DDL - Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo italiano e il Governo del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 3 marzo 2015

Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei Trattati di  estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale  tra il Governo  della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica  del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

Relazioni Illustrative

Indice

Art.1 - (Autorizzazione alla ratifica)
Art.2 - (Ordine di esecuzione)
Art.3 - (Copertura finanziaria)
Art.4 - (Entrata in vigore)
 

Art.1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;
b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.


Art.2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 24, comma 1 dell’Accordo di cui all’articolo 1, lettera a), e dall’articolo 27, comma 1 dell’Accordo di cui all’articolo 1, lettera b).


Art.3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all’articolo 1, lettera a), valutati in euro 4.734,00 a decorrere dall’anno 2015 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.500,00 a decorrere dall’anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all’articolo 1, lettera b), valutati in euro 8.094,00 a decorrere dall’anno 2015 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 pari ad euro 21.100,00 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
     
  2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
    a) per le spese di missione di cui ai citati articoli 14 e 19 del trattato di cui all’articolo 1, lettera a), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze;
    b) per le spese di missione di cui ai citati articoli 6, 9, 10 e 14 del trattato di cui all’articolo 1, lettera b), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.
     
  3. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma di spesa “Giustizia civile e penale” e, comunque, della relativa missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
     
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 3.
     
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     

Art.4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.