DDL - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale - Testo
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 23 dicembre 2016
Schema di disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale"
Indice
Art. 1 - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale
Art. 2- Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
Art. 1
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)
- Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale attraverso modifiche e integrazioni del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 3, lettera t), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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Ai fini della presente legge e del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1:
a) per «beni culturali» si intendono le cose e i beni sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) per «beni paesaggistici» si intendono le aree e gli immobili di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004. -
Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i delitti di distruzione, danneggiamento nonché di deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, consistenti nel porre in essere in danno di tali beni le condotte previste dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale; prevedere, per ciascuno di tali delitti, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni e prevedere che le condotte siano punite anche a titolo di colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; prevedere la procedibilità d'ufficio e subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alle condizioni di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per conseguenza, le disposizioni dell'articolo 635, secondo comma, numero 1, e le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui all'articolo 639, secondo comma, secondo periodo, relativamente alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico, nonché gli articoli 733 e 734 del codice penale; coordinare i delitti previsti e puniti ai sensi della presente lettera con le ipotesi di inquinamento ambientale e di disastro ambientale aggravate, per inquinamento prodotto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, previste dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale; coordinare altresì i delitti previsti e puniti ai sensi della presente lettera con i reati previsti e puniti dagli articoli 169 e 170 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) prevedere il delitto di furto di un bene culturale, punito con la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a otto anni; prevedere che la pena sia non inferiore a quattro anni e non superiore a dodici anni, se sussistono una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 del codice penale ovvero se ricorrono una o più delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale;
c) prevedere l'aumento della pena in misura non inferiore a un terzo e non superiore alla metà per il delitto di devastazione e saccheggio, di cui all'articolo 419 del codice penale, quando la condotta ha ad oggetto beni culturali ovvero gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
d) prevedere l'aumento della pena in misura non superiore alla metà per il delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, quando il delitto ha ad oggetto beni culturali;
e) prevedere, al di fuori delle ipotesi previste dal delitto di ricettazione, il delitto di illecita detenzione di un bene culturale, consistente nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita, punito con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a otto anni e della multa non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;
f) prevedere, per le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a 80.000 euro;
g) prevedere per il delitto di uscita o esportazione illecite, di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni nel caso che il delitto abbia ad oggetto beni culturali di rilevante valore;
h) prevedere il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, sanzionato con la pena dell'arresto non superiore nel massimo a due anni, consistente nel fatto di essere colti in possesso ingiustificato di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi:
1) siti oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
2) aree e parchi archeologici di cui all'articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 42 del 2004;
3) zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 42 del 2004;
4) aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni e della multa non superiore a 10.000 euro; quando il reato ha ad oggetto beni culturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, prevedere la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni e della multa non superiore a 5.000 euro;
l) prevedere l'aumento della pena in misura non superiore alla metà per il delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale, quando il delitto ha ad oggetto beni culturali;
m) introdurre il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, prevedendo la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a sei anni per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali; prevedere che tale delitto rientri tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
n) prevedere che le pene indicate nel presente comma siano diminuite in misura non inferiore alla metà e non superiore a due terzi per colui che collabora concretamente con l'organo di polizia o con l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, al fine di evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa; provvedere al coordinamento tra la disposizione adottata ai sensi della presente lettera e l'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
o) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici, l'aumento delle pene in misura non inferiore a un terzo e non superiore alla
metà quando il fatto cagiona un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;
p) prevedere che le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;
q) prevedere che nelle attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, di cui alla lettera m), nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria, degli ausiliari e delle interposte persone di cui si avvalgono, nei limiti delle proprie competenze, si applichino la causa di non punibilità e la facoltà di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo le modalità di autorizzazione e di esecuzione ivi stabilite, in particolare utilizzando indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti telematiche, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici o partecipare ad esse, nonché procedendo, anche per via telematica, all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;
r) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, di cui alla lettera m) del presente comma, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a mille quote
e con l'applicazione delle sanzioni interdittive previste nella sezione II del capo I del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;
s) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative e abrogative;
t) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare estendendo tale armonizzazione all'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
u) prevedere per i delitti di cui al presente articolo che il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordini sempre, fatti salvi i diritti delle persone estranee al reato, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al predetto prezzo o profitto.
Art. 2
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)
- Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, e, successivamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati
- Con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3.
- Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.