DDL – Ratifica accordo traffico illecito via mare, attuativo dell'art. 17 della convenzione delle nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti, fatto a Vienna il 31 gennaio 1988 - Testo
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 30 settembre 2014
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul traffico illecito via mare, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 ”
Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Autorità centrale per le comunicazioni
Art. 4 - Modificazioni al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 5 - Efficacia processuale degli atti
Art. 6 - Giurisdizione
Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 8 - Entrata in vigore
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul traffico illecito via mare, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
- Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Autorità centrale per le comunicazioni)
- La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'interno è designata quale autorità centrale deputata alle comunicazioni di cui ai paragrafi l e 2 dell'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo l.
Art. 4
(Modificazioni al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga compete la formulazione delle richieste di cui all'articolo 6 dell'Accordo sul traffico illecito via mare, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995 e l’assunzione delle determinazioni previste dall'articolo 7 dello stesso Accordo.
3-ter. Alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga spetta, altresì, la facoltà di formulare le richieste di assistenza previste dagli articoli 4 e 5 dell'Accordo di cui al comma 3-bis e il compito di dare riscontro alle richieste di assistenza formulate da altri Stati a norma degli stessi articoli.».
Art. 5
(Efficacia processuale degli atti)
- Gli atti di indagine compiuti dall'autorità straniera a norma dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.
- Gli atti trasmessi dallo Stato interveniente sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora non sia possibile porre tempestivamente l’interessato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto e il fermo mantengono efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. All’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388 del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura penale, si procede mediante collegamento a distanza con l’autorità giudiziaria competente, determinata in ragione del porto nazionale di primo e più rapido approdo, con le modalità previste dall’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. L’arrestato o il fermato sono ristretti in un locale della nave.
Art. 6
(Giurisdizione)
- La decisione sull'esercizio della giurisdizione preferenziale di cui all'articolo 14 dell'Accordo spetta al Ministro della giustizia.
- Quando non venga esercitata la giurisdizione preferenziale da parte dello Stato straniero di bandiera, la punibilità dell'autore dei reati di cui all'Accordo secondo la legge italiana prescinde dalla sua presenza sul territorio dello Stato.
- L'Autorità giudiziaria può fornire al Ministro della giustizia elementi utili ai fini delle determinazioni di cui al presente articolo.
Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall’attuazione dell’Accordo di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti previsti dall’Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.