Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione dell’euro e di altre monete contro la falsificazione - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 giugno 2016
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio”
Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114 (G.U. n. 176 del 31.7.2015), la “DIRETTIVA 2014/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio”.
Il Governo è stato quindi delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva sopra indicata, contenuta nell’allegato B alla legge 9 luglio 2015, n. 114.
Il provvedimento del Parlamento e del Consiglio, modificando la precedente decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, si propone di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, migliorando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche introdotte con la circolazione dell’euro per mezzo di sanzioni penali e altre misure preordinate a contrastare il fenomeno della falsificazione di monete, così integrando sul territorio dell’Unione europea la convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 che prevede l’imposizione di sanzioni penali per il reato di falsificazione monetaria, oltre a disposizioni in materia di giurisdizione e cooperazione, anche al fine di rafforzare l’integrità e il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali.
E’, invero, emerso che in diversi Stati membri vigono livelli di protezione della moneta unica e prassi investigative talvolta disomogenei, onde la necessità dell’intervento del Parlamento e del Consiglio con la direttiva oggetto di recepimento.
Nel merito, essa prevede il mantenimento della maggior parte delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2000/383/GAI, mentre si propone di modificare le disposizioni in materia di sanzioni penali, introducendo la pena massima di almeno otto anni di reclusione per il reato di distribuzione (cfr. articolo 5, paragrafo 3); la possibilità di utilizzare strumenti di investigazione analoghi a quelli previsti per le indagini relative alla criminalità organizzata o ad altre gravi forme di criminalità (articolo 9); la possibilità di una rapida trasmissione (preferibilmente prima dell’esercizio dell’azione penale) delle banconote e delle monete falsificate al Centro nazionale di analisi delle banconote o delle monete metalliche, onde pervenire ad una sollecita analisi e, pertanto, alla individuazione e al rinvenimento di ulteriori falsi.
Quanto alla base giuridica della Direttiva, si rileva che l’articolo 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che l’Unione abbia una potestà legislativa concorrente con quella degli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; così come l’articolo 288 del TFUE prevede la potestà normativa del Consiglio, attraverso l'adozione delle direttive, vincolanti per lo Stato membro cui sono rivolte, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Invero, nella materia della contraffazione dell’euro, l’area e l’ambito di intervento dell’Unione sono connotati da caratteristiche transnazionali che non possono essere affrontate dai singoli Stati membri uniformemente, presentando allora l’azione a livello europeo evidenti vantaggi di coordinamento. In particolare, si è notato che l'attuale (blando) livello sanzionatorio in alcuni Stati membri rappresenta una delle ragioni dell’insufficiente effetto dissuasivo e del diseguale livello di protezione della moneta unica nell'Unione europea.
Soltanto un intervento da parte dell'Unione europea, che si trova nella posizione di elaborare una normativa vincolante avente efficacia in tutti gli Stati membri, risulta essere idoneo a conseguire dunque l'obiettivo dichiarato.
Ciò posto, nell’adeguare l’ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali della direttiva in esame, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti. Si deve in proposito rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta, atteso che il codice penale, all’articolo 453, già sanziona il reato di "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 516 a € 3.098.
Sono, inoltre, previste le condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, detenzione e spendita di monete contraffatte o falsificate, nonché l'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate.
Il concorso nel reato, il tentativo e l'istigazione richiesti dall'articolo 4 della Direttiva rappresentano istituti di diritto penale generale già previsti nel sistema nazionale agli articoli 110, 56 e 115 del codice penale; sono contemplate, poi, le condotte di favoreggiamento personale all'articolo 378 c.p. e di favoreggiamento reale ex articolo 379 c.p., applicabili anche al reato di falsificazione di monete.
Le attuali previsioni normative risultano essere, altresì, conformi alla entità delle sanzioni indicate nell'articolo 5 della Direttiva, considerato che la pena per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale è compresa tra i tre e i dodici anni di reclusione, mentre per i casi di minore gravità può ricorrere la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62, n. 4), c.p. (danno di speciale tenuità), nonché le circostanze attenuanti generiche, ex articolo 62 bis c.p., comportanti un trattamento sanzionatorio finale con una diminuzione della pena base fino a un terzo. Quanto alle circostanze aggravanti comuni, previste dall'articolo 61 c.p., esse possono comportare un aumento di pena, pecuniaria e detentiva, fino a un terzo del limite massimo di pena edittale. Sul piano delle finalità (di terrorismo o eversione e di agevolazione delle consorterie mafiose) delle condotte già sanzionate dalle norme innanzi richiamate, operano le aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 1 legge n. 15 del 1980 e 7 legge n. 203 del 1991, che sortiscono effetti gravosi sia sostanziali, in termini di notevole incremento delle sanzioni penali (le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà ed è esclusa la possibilità di operare il giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso), che processuali, radicando le attribuzioni (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.) delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo nel corso delle indagini preliminari, cui consegue la possibilità di attingere ai più efficaci protocolli investigativi, che si servono delle più moderne tecnologie di ascolto, controllo, intrusione informatica e sorveglianza a distanza.
Per quanto riguarda, quindi, il profilo della responsabilità delle persone giuridiche, nell'ordinamento italiano essa è espressamente prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all’articolo 25-bis; inoltre, l'articolo 52-quinquies del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, inserito dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, contempla la responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale.
Le sanzioni indicate dall'articolo 7 della Direttiva possono essere di natura penale o amministrativa. Sono previste, altresì, misure interdittive, quali l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale, l’assoggettamento a vigilanza giudiziale, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.
In particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la possibilità di irrogare all’ente sanzioni amministrative, quali la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono le seguenti:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
E' considerata, inoltre, la possibilità di nominare un commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell’attività dell’ente, nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
E', infine, prevista la possibilità di applicare, su istanza del pubblico ministero, le misure cautelari interdittive indicate all’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (v. anche l’articolo 45, comma 1).
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Per quanto concerne la competenza giurisdizionale (articolo 8 della Direttiva), nell’ordinamento penale italiano, gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale assicurano la perseguibilità del delitto di falsità in monete aventi corso legale nel Paese, anche se commesso all’estero da cittadino straniero.
Deve a tanto aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (articolo 6, secondo comma, c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un «frammento» dell’iter criminis che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un’ipotesi di delitto tentato o consumato.
Anche in tema di concorso di persone nel reato, l'attività di partecipazione, di qualsiasi portata, svolta nel territorio italiano da un concorrente induce a considerare il reato come commesso in Italia, rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero: è sufficiente, pertanto, che in Italia si sia promessa l’assistenza o aiuto da prestare dopo la commissione del reato o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.
Quanto alla previsione contenuta all’articolo 9 della direttiva relativa all’adozione da parte degli Stati membri di strumenti di investigazione efficaci e analoghi a quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità, si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose oggetto di recepimento consentono l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l’adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d’ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 266 c.p.p. (le intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti di cui all’articolo 295, comma 3, c.p.p. e quelle cd. preventive, nel caso si proceda per fattispecie associative mafiose o terroristiche che abbiano tra gli scopi la contraffazione della moneta, ovvero anche quando la fattispecie monosoggettiva di contraffazione, commessa da parte di chi non sia ad essa organico, sia finalizzata ad agevolare la consorteria mafiosa o terroristica), nonché il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.
Con riferimento all’articolo 10 si osserva che il nostro ordinamento giuridico già consente all’autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere le monete al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote, con sede presso la Banca d'Italia, per contrastare il fenomeno della contraffazione della moneta europea. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetti la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l’obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall’art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d’Italia.
Le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001.
Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo: tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni.
Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC).
Infine, è da ricordare che l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che «i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo».
Tuttavia, alcune specifiche previsioni della Direttiva (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3), per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l’incriminazione (abuso delle attrezzature o del materiale per la produzione di monete legalmente detenuto al fine di produrre fraudolentemente monete formalmente genuine senza autorizzazione, ovvero in numero superiore a quanto autorizzato; ritenere contraffatte anche le monete non aventi ancora corso legale, ma concretamente destinate ad essere immesse sul mercato come divisa euro; prevedere come reato anche la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione ed il possesso di dati, oltre che di strumenti, oggetti o programmi informatici o altri mezzi specificamente destinabili alla contraffazione o alterazione di monete), necessitano di un espresso intervento normativo.
Con lo schema di decreto legislativo in esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa (art. 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto) il codice penale (interventi di interpolazione sugli articoli 453, 461), le disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (art. 1, comma 2, del decreto: aggiungendo all’art. 74 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di perizia nummaria, le parole “consulenza o” e “consulente o” che precedono “perizia” e “perito”).
Al comma 3 dell’articolo 1 del decreto, si provvede poi ad inserire anche i delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale, tra quelli cd. “transnazionali”, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, al fine di rendere legittime le operazioni di polizia che prevedono l’utilizzo di agenti “sotto copertura” da infiltrare nelle strutture associative attive nel settore della contraffazione e distribuzione nummaria.
Il provvedimento consta di due articoli.
Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.
Articolo 1.
Contiene l’articolato che si propone di adeguare l’ordinamento interno alle modifiche introdotte dalla Direttiva sulla protezione penale dell’euro (art. 3, paragrafi 1, 2 e 3), nel solco di una linea di tendenza che richiede di offrire tutela penale omogena ai settori strategici per la coesione economica dell’Unione, quale certamente è la divisa comune “euro”.
La lettera a) del comma 1 modifica l’art. 453 del codice penale aggiungendo due commi.
Con il primo si prevede l’applicazione della stessa pena di cui al comma precedente nei confronti di colui che, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
Si considera così reato anche l’uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate, che sia funzionale alla produzione indebita di moneta la cui fabbricazione eccede quanto prescritto. Recita, in proposito, il considerando n. 11 della Direttiva oggetto di recepimento, “… la situazione in cui una banca centrale o zecca nazionale o altra impresa autorizzata produce banconote o monete metalliche in eccesso rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea … . … riguarda inoltre la situazione in cui un dipendente di una tipografia o zecca autorizzata utilizza in modo abusivo le attrezzature a propri fini” (fini estranei al proprio ufficio o servizio). La sanzione penale di tali condotte si rende necessaria, recita ancora il medesimo punto del considerando, giacché le monete così prodotte, “una volta messe in circolazione, non sarebbero distinguibili da quelle autorizzate”.
Si deve tuttavia trattare, ai fini della integrazione del reato, di condotta consapevole e volontaria, connotata pertanto da dolo diretto intenzionale, oltre che dal carattere indebito, che si riscontra tutte le volte in cui si usa un mezzo o uno strumento legale per realizzare un prodotto o un fine illecito. Si rischierebbe altrimenti di incriminare la produzione “sovrabbondante” o “divergente” rispetto alle prescrizioni, direttive e specifiche tecniche, realizzata per errore umano o tecnico.
Rientra, viceversa, nella previsione sanzionatoria la condotta intenzionale realizzata da “chiunque” (quindi anche da chi riveste la qualifica legale per dare l’ordine di stampa) usi lo strumento ed il mezzo legale per realizzare uno scopo indebito, piegando ed asservendo una potestà legale ad un fine illecito.
Si aggiunge, inoltre, all’articolo 453 del codice penale un ulteriore comma che prevede la riduzione della pena, fino a un terzo, quando la condotta descritta ai commi precedenti ha ad oggetto monete che, pur non immesse ancora in circolazione, sono destinate ad avere corso legale. E’, infatti, opportuno, recita il considerando n. 12 della Direttiva, che la moneta, di cui sia stata già offerta pubblica ostensione, sia tutelata penalmente, sebbene non ancora formalmente emessa. E’ in questo lasso temporale, infatti, che le organizzazioni criminali si attivano con la produzione finalizzata alla contraffazione, per sorprendere il mercato all’atto della immissione del nuovo conio nel corso legale. Non è irragionevole, pertanto, prevedere la punibilità, in misura ridotta fino a un terzo rispetto alla pena prevista per i reati di cui ai precedenti commi, di condotte che manifestano il medesimo disvalore penale quanto ad intenzione e che attingono ad un oggetto materiale della “imitazione” già formato nella struttura, ma non ancora “legalizzato” nella forma. La misura ridotta della sanzione si giustifica in ragione della anticipazione della soglia di punibilità ad un momento in cui l’offesa riguarda un bene non ancora compiutamente rivestito di forma legale.
La lettera b) del comma 1 del decreto opera alcuni innesti all’articolo 461 del codice penale, al fine di recepire le indicazioni lessicali e di contenuto di cui alla lettera i) del paragrafo 1, sub d), dell’art. 3 della Direttiva. In particolare, dovendosi prevedere la punibilità della fabbricazione fraudolenta, ricettazione, del procacciamento o del possesso anche di dati informatici, nonché di ogni altro mezzo, che per natura si manifesta “peculiarly adapted” (nel senso di “specifically”, secondo una lettura conforme alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1929) alla contraffazione o alla alterazione di monete, l’articolo 461 del codice penale risulta così modificato: “Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, …”.
L’intervento include nella norma - che già anticipa la soglia della punibilità, per i fatti di contraffazione nummaria, al momento preparatorio, costituito dalla predisposizione dei materiali atti alla contraffazione - un nuovo oggetto, il dato informatico, prima assente, ed espunge l’avverbio “esclusivamente”, che appare troppo restrittivo (e poco finalistico) nella indicazione del rapporto che deve esistere tra gli oggetti materiali e la loro funzione. Se, infatti, la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione sarebbe ben difficile individuare condotte punibili, giacché è rarissimo che tali strumenti tecnici possano essere destinati in esclusiva alla contraffazione; mentre, senza scivolare verso forme troppo generiche di perimetrazione della fattispecie, l’eliminazione dell’avverbio consente di individuare strumenti non esclusivi, ma funzionali alla realizzazione delle operazioni di contraffazione.
Il comma 2, nell’intento di dare concretezza all’art. 10 della Direttiva, che impone l’obbligo di trasmettere le monete contraffatte rinvenute nel corso delle indagini al Centro nazionale di analisi, apporta modificazioni lessicali all’art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, e quindi dà la possibilità anche al pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, di nominare consulente tecnico nummario un funzionario della Direzione Generale della Banca d’Italia, organo in diretto rapporto funzionale con il detto centro di analisi per la contraffazione nummaria. Agli altri obblighi di comunicazione, come già sopra riferito, provvede la normativa vigente.
Per favorire la continuità investigativa transnazionale si è inserito il comma 3 all’articolo 1 del decreto. Ed invero, la possibilità di svolgere indagini, anche fuori dai confini nazionali, servendosi di agenti sotto copertura rappresenta una scelta fondamentale, investigandosi su fenomeni che non trovano ostacoli nelle frontiere nazionali: da qui la necessità di omogeneizzare i protocolli in uso nei diversi Paesi dell’Unione.
Articolo 2.
La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.
Con riferimento alle condizioni formulate dalla 2° Commissione giustizia del Senato, si rappresenta che sono state accolte quelle relative alla richiesta di espunzione dal testo della possibilità di accedere alle confische “speciali”:
- confisca di valore o per equivalente del profitto tratto dal reato;
- confisca “allargata” al patrimonio del reo del quale lo stesso non possa dimostrare la lecita formazione, ove sproporzionato rispetto alle fonti lecite del reddito e delle possidenze.
Tali strumenti di natura sanzionatoria patrimoniale costituiranno oggetto di novella nell’ambito del più congeniale recepimento della direttiva 2014/42/UE (articoli 3, 4 e 5) in tema di confisca.
Nella medesima sede normativa pare opportuno ricondurre anche la disciplina della confisca obbligatoria, diretta, dei mezzi strumentali alla consumazione dei reati di falso nummario e del profitto da essi proveniente e ciò, sia per conferire organica armonia all’istituto (che in unico contesto deve disciplinare tanto la confisca diretta, che quella per equivalente del bene strumentale e del profitto), che per provvedere (sempre nel medesimo contesto di intervento normativo) alla irrinunciabile salvaguardia dei diritti dei terzi di buona fede titolari dei beni strumentali, alla stessa stregua di quanto già previsto, per fattispecie del tutto omogenee, dall’art. 474 bis, comma 3, cod. pen.
E’ stato accolto anche l’invito ad espungere il comma 6 dell’art. 1 dello schema, volto ad estendere ai reati di falsificazione nummaria ivi previsti l’applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in quanto la possibilità di procedere in prevenzione sul presupposto della qualità di indiziato di delitto (falso nummario), pur essendo lato sensu qualificabile come strumento processuale, in quanto introduce una presunzione, mira comunque a favorire l’applicazione della misura di prevenzione, che esula dal ventaglio di previsioni sanzionatorie dettate dalla direttiva.
Come per le stesse ragioni è stato accolto il rilievo relativo alla espunzione della prevista esclusione dai benefici penitenziari dei detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria.
Si è, infine, accolto il rilievo mosso dalla V Commissione Bilancio della Camera, mutando la rubrica dell’art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) dello schema di decreto legislativo in esame.
Non sono state formulare altre osservazioni o poste altre condizioni.