DDL - Ratifica della Convenzione europea sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia, 16/5/2005) - Testo
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”
Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Articolo 602-ter del codice penale - Circostanza aggravante
Art. 4 - Clausola di invarianza
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
- Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall’articolo 42 della Convenzione stessa.
Art. 3
(Articolo 602- ter del codice penale - Circostanza aggravante)
- Dopo l’articolo 602 bis del codice penale è introdotto l’articolo 602 ter: «Se i fatti previsti dal Titolo VII, Capo III, del presente Libro, sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
Art. 4
(Clausola di invarianza)
- Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.