, ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti:
    1. riferire le disposizioni del codice ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
      1. personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;
      2. commisurazione delle pene per i singoli reati, tenendo conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;
    2. riferire le disposizioni del codice secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:
      1. prevedere che le disposizioni del codice si applicano alle condotte poste in essere nel corso di missioni militari all’estero, secondo quanto previsto al numero 4.1);
      2. prevedere che per missioni militari all’estero si intendono le operazioni militari legittimamente decise dagli organi costituzionali competenti e svolte da contingenti militari italiani fuori del territorio dello Stato;
      3. prevedere che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 del codice penale militare di pace, nei casi non previsti dal codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace concernenti i reati in particolare, con aumento, da un sesto a un terzo, delle pene detentive temporanee qualora l’aumento non sia già previsto dal codice. L’aumento di pena non rileva ai fini della procedibilità, d’ufficio o a richiesta del comandante di corpo ai sensi dell’articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace;
        1. prevedere che costituisce reato militare, oltre alle fattispecie indicate ai numeri da 8) a 31), da 33) a 45) e da 46) a 51), ogni violazione della legge penale commessa dal militare nel corso di missioni militari all’estero, in luogo militare, o comunque nello svolgimento di attività di servizio, in offesa dello Stato, del servizio militare, dell’amministrazione militare, di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori delle operazioni all’estero, nonché ogni violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope, commessa dal militare;
      4. prevedere l’applicabilità delle disposizioni del codice;
        1. ai militari dal giorno dell’impiego per la missione, al personale militare di comando e controllo e di supporto diretto del contingente militare, che rimane sul territorio dello Stato o che si trova sul territorio di altri stati, a partire dalla data di impiego per tali funzioni e limitatamente ai fatti connessi con lo svolgimento delle operazioni;
        2. a chiunque commette reati contro lo Stato o contro cittadini italiani partecipanti alle missioni all’estero, nonché contro beni italiani, anche in alto mare, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 5., del codice penale, fermo restando il riparto di giurisdizione previsto dalle disposizioni vigenti, prevedendo, in ogni caso, la procedibilità a richiesta del Ministro della giustizia, sentito, per i reati verso i militari, il Ministro della difesa, ovvero, se la parte offesa appartiene al Corpo della guardia di finanza, il Ministro dell’economia e delle finanze;
        3. ai soggetti di cui all’articolo 4, lettera a), n. 4), della III Convenzione di Ginevra, ratificata ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e, per ciò che riguarda, in particolare, i soggetti al seguito del contingente militare italiano che prendono parte direttamente alle operazioni, qualora realizzino nelle attività in concreto svolte le condotte incriminate dal codice e fermo restando il riparto di giurisdizione previsto dalle disposizioni vigenti;
      5. introdurre una specifica causa di giustificazione che preveda la non punibilità del militare che, nel corso di missione militare all’estero, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente emanati, fa uso, ovvero ordina di far uso, delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle operazioni militari;
      6. prevedere che, quando nel commettere uno dei fatti previsti al numero 5) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente emanati, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo;
      7. prevedere che agli effetti del codice i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato a danno di militari o delle Forze armate di altro stato partecipante alla medesima missione sono da considerare come commessi a danno di militari o delle Forze armate dello Stato, fermo restando ai fini della procedibilità quanto previsto dal numero 4.2);
      8. prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chi compie, per cause non estranee alla missione militare, atti di violenza o tortura o altri trattamenti inumani, esperimenti medici, scientifici, biologici o trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute della persona, in danno di persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari, di civili, di persone che non prendono parte alle operazioni militari o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia;
        1. prevedere la pena della reclusione da otto a quindici anni, se dalla condotta di cui al numero 8) derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, e l’ergastolo, se deriva la morte di una o più persone;
      9. prevedere come reato, punito con le medesime pene previste ai numeri 8) e 8.1), la condotta di chiunque, nel corso di missione militare all’estero, dispone detenzioni illegali, trasferimenti, diretti o indiretti, della popolazione civile dei territori in cui si svolge l’operazione militare, la deportazione o il trasferimento di tutta la popolazione all’interno o all’esterno del territorio, nonché il trasferimento, diretto o indiretto, di parte della popolazione dello Stato che conduce le operazioni militari nello Stato occupato o sul cui territorio sono in atto operazioni militari;
        1. prevedere come reato, punito con le medesime pene di cui ai numeri 8) e 8.1), la condotta di chiunque dispone un diverso dislocamento della popolazione per ragioni correlate alla missione militare se non lo richiedono la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
      10. prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chiunque maltratta, sottopone a trattamenti umilianti o degradanti o comunque cagiona gravi sofferenze fisiche o psichiche a infermi, feriti, naufraghi, civili, o persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari o persone comunque protette dalle convenzioni internazionali;
        1. prevedere l’aumento della pena sino alla metà, se i maltrattamenti sono reiterati o se si tratta di sevizie o se dal fatto derivano lesioni gravi o gravissime ovvero il fatto è commesso da un incaricato del trasporto o dell’assistenza dell’infermo, del ferito o del naufrago, o dal militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di civili o persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari o persone comunque protette dalle convenzioni internazionali;
        2. prevedere la pena dell’ergastolo, se si verifica la morte della persona offesa;
      11. Prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chiunque, nel territorio ove sono in atto operazioni militari, danneggia gravemente, distrugge o incendia beni civili, ivi compresi quelli dedicati al culto;
        1. prevedere un aumento di pena nel caso in cui le condotte di cui al numero 11) sono poste in atto su larga scala;
      12. prevedere come reato, punito con la reclusione militare da tre a sette anni, la condotta di chiunque, nel territorio ove sono in atto operazioni militari, si appropria, requisisce o confisca illecitamente beni;
        1. prevedere un aumento di pena nel caso in cui le condotte sono poste in atto su larga scala;
        2. prevedere che non sono punibili le condotte di appropriazione, requisizione o confisca compiute a causa della necessità delle operazioni militari;
      13. prevedere come reato, punito con la reclusione da due a sette anni, la condotta di chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle operazioni militari o comunque protette dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia per costringerli a prestare servizio nelle Forze armate di uno Stato diverso da quello di appartenenza impegnato nelle operazioni militari;
        1. prevedere che la stessa pena di cui al numero 13) si applica nel caso di costrizione a dare informazioni che possono compromettere gli interessi o la sicurezza dello Stato o delle Forze armate cui appartengono i soggetti di cui al numero 13) ovvero di sottoposizione a lavori che hanno una relazione diretta con le operazioni militari o che sono comunque vietate dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
        2. prevedere la pena della reclusione da sei a dodici anni se dal fatto derivano lesioni personali gravi o gravissime;
        3. prevedere l’ergastolo se si verifica la morte della persona offesa;
      14. prevedere come reato, punito con la reclusione da due a sei anni, la condotta consistente nel negare le garanzie processuali stabilite dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia a una persona detenuta, trattenuta o fermata durante le operazioni militari o a una persona protetta dalle medesime convenzioni per un reato connesso con le operazioni militari;
        1. prevedere come reato, punito con la pena di cui al numero 14, la condotta consistente nel dichiarare aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione in cui si svolge la missione militare;
      15. prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta di chiunque viola i divieti di cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali;
        1. prevedere la pena della reclusione da sei a dodici anni in caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e la pena della reclusione di anni trenta, in caso di morte di una o più persone;
      16. prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque attacca le popolazioni civili ovvero civili che non prendono parte alle ostilità o alle operazioni militari;
        1. prevedere l’aumento della pena nel caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e l’ergastolo nel caso di morte di una o più persone;
        2. prevedere la pena della reclusione, rispettivamente, da due a sette anni e da tre a dieci anni se i fatti di cui ai numeri 16) e 16.1) sono commessi per colpa;
      17. prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, salvo che il fatto configuri fattispecie punita con pena più elevata, la condotta di chiunque attacca o bombarda proprietà civili che non costituiscono obiettivi militari;
        1. prevedere la pena da quattro a dodici anni nel caso di attacchi condotti contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, purché tali edifici non siano usati come obiettivi militari;
        2. prevedere un aumento di pena, se dal fatto quale consegue un grave danneggiamento o la distruzione dei beni;
        3. prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se i fatti di cui ai numeri 17), 17.1) e 17.2) sono commessi per colpa;
      18. prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque attacca o bombarda città, villaggi, abitazioni o altri beni di carattere civile che non costituiscono obiettivi militari;
        1. prevedere un aumento di pena se dal fatto conseguono lesioni gravi o gravissime di una o più persone, ovvero il grave danneggiamento o la distruzione di beni;
        2. prevedere la pena dell’ergastolo nel caso di morte di una o più persone;
        3. prevedere le seguenti pene se i fatti di cui ai numeri 18), 18.1) e 18.2) sono commessi per colpa:
          1. reclusione da due a sette anni per i fatti di cui ai numeri 18) e 18.1);
          2. reclusione da tre a dieci anni per i fatti di cui al numero 18.2);
      19. prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque attacca o comunque fa uso di armi contro persone, installazioni, materiali, unità o mezzi adibiti al trasporto o al servizio sanitario o impiegati in missioni di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, quando siano da considerare protetti per legge o ai sensi delle convenzioni internazionali e che usino gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
        1. prevedere un aumento di pena se dal fatto conseguono lesioni gravi o gravissime di una o più persone;
        2. prevedere la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;
        3. prevedere che le stesse pene si applicano nel caso di attacchi condotti contro ospedali o altri luoghi ove sono tenuti in cura o riuniti feriti o malati, purché tali edifici non siano usati come obiettivi militari;
        4. prevede la pena della reclusione da due a sette anni se i fatti di cui ai numeri 19), 19.1) e 19.3) sono commessi per colpa, e la pena della reclusione da tre a dieci anni se i fatti di cui al numero 19.2) sono commessi per colpa;
      20. prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta di chiunque conduce deliberatamente un attacco a beni dal quale possa derivare il ferimento o l’uccisione di una o più persone o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, manifestamente eccessivi rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti;
        1. prevedere un aumento di pena nel caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e l’ergastolo, se ne deriva la morte di una o più persone;
      21. prevedere come reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, la condotta di chi usa violenza nei confronti degli appartenenti alle Forze armate impegnati nelle operazioni militari dopo che essi hanno interrotto la partecipazione alle operazioni stesse;
        1. prevedere la pena della reclusione da tre a sette anni nel caso di lesioni gravi, da sei a dodici anni nel caso di lesioni gravissime e l’ergastolo in caso di morte;
      22. prevedere come reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni, la condotta di chiunque usa indebitamente:
        1. i segni distintivi adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, degli stabilimenti, dei monumenti e degli edifici;
        2. i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi ospedale, e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;
        3. i distintivi internazionali di protezione;
      23. prevedere il reato, punito con la reclusione militare da due a sei anni, di diniego di quartiere, consistente nella condotta di dichiarare che non vi saranno sopravvissuti, al fine di minacciare l’avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi saranno sopravvissuti;
        1. la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ovvero è ordinato da persona che ricopre posizione di comando;
      24. prevedere come reato, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, la condotta del militare che ordina, autorizza o fa uso di mezzi o modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge;
        1. prevedere che la pena è aumentata nel caso di lesioni gravi o gravissime di una o più persone e l’ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;
      25. prevedere che chiunque commette i reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale nel corso di una missione militare all’estero, è punito con le pene per questi stabilite, aumentate fino alla metà;
      26. prevedere il reato di gravidanza forzata, punito con la reclusione da otto a venti anni, consistente nella condotta di chiunque procura una gravidanza alle donne contro la loro volontà, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo;
      27. prevedere il reato di sterilizzazione forzata, punito con la reclusione da otto a venti anni, consistente nella condotta di chiunque priva una o più persone della capacità biologica riproduttiva, al di fuori dei casi di consenso dell’avente diritto e di trattamenti medici giustificati da esigenze di salute;
      28. prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta di chiunque utilizza la presenza di un civile o altra persona protetta dalle convenzioni internazionali presso siti o località al fine di evitare che questi divengano bersagli di operazioni militari;
        1. prevedere la pena della reclusione da sei a dodici anni se derivano lesioni gravi o gravissime ad una o più persone ovvero dell’ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone e della reclusione;
      29. prevedere come reato, punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, la condotta di chiunque priva civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di combattimento ovvero di condotta delle operazioni militari;
        1. prevedere la pena dell’ergastolo, nel caso di morte di una o più persone;
      30. prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta di chiunque recluta, arruola minori di età inferiore ai quindici anni ovvero favorisce tali attività nelle Forze armate nazionali;
        1. prevedere l’aumento della pena fino alla metà, nel caso di coinvolgimento di minori nelle operazioni militari;
      31. prevedere come reato, punito con la reclusione da otto a quindici anni, la condotta di chiunque saccheggia una città o altro luogo nel quale hanno luogo le operazioni militari;
      32. prevedere che i reati di cui ai numeri da 8) a 31) non sono soggetti a prescrizione;
      33. prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta del comandante che, senza autorizzazione o fuori dei casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni inerenti la missione compie ovvero ordina di compiere operazioni militari o atti ostili contro uno Stato estero, di condurre attacchi, ovvero omette arbitrariamente di interrompere le operazioni militari;
        1. prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni per le condotte colpose;
      34. prevedere come reato, salvo che il fatto configuri fattispecie punita con pena più elevata, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta del comandante, che, in violazione della legge o delle convenzioni internazionali, ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia;
      35. prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a tre anni, la condotta di chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione;
      36. prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a cinque anni e un aumento di pena se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la condotta del militare o altra persona al servizio o al seguito delle Forze armate dello Stato che illecitamente si impossessa di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento;
        1. prevedere la pena della reclusione da uno a otto anni, se è usata violenza;
        2. prevedere la pena della reclusione fino a un anno per il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d’informarne tempestivamente i superiori;
      37. prevedere come reato, punito con la pena della reclusione militare da due a cinque anni, la condotta del militare addetto al servizio sanitario che, durante le operazioni militari, omette di prestare assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nell’operazione, che siano infermi, feriti o naufraghi;
        1. prevedere la pena della reclusione militare fino a cinque anni per le condotte colpose;
      38. prevedere come reato, punito con la reclusione da due a sette anni, la condotta di chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, anche se hanno posto in essere atti ostili contro le Forze armate dello Stato, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti;
        1. prevedere la reclusione non inferiore a tre anni, se il fatto è commesso con violenza;
        2. prevedere, nel caso di condotta posta in atto da un incaricato del trasporto o dell’assistenza dell’infermo, ferito o naufrago, le seguenti pene:
          1. reclusione da quattro a dieci anni, nel caso previsto dal numero 38);
          2. reclusione non inferiore a cinque anni, nel caso previsto dal numero 38.1);
        3. prevedere la reclusione di trenta anni, se dal fatto è derivata la morte dell’infermo, del ferito o del naufrago;
      39. prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta di chiunque usa violenza contro una delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere considerate rispettate o protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato;
        1. prevedere l’ergastolo, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa;
      40. prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a tre anni, la condotta di chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia o comunque trattiene alcuna delle persone indicate al numero 39), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni nei luoghi ove prestavano servizio;
      41. prevedere come reato, punito con la reclusione da quattro a dieci anni, la condotta di chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di brutalità o di oscenità;
        1. prevedere la pena della reclusione da due a cinque anni per chiunque compie atti di vilipendio di cadavere;
      42. prevedere come reato, punito con la reclusione da tre a otto anni, aumentata, se il fatto è commesso da più persone riunite, la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia un cadavere di un caduto in operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi;
      43. prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a due anni la condotta del militare che minaccia o ingiuria una persona detenuta o fermata a qualunque titolo;
      44. prevedere come reato, punito con la reclusione fino ad un anno, la condotta di chiunque impedisce arbitrariamente o limita la libertà di religione o di culto di una o più persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo;
        1. prevedere come reato, punito con la reclusione fino ad un anno, la condotta di chiunque offende la religione professata da una o più persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo, mediante vilipendio;
      45. prevedere come reato, punito con la reclusione da uno a sei anni, la condotta del militare, che, a fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a una persona detenuta, trattenuta o fermata a qualunque titolo;
        1. prevedere la pena della reclusione da due a sette anni, se la condotta di cui al numero 45) è posta in atto dal militare incaricato di scortare, sorvegliare o custodire la persona detenuta, trattenuta o fermata a qualunque titolo;
      46. prevedere come reato, punito con la reclusione militare fino a tre anni, la condotta del comandante che omette di soccorrere navi o aeromobili militari, ovvero altri militari, che si trovino in situazioni di pericolo;
      47. prevedere come reato, punito con la reclusione militare da uno a cinque anni, la condotta del comandante che si lascia sorprendere, per colpa, da una forza ostile;
      48. prevedere come reato, punito con la reclusione militare da due a dieci anni, la condotta del comandante che, omettendo di provvedere ai mezzi necessari alla difesa, cagiona, per colpa, la perdita del posto, della nave o dell’aeromobile ovvero grave nocumento alle operazioni militari;
      49. prevedere come reato, punito con la reclusione militare da uno a cinque anni, la condotta del comandante il quale omette di porre in essere le cautele necessarie ed in tal modo non impedisce che cadano nelle mani di forze ostili armi o documenti la cui disponibilità potrebbe nuocere al servizio militare o alle operazioni militari;
      50. prevedere come reato, punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni, la condotta del comandante che cede a forze ostili il posto, la nave o l’aeromobile, o, comunque, le armi in dotazione, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa e resistenza. Se il fatto è determinato da colpa, la pena è della reclusione da tre a dieci anni;
      51. prevedere come reato, punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni, la condotta del comandante che non tiene la nave od aeromobile nel posto assegnatogli in previsione di un’azione militare;
      52. prevedere che i reati di cui ai numeri da 46) a 51) sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare nei cui confronti si procede, secondo le modalità previste dall’articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, con esclusione dei crimini di guerra;
      53. prevedere che i reati di abbandono di posto o violata consegna, militare di sentinella che si addormenta, diserzione, procurata e simulata infermità, disobbedienza, rivolta ed ammutinamento, previsti dagli articoli 118, 119, 120, 148, 149, 157, 158, 159, 161, 173, 174 e 175 del codice penale militare di pace, sono puniti con la pena da tre a dieci anni se commessi quando è iniziata o sta per iniziare un’azione militare e con la pena da otto a quindici anni se per effetto della condotta si è verificato grave nocumento alle operazioni militari, ovvero alla incolumità degli altri militari che partecipano alla operazione militare, o alla sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile;
      54. prevedere che, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e dalle leggi penali militari, si applicano le disposizioni del codice penale e di procedura penale;
      55. prevedere che per i reati previsti dal codice, commessi da militari italiani, la competenza territoriale è attribuita al tribunale militare di Roma;
      56. prevedere che per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le missioni militari all’estero, la competenza è attribuita al tribunale di Roma; resta salva la competenza del tribunale per i minorenni di Roma;
      57. prevedere che gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedano all’arresto obbligatorio in flagranza di chiunque commette i seguenti reati:
        1. disobbedienza aggravata, prevista dall’articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;
        2. rivolta, previsto dall’articolo 174 del codice penale militare di pace;
        3. ammutinamento, previsto dall’articolo 175 del codice penale militare di pace;
        4. insubordinazione con violenza, previsto dall’articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza aggravata contro un inferiore, previsto dall’articolo 195, secondo comma, dello stesso codice;
      58. prevedere apposita disciplina per i casi di arresto in flagranza e fermo nel corso di missioni militari all’estero, qualora non sia possibile porre tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria, militare ovvero ordinaria, la persona sottoposta a misura restrittiva, definendo gli adempimenti in modo da salvaguardare le esigenze investigative e attinenti alle garanzie difensive e quelle della sicurezza;
        1. definire, nei casi di cui al numero 58), le procedure per l’interrogatorio da parte del pubblico ministero ai sensi dell’articolo 388 del codice di procedura penale e da parte del giudice nell’udienza di convalida di cui all’articolo 391 del medesimo codice, e a seguito dell’applicazione di misura coercitiva personale.

Art. 3
(Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario)

  1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze armate è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere.

Art. 4
(Disposizione finale)

  1. In sede di esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le disposizioni necessarie per il coordinamento del codice con le leggi penali militari, con il codice penale, con il codice di procedura penale e con altre leggi dello Stato.

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