DDL - Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l’esito di competizioni sportive - Relazione
Schema di disegno di legge recante: “Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l’esito di competizioni sportive”.
Come è noto, il decreto–legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, nel recare un articolato “pacchetto” di misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di violenza ed illegalità connessi agli eventi sportivi, ha, tra l’altro, elevato il livello delle sanzioni edittali previste dall’art. 1 della legge n. 401/1989 per i reati di frode in competizioni agonistiche (cd. match fixing).
È stata, comunque, avvertita l’esigenza di completare tale intervento con norme volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dal citato art. 1 e, per quanto concerne l’esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo art. 4 della legge n. 401/1989.
Infatti, le fattispecie incriminatrici in commento sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza di natura ablatorie contenuta nell’art. 240 c.p., il quale non consente la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato. Inoltre, i reati di match fixing e di esercizio abusivo di giochi e scommesse non rientrano nel novero delle fattispecie che, a norma del D. Lgs. n. 231/2001, danno luogo alla responsabilità penale della persona giuridica.
L’impossibilità di applicare tali istituti ai reati in argomento è suscettibile di determinare una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e l’illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.
Su queste premesse, è stata elaborata un’ipotesi di intervento normativo calibrata anche tenendo conto della scelte, le quali sembrano rivelare una tendenza per cui:
- la confisca per equivalente viene applicata di norma alle sole ipotesi punite a titolo di delitto;
- la responsabilità da reato delle persone giuridiche viene prevista anche per illeciti punti a titolo di contravvenzione, sia pure con pene di minore entità rispetto a quelle stabilite per i delitti offensivi dei medesimi beni giuridici (si veda, in proposito, l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001).
L’articolo 1 mira, quindi, a prevedere che alle ipotesi delittuose punite dalle citate disposizioni della legge n. 401/1989 si applichi il regime delle misure ablatorie di cui all’art. 322-ter c.p., in virtù del quale è sempre disposta, anche in caso di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il provento del reato, anche per equivalente: soluzione normativa che ricalca quella già attuata dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007per i reati tributari.
L’articolo 2, invece, tende ad inserire nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001 una specifica disposizione, volta a sancire la responsabilità da reato della persona giuridica, a vantaggio della quale ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all’interno della relativa organizzazione, per tutti i reati previsti dai ripetuti articoli 1 e 4 della legge n. 401/1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione.
L’articolo 3 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria.