DDL - Piano straordinario contro le mafie - Testo

Disegno di legge recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Delega al governo per la emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Art. 2 - (Delega al governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
Art. 3 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 4 - (Sanzioni)
Art. 5 - (Modifica in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)
Art. 6 - (Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sottocopertura)
Art. 7 - (Modifiche al codice penale)
Art. 8 - (Modifiche al codice di procedura penale ed alle  disposizioni di attuazione coordinamento e transitorie)
Art. 9 - (Desk interforze provinciale)
Art. 10 - (Stazione unica appaltante)
Art. 11 - (Modifica alla disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione)
Art. 12 - (Modifiche alla legge istitutiva della Direzione investigativa antimafia)
Art. 13 - (Clausola di invarianza)

 

 

Art. 1
(Delega al governo per la emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il codice di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della vigente normativa penale, processuale ed amministrativa in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta all’interno del codice penale e del codice di procedura penale;
b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lett. a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lett. a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3.

3. Il codice di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa in materia di misure di prevenzione, dovrà altresì coordinare e armonizzare in modo organico la stessa, anche con riferimento alle norme inerenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, che:

1) l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;
2) il proposto abbia diritto a chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
3) quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino anche i seguenti criteri direttivi:
3.1) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
3.2) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
3.3) prevedere che i termini di cui al numero 3.2) possano essere prorogati, anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
4) dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano;

c) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo decreto, possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

d) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legale;

e) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l’amministratore coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;

f) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di sequestro penale e di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all’amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applicherà anche con riferimento a detti beni le disposizioni stabilite per l’amministrazione e la gestione dal testo unico di cui alla presente legge, con obbligo a carico del medesimo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

g) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite  dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa l’autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; prevedere in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall’esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano; che all’estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui la confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70% valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell’amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

h) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70% del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l’azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o dell’ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;
6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

i) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto di imposta, l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 


l) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

m) prevedere l’abrogazione di tutta la normativa incompatibile con il testo unico.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.


Art. 2
(Delega al governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1.Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla legge citata, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento degli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipula, all'approvazione ed all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata alla velocizzazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa;    
d) individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa per le quali in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
f) previsione dell’innalzamento ad un anno della durata dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa;
g) introduzione dell’obbligo a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari di comunicare tempestivamente alla prefettura che ha rilasciato l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e gestionale dell’impresa;
h) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera g).

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

Art. 3
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e a forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere appoggiati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

3. I pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico, fermo restando il divieto d’impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al  comma 1, il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla Struttura di Supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1, comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla presente legge.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla presente legge.


Art. 4
(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, comporta l’applicazione, a carico del soggetto inadempiente, di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su conto corrente non dedicato ovvero senza lo strumento del bonifico bancario o postale comporta l’applicazione, a carico del soggetto inadempiente, di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

3. Il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta l’applicazione, a carico del soggetto inadempiente, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro per ciascun accredito. La stessa sanzione si applica per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, nonchè per l’omessa indicazione del CUP sul bonifico bancario o postale.

4. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché per quello di applicazione delle sanzioni, si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 5
(Modifica in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

 “Art. 25 - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della citata legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti elencati dall’articolo 2-bis, comma 3, e dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il Nucleo di polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza indicato al primo comma.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari della Guardia di finanza, oltre ai poteri ed alle facoltà richiamate dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie ed ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo dell’articolo 51, comma 2, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al secondo periodo dell’articolo 32, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”;

b) all’articolo 30, il primo comma è sostituto dal seguente: “Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.”.

c) all’articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità di cui i soggetti di cui all’articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità.”.


Art. 6
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sottocopertura)

1. All’articolo 9 della legge  16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;”;
2) alla lettera b), dopo le parole: “commessi con finalità di terrorismo” sono inserite le seguenti: “o di eversione”;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La stessa disposizione si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.”;

b) al comma 2 dopo le parole “o indicazioni di copertura” sono inserite le seguenti: “, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5,”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, per i delitti previsti dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è specificatamente disposta dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga o, sempre d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4.L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’Autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed al pubblico ministero competente per le indagini.  Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, è indicato il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché quello degli eventuali ausiliari ed interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa."

e) al comma 5 le parole: “avvalersi di ausiliari” sono sostituite dalle seguenti: “avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,”

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, trasmettendo allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.”;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l’esecuzione di operazioni controllate dal pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.”;

h) al comma 7 le parole “per commettere i delitti.” sono sostituite dalle seguenti “per commettere i delitti, nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’art. 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.”;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.”;

j) al comma 9 dopo le parole; “di cui al presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto”;

k) Il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.”;

l) Al comma 11, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.”;

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 97 è sostituito dal seguente: “1. Per lo svolgimento delle attività sottocopertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.”;
b) l’articolo 98 è abrogato.

3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte “sottocopertura” ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.

4. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni “sotto copertura” di cui all’ articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime”.

b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica dopo la parola: “esame”, sono aggiunte le seguenti: “degli operatori sotto copertura e”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività “sottocopertura” ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, dovendosi comunque predisporre modalità idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.”;

3.  al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente: 

 “c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché gli ausiliari e le interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni “sotto copertura” di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.”

Art. 7
(Modifiche al codice penale)

1. All’articolo 353, comma 1, primo periodo, del codice penale, le parole “fino a due anni”sono sostituite dalle seguenti “da sei mesi a quattro anni”.


Art. 8
(Modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione coordinamento e transitorie)

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole “e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

2. Al comma 3 dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituta dalla seguente: 

 “a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, o alle speciali misure di protezione di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto legge;”.

Art. 9
(Desk interforze provinciale)

1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni mafiosi, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione presso le Direzioni Distrettuali Antimafia di desk interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di Polizia e della Direzione Investigativa Antimafia.

2. I protocolli definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.


Art. 10
(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e controllo degli appalti, fermo restando le vigenti disposizioni in materia.


Art. 11
(Modifica alla disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione)

1. All’articolo 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge  15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente: “Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza della decisione relativa alla eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , o dell’articolo 36 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso.”

2. All’articolo 16-ter, comma 1, lett. e) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inseriti i seguenti periodi:

“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della Pubblica sicurezza è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell’interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.


Art. 12
(Modifiche alla legge istitutiva della Direzione investigativa antimafia)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalle seguenti:

“d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.”
 b) al comma 3, le parole “nonché dell’organismo previsto dall'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “nonché della Direzione Investigativa Antimafia, di cui all’articolo 3”.

Art. 13
(Clausola di invarianza)

1. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.