DDL - Esecuzione delle pene detentive non superiori ad un anno presso il domicilio - Relazione

Disegno di legge recante: "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova"

Articolato

L'articolo 1 del disegno di legge introduce nuove disposizioni per l'esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi in luoghi esterni al carcere (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).
 

Secondo le stime del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, nel settembre 2009, circa il 32 per cento dei detenuti a seguito di sentenza definitiva scontavano pene detentive non superiori a un anno. Tale percentuale è costantemente in crescita: era circa il 25 per cento nel giugno 2007 e il 31 per cento nel giugno 2008.

Questo fenomeno determina una condizione di disagio che, da una parte, espone lo Stato italiano alle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del divieto di trattamento inumano e degradante sancito dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia); dall'altra, non consente di attuare pienamente la funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).

Di qui la necessità, oltreché di intervenire sulle infrastrutture carcerarie, di prevedere che, in alcuni casi, l'esecuzione delle pene più brevi possa avvenire anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, fermo restando il principio che la detenzione, anche se breve, va comunque eseguita e non può essere sospesa se non nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi in materia di ordinamento penitenziario.

L'esecuzione delle pene detentive non superiori a un anno presso il domicilio si distingue dalla detenzione domiciliare già prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario, sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a dodici mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro), sia per una diversa procedura.

In particolare, la nuova misura è applicata d'ufficio dal magistrato di sorveglianza su iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario o del pubblico ministero.
Nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, la direzione dell'istituto trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione, con l'indicazione del luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza); nel secondo caso, il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione).

Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-bis della legge n. 354 del 1975). Quindi, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l'ordinanza all'istituto, che provvede all'esecuzione, nonché all'ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio.

Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri.

Per quanto riguarda le cause ostative, il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non può essere disposta nei confronti: a) dei condannati per i reati più gravi, individuati con rinvio all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (terrorismo o eversione dell'ordine democratico, criminalità organizzata, prostituzione minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, omicidio volontario, rapina ed estorsione aggravata); b) dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale); c) dei soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare; d) dei soggetti ai quali è già stata revocata la detenzione domiciliare, secondo le disposizioni della legge n. 354 del 1975, per avere tenuto comportamenti incompatibili (violazione delle prescrizioni, evasione).

Rispetto alla detenzione domiciliare già prevista dalla legge n. 354 del 1975, la nuova misura può, invece, essere applicata anche ai condannati nei cui confronti sia stata dichiarata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Infine, il comma 6 dell'articolo 1 prevede i casi nei quali l'esecuzione della pena presso il domicilio deve essere revocata, con un rinvio alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975 e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

L'articolo 2 prevede significativi aumenti di pena per il delitto di evasione (articolo 385 del codice penale), che trovano applicazione anche in caso di allontanamento dall'abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l'esecuzione della pena.

In particolare, le pene sono aumentate sia nel minimo (che raddoppia: da sei mesi a un anno), sia nel massimo edittale (che triplica: da uno a tre anni); inoltre le pene sono aumentate anche nei casi di evasione aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 385 del codice penale.

L'articolo 3 introduce nel codice penale i nuovi articoli 168-bis, 168-ter, 168-quater e 168-quinquies, che contengono la disciplina sostanziale della sospensione del processo con messa alla prova.
Questo istituto, già previsto nel processo minorile e negli ordinamenti di altri Stati, corrisponde alla moderna concezione della sanzione penale e produce una significativa riduzione del numero dei processi relativi a fatti di minore gravità.

L'applicazione della sospensione con messa alla prova anche al processo ordinario risponde a un'esigenza largamente condivisa, come dimostra il fatto che essa è stata prevista nel progetto di riforma del libro primo del codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia, e fatta propria in alcune iniziative legislative (atto Camera n. 2664 della XV legislatura, atto Camera n. 1106 e atto Senato n. 584 della corrente legislatura).

La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa dal giudice quando si procede per reati puniti con la pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni; vi rientrano, pertanto, le contravvenzioni e i delitti di minore gravità.
Il beneficio non può essere applicato automaticamente. Da una parte, l'imputato deve farne richiesta, acconsentendo alla prestazione di lavoro di pubblica utilità; dall'altra, il giudice deve formulare una prognosi favorevole ritenendo che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati (articolo 464-quater del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge).

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte; inoltre, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, il beneficio non può essere concesso ai recidivi che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole di quello per cui si procede.

In caso di trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte o di rifiuto di prestazione del lavoro di pubblica utilità, o quando l'imputato commetta un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole di quello per cui si procede, durante il periodo di prova, è prevista la revoca del beneficio (articolo 168-quater).
L'articolo 168-quinquies subordina la sospensione del procedimento con messa alla prova alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, secondo il principio per cui nessun beneficio può essere concesso senza che l'imputato assicuri un ristoro all'offesa rappresentata dalla condotta criminosa.

Il lavoro di pubblica utilità costituisce un obbligo accessorio, di durata compresa tra i dieci giorni e i due anni, e consiste nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta nell'ambito del comune di residenza o di domicilio dell'imputato (ove ciò non sia possibile, nell'ambito della provincia), per un tempo compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dodici ore settimanali, secondo modalità che devono tener conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
La durata giornaliera della prestazione non può superare le quattro ore.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso dell'imputato.
Infine, al lavoro di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma, del codice penale. Pertanto, è obbligatorio disporre la sospensione della prestazione lavorativa nei confronti di donne incinte, madri con prole di età inferiore a un anno e persone affette da AIDS conclamata; mentre la sospensione è facoltativa nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o nei confronti delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

L'articolo 4 contiene la disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova.
In considerazione della novità e rilevanza dell'istituto, si è ritenuto di dover inserire la relativa disciplina nel nuovo titolo V-bis del libro sesto del codice di rito, composto dagli articoli 464-bis, 464-ter, 464-quater, 464-quinquies e 464-sexies.

La concessione del beneficio è subordinata a una specifica richiesta, che l'imputato può formulare nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, fino al momento della precisazione delle conclusioni. Nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta, la richiesta può essere presentata dinanzi al giudice del dibattimento, fino alla dichiarazione di apertura del medesimo.

L'ordinanza che dispone la messa alla prova deve contenere: a) le prescrizioni comportamentali e gli impegni che l'imputato assume; b) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione dell'imputato con la persona offesa.
Il beneficio può essere concesso solo quando il giudice ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La durata della sospensione è pari, nel massimo, a due anni per le pene detentive e a un anno per quelle pecuniarie; decorso tale periodo, l'esito positivo della prova estingue il reato.

Contro il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione, il pubblico ministero e l'imputato possono presentare ricorso per cassazione.
In caso di revoca del beneficio, il periodo di prova viene scomputato dalla pena inflitta (articolo 657-bis del codice di procedura penale), sulla base di un'apposita tabella di conversione (cinque giorni di prova equivalgono a un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria).

L'articolo 5 introduce l'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.
È previsto che, nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, le funzioni del servizio sociale sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 6 contiene, al comma 1, disposizioni in materia di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).
È previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, è subordinato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

Il principio che si intende affermare è che la misura alternativa alla detenzione può essere concessa solo in presenza di una riparazione in favore della collettività. La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, sicché si prevede che in caso di diniego del consenso la misura alternativa non possa essere concessa.

L'articolo in esame contiene, al comma 2, una modifica al regolamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. È previsto che, all'atto dell'ingresso in un istituto penitenziario, debbano essere rilevati, assieme alle impronte digitali, anche l'impronta fonica ed eventuali altri dati biometrici della persona.
L'articolo 7 introduce il numero 6-bis) del primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La disposizione rende conforme la disciplina della libertà controllata al principio secondo cui il condannato non può godere della sanzione sostitutiva della libertà controllata se non acconsentendo a svolgere il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies del codice penale.

L'articolo 8 contiene una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

La modifica prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo, e la cancellazione della medesima iscrizione quando il provvedimento è revocato.

L'articolo 9 completa la disciplina, sostanziale e processuale, della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in materia di messa alla prova e di prestazione del lavoro di pubblica utilità, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non viene redatta la relazione tecnica.