DDL - Esecuzione delle pene detentive non superiori ad un anno presso il domicilio - Testo

Disegno di legge recante: "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova"

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio
Art. 2 - Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 4 - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 5 - Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova
Art. 6 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari
Art. 7 - Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di libertà controllata
Art. 8 - Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale
Art. 9 – Regolamenti
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria

 

Art. 1
(Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio)

  1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
  2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.
  4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:
    1. ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
    2. ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    3. ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975; 
    4. ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)

  1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
    2. al secondo comma:
      1. le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»; 
      2. la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

  1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
    «Art. 168-bis - (Sospensione del procedimento con messa alla prova) - Nei  procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
    Art. 168-ter - (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova) - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
    Art. 168-quater - (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova) - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
    1. in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione; 
    2. in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
       
    Art. 168-quinquies - (Lavoro di pubblica utilità) - Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma».

Art. 4
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente: 

«Titolo V-bis
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis - (Sospensione del procedimento con messa alla prova) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Art. 464-ter - (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari) - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.
2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.
3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater, commi 1 e 2.

Art. 464-quater - (Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia) - 1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.
2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.
3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

a. di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;
b. di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.
5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

Art. 464-quinquies - (Obblighi e prescrizioni) - 1. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.
2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.
3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

Art. 464-sexies - ( ) - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato. 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta»;
4. all'articolo 555, comma 2, le parole: «o presentare domanda di oblazione» sono sostituite dalle seguenti: «, presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova»

2. dopo l'articolo 657 è inserito il seguente: 
«Art. 657-bis - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). - 1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni».

Art. 5
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

  1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: 
    «Art. 191-bis - (Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova) - 1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 6
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari)

  1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta»;
    2. è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale».
      2. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: «impronte digitali» sono inserite le seguenti: «, dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,».

Art. 7
(Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di libertà controllata)

  1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale».

Art. 8
(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
    «i-bis) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale;».

Art. 9
(Regolamenti)

  1. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.
  2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge.

Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.