DDL - Ratifica ed esecuzione deiTrattati di estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo italiano e il Governo del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 3 marzo 2015
Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
Il Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo risulta essere preordinato a promuovere la collaborazione tra i due paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Con tale Trattato i rapporti tra Italia e Kosovo nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dal Kosovo.
Il trattato in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell’estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi
ll testo normativo si compone di 24 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.
L’art. 1, prevede l’obbligo, in capo agli Stati Contraenti, di estradare reciprocamente i propri cittadini, sia in caso di estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia in caso di estradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
L’art. 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione. Nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per quei reati per i quali potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore ad un anno. Per il caso di estradizione esecutiva, il cittadino potrà essere concesso in estradizione solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.
Sono state dettate norme generali per determinare se un fatto costituisca reato e norme speciali da applicarsi ai reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi.
L’art. 3 elenca i motivi per cui l’estradizione deve essere obbligatoriamente rifiutata, mentre al successivo art. 4 sono disciplinati i motivi di rifiuto facoltativi.
L’art. 5 prevede il rifiuto di estradizione per i cittadini delle Parti contraenti.
Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.
L’art. 10 illustra il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti.
L’art. 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.
L’art. 12 prevede la misura cautelare dell’arresto provvisorio e la relativa procedura.
L’art. 13 disciplina l’ipotesi di richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona.
L’art. 14 contiene le modalità di consegna della persona da estradare, mentre il successivo art. 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e consegna temporanea.
L’art. 16 detta la procedura semplificata di estradizione.
L’art. 17 si occupa della consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l’estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; che possono servire come mezzi di prova; che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.
L’art. 18 disciplina il transito e la eventuale custodia nel corso del transito della persona estradata nel territorio delle Parti contraenti.
L’art. 19 disciplina le spese di estradizione, dettando i criteri di riparto fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.
L’art. 20 dispone per le richieste di informazioni.
L’art. 21 fa salvi i rapporti fra gli Stati contraenti derivanti da altri trattati.
L’art. 22 dispone in materia di riservatezza e conservazione degli atti del procedimento di estradizione.
L’art. 23 detta le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del trattato.
L'art. 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.
E’ previsto che il trattato abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia del trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013
L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo risulta essere preordinato a promuovere una collaborazione fra i due paesi in materia di assistenza giudiziaria penale.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.
Poiché al momento i rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due Stati non sono regolati da alcun accordo, l'unica forma attraverso la quale questi possono prestarsi assistenza è quella della c.d. "cortesia internazionale". Si tratta evidentemente di una forma di assistenza su base volontaria che non obbliga le autorità competenti dei due Stati a cooperare laddove questo non occorra.
L’art. 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.
L’assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l’assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); l’assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l’invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l’esecuzione di ispezioni giudiziarie o l’esame di luoghi o di oggetti; l’esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell’esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, é previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto.
L’art. 2 disciplina il principio di doppia incriminazione e le modalità di applicazione nella cooperazione fra i due stati.
L’art. 3 disciplina l’esecuzione della richiesta di assistenza e l’eventuale rinvio della stessa. E’ stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
L’art. 4 disciplina le modalità di presentazione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell’Autorità centrale.
L’art. 5 illustra il contenuto che le richieste di assistenza devono presentare.
L’art. 6 detta le norme applicabili all’esecuzione della richiesta.
L’art. 7 si occupa, in particolare, della ricerca di persone.
L’art. 8 dispone per le citazioni e le notifiche, mentre l’art. 9 si occupa dell’assunzione probatoria.
All’art. 10 è disciplinata la comparizione dinanzi le Autorità Giudiziarie dello Stato richiedente.
L’art. 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone per l’applicazione del principio di specialità.
L’art. 12 detta la norma a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al processo penale.
L’art. 13 disciplina in modo puntuale ed analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l’assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l’espletamento di interrogatori, previo trattato specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l’obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.
L’art. 14 disciplina il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.
Gli artt. 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici e di documenti, atti e cose diversi dai primi.
L’art. 17 dispone per l’esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto.
L’art. 18 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato Richiesto, senza che possano essere da quest’ultimo opposti motivi di segreto bancario.
L’art. 19 coordina le norme del trattato in esame con altri strumenti di cooperazione o assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
L’art. 20 prevede lo scambio di informazioni, fra gli Stati contraenti, in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne, mentre l’art. 21 dispone per lo scambio di informazioni in materia di legislazione.
L’art. 22 prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali, mentre l’art. 23 disciplina l’esclusione della legalizzazione e della validità degli atti e dei documenti forniti in conformità delle norme del trattato.
L’art. 24 dispone per la riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.
L’art. 25 dispone per il riparto dei costi e delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria.
L’art. 26 disciplina la soluzione delle controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del trattato.
L’art. 27 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.
E’ previsto che l’Trattato abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell’Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
Infine, la disciplina prevista nell’Trattato si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.