Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione dell’euro e di altre monete contro la falsificazione - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 giugno 2016

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio”

Relazione Illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Disposizioni in materia di tutela penale dell’euro contro la falsificazione
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l’allegato B;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze;
 

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Disposizioni in materia di tutela penale dell’euro contro la falsificazione)

  1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
      «La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
      La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato »;
    2. all'articolo 461, primo comma:
      1. dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e  dati»;
      2. la parola: «esclusivamente» è soppressa;
  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica dell’articolo 74, le parole «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti «Consulenza o»;
    b) al primo comma dell’articolo 74, dopo le parole «è nominato» sono inserite le seguenti «consulente o».
  3. All’articolo  9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegati