DDL - Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l’esito di competizioni sportive - Testo

Schema di disegno di legge recante: “Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l’esito di competizioni sportive”.

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Applicazione di pene accessorie
Art. 2 - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria


Art. 1
(Applicazione di pene accessorie)

  1. Dopo l’articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

"      ART. 5-bis
(Confisca)

  1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter del codice penale.”.

Art. 2
(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

  1. Dopo l’articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"      Art. 25-terdecies
(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

  1.  In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    1. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
    2. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”.

Art. 3
(Clausola di neutralità finanziaria)

  1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l’utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.