Accordo 14 novembre 2013 - Relazione illustrativa sull'utilizzazione del fondo unico di amministrazione per gli anni 2011 e 2012

Relazione illustrativa
(art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 come modificato dall’art. 55 del d.lgs. 27 ottobre 2009,n.150)

 

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ANNI 2011 E 2012

Data di sottoscrizione 14-nov-13
Periodo temporale di vigenza Anni 2011 - 2012
Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica
Presidente:
Giuseppe BERRETTA
Sottosegretario di Stato
Componenti
Per il Gabinetto del Ministro:
Renato FINOCCHI GHERSI
Capo di Gabinetto
Salvatore VITELLO
Vice Capo di Gabinetto
Per il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi:
Luigi Giuseppe BIRRITTERI
Capo Dipartimento
Emilia FARGNOLI
Direttore Generale del Personale e della Formazione
Lucio BEDETTA
Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
Per il Dipartimento Affari di Giustizia:
Simonetta MATONE
Capo Dipartimento
Annamaria PALMA GUARNIER
Vice Capo Dipartimento
Per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Giovanni TAMBURINO
Capo Dipartimento
Luigi PAGANO
Vice Capo Dipartimento Vicario
Francesco CASCINI
Vice Capo Dipartimento
Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale del Personale e della Formazione
Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile:
Caterina CHINNICI
Capo Dipartimento
Luigi DI MAURO
Direttore Generale del Personale e della Formazione
Per l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili:
Alessandro GIORDANO
Direttore Generale
Marcello COSIO
Dirigente
Mario VILLANI
Dirigente
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
FP CGIL; CISL FPS; UIL PA; CONFSAL/UNSA; FLP; RdB PI; Federazione INTESA
Organizzazioni sindacali firmatarie:
CISL FPS ; CONFSAL/UNSA ; Federazione INTESA
Soggetti destinatari Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo a) Utilizzazione del fondo unico di amministrazione per gli anni 2011 e 2012
Attestazione del rispetto degli obblighi di
legge che in caso di inadempimento
comportano la sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione accessoria
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.
  1. Premessa
    In data 15.01.2013 è stata sottoscritta un’ipotesi di Accordo sottoposta regolarmente, come da previsione normativa, al vaglio degli Organi di controllo che, con nota prot. n. DFP 0020038 P-4.17.1.14.5 del 30.04.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, e con la nota Prot. nr. 26161 del 16/04/2013 del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VII, hanno formulato alcuni rilievi.
    In aderenza ai rilievi formulati sono state apportate le seguenti modifiche all’ipotesi di Accordo:
    è stato sostituito il richiamo all’accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010, con cui sono stati definiti i criteri ed il procedimento per la valutazione del personale, fatto nelle premesse, con il riferimento all’applicazione del sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente;
    per la parte relativa all’Amministrazione Giudiziaria l’art. 2, lettera b.1, è stato integrato con la precisazione che l’indennità prevista per il lavoro pomeridiano sia riconosciuta con l’esclusione della indennità prevista per turni pomeridiani considerato che, altrimenti, potrebbe ravvisarsi una duplicazione di benefici per la medesima prestazione. Le altre voci delle attività remunerate, contraddistinte dalle lettere b2) e b3), sono state integrate con la precisazione che debba trattarsi di attività ulteriori rispetto alla ordinaria attività lavorativa e che l’attività di partecipazione alle udienze sia svolta in sostituzione dell’Avvocatura dello Stato;
    nelle restanti parti normative dell’accordo riferite ai singoli Dipartimenti relative alle somme da distribuire in sede di contrattazione decentrata ed in base alla valutazione del personale [Amministrazione Giudiziaria art. 2 punto 1 lettera c) e d) - art. 2 punto 2 lettera c) e d)  -  Amministrazione Giustizia Minorile art. 3 punto 1  lettera d) ed e) - art. 3 punto 2 lettera d) ed e) - Amministrazione degli Archivi Notarili art. 4 punto 1 lettera c) e d) - art. 4 punto 2 lettera c) e d) - Amministrazione Penitenziaria  art. 5 punto 1 lettera c) e d) - art. 5 punto 2 lettera c) e d) ] è stato sostituito il richiamo all’accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010, con cui sono stati definiti i criteri ed il procedimento per la valutazione del personale, con il riferimento all’applicazione del sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente;
    per la parte relativa all’Amministrazione Penitenziaria nell’allegato 3 relativo alle particolari posizioni è stato eliminato ogni riferimento alla indennità relativa ai reggenti magazzini vestiario.
    La peculiare e complessa organizzazione del Ministero della Giustizia articolata in più Amministrazioni, con autonoma gestione del personale, ha determinato che la distribuzione del Fondo pari a € 33.589.841,00 per l’anno 2011 ed € 33.678.719,00 per l’anno 2012 avvenisse considerando le necessità proprie di ciascun Dipartimento (artt. 2-3-5).
    L’art. 4, inoltre, indica le modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione, pari ad € 760.356,00 per l’anno 2011 e ad € 767.676,00 per l’anno 2012 nell’ambito dell’Amministrazione degli Archivi notarili, che pur inserita nell’organizzazione del Ministero della Giustizia, ha ordinamento e gestione finanziaria separati (art. 1 della Legge 17 maggio 1952 n. 629 “Riordinamento degli Archivi notarili”).
    Si veda, per i dettagli, la relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione Giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria e l’Amministrazione della Giustizia Minorile, oltre la relazione tecnico finanziaria per l’Amministrazione degli Archivi notarili, che illustrano i contenuti della finalizzazione.
     
  2. Modalità di distribuzione per l’Amministrazione Giudiziaria
    L’Amministrazione giudiziaria ha destinato una quota consistente del Fondo Unico di Amministrazione per il finanziamento delle progressioni economiche e dei passaggi economici così come definiti nel C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010.
    Una quota del Fondo pari ad € 1.000.000,00 per l’anno 2011 e di € 4.500.000,00 per l’anno 2012 è stata destinata per remunerare il lavoro straordinario svolto per specifiche e motivate esigenze relative ad attività imprevedibili e non programmabili.
    Altra quota pari ad € 11.600.000,00 sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012 è stata utilizzata per compensare:
    le particolari posizioni di lavoro, ossia le prestazioni che comportano rischi, disagi o particolari responsabilità, cui è correlata una specifica indennità, tenendo conto delle relative caratteristiche, così come definite nel CCNI e recepite nel presente Accordo (turnazioni, reperibilità, maneggio valori, guida automezzi, assistenza al magistrato in udienza, assistenza per l’audizione a distanza, servizio di relazioni con il pubblico, indennità di mansione per centralinisti non vedenti ed  indennità per lavoro pomeridiano);
    l’attività svolta dal personale della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati che, oltre la normale attività di competenza, è stato investito dell’attuazione del processo telematico e ciò in considerazione delle rilevanti innovazioni tecnologiche e del conseguente impegno che le stesse hanno comportato; il tutto per un importo massimo complessivo stanziato di € 100.000,00 da ripartire per un importo pro capite non superiore a € 500,00.
    l’attività svolta per sopperire a vacanze endemiche di organico ed in aggiunta alle proprie normali incombenze, dal personale che, su determinazione del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e su segnalazione dei rispettivi direttori generali, svolge attività di rilevanza nazionale strettamente connessa alle contrattazioni nella misura massima di un’indennità di € 500,00 annue, da commisurare alla durata della prestazione. Si precisa che trattasi di personale appartenente ad Uffici diversi da quello (Ufficio secondo del Capo Dipartimento) che ne avrebbe la competenza, a norma del D.M. 18 dicembre 2001 attuativo del Dpr n. 55 del 6 marzo 2001 in materia di “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia”;
    l’attività svolta dal personale che rappresenta l’amministrazione nelle udienze di primo grado nella misura di un’indennità pari a € 15,00. Trattasi di personale, al  quale è stato richiesto di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, e che, per delega dell’Avvocatura dello Stato ed in sostituzione di questa, prende parte ai processi di 1° grado in cui l’amministrazione giudiziaria è coinvolta, sin dai tentativi obbligatori di conciliazione, in materia di pubblico impiego (risarcimento danni, mobilità, ricorsi ex art. 28, riconoscimento d’infermità ed equo indennizzo, ricorsi amministrativi gerarchici e ricorsi straordinari al Capo dello Stato, controversie in materia sindacale), con la sola esclusione dei ricorsi relativi a procedure concorsuali, agli inquadramenti economici e agli interpelli per posti direttivi per il personale togato. Il personale cura, altresì, avanti alla Corte dei Conti, anche tutto il contenzioso pensionistico relativo ad ex-dipendenti dell’amministrazione giudiziaria, compreso il personale togato. Si è ritenuto, pertanto, giusto e doveroso un riconoscimento, anche se è stato necessario, in considerazione della spesa sostenuta nel passato per le particolari posizioni, porre un limite massimo di  n.40 udienze annuali, per evitare problemi di capienza; 
    l’attività ex art. 21 comma 15 del CCNL 1994/1995 svolta dal personale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, nella misura di di € 3,00 per ogni azione di recupero, fino ad un massimo di € 300,00 annue;
    l’attività di consulenza tecnica di parte prestata in giudizio in via straordinaria dai funzionari dell’Amministrazione giudiziaria, nella misura di un’indennità di € 50,00 fino ad un limite massimo di € 400,00 annue. Trattasi, quest’ultimo, di personale che viene nominato con provvedimento quale consulente tecnico di parte per conto dell’Amministrazione nelle cause intentante innanzi al giudice del lavoro;
    l’attività svolta dagli assistenti giudiziari, addetti al servizio interno presso gli Uffici NEP, che svolgono un’attività di preparazione, formazione e di carico degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, nella misura di un’indennità di 150,00 euro annue, nel caso in cui la suddetta attività abbia rivestito carattere esclusivo, e di euro 100,00 annue, nel caso in cui i dipendenti di cui sopra siano stati anche impegnati per la chiamata delle cause all’udienza penale.
    Alla contrattazione decentrata di cui all’art.4, comma 3, lett.B) del CCNL 16 febbraio 1999 è stata destinata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 una quota di € 4.000.000,00 sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012 per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative.
    Produttività.
    Una parte consistente del residuo delle quote pari ad € 10.444.963,02 per l’anno 2011 ed € 7.007.420,00 per l’anno 2012 è stata destinata all’erogazione di compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale in conformità al sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente.
     
  3. Modalità di distribuzione per l’Amministrazione della Giustizia Minorile
    L’Amministrazione della Giustizia Minorile ha ripartito le risorse a disposizione del Fondo Unico di amministrazione degli anni 2011 e 2012 secondo le finalità già individuate nell’accordo sull’utilizzazione del FUA dell’anno 2010 evidenziando che tali risorse sono già al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale previste nei precedenti accordi.
    Con riferimento all’art.58 del CCNI del 29 luglio 2010 è stato destinato un importo per il riconoscimento dell’indennità per le posizioni organizzative al personale della terza area, che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità graduando l’importo in relazione ai carichi di lavoro e alla complessità dell’incarico ricoperto. 
    E’ stata, altresì, utilizzata una quota per compensare le particolari posizioni di lavoro, ossia prestazioni che comportano rischi, disagi o particolari responsabilità, cui è correlata una specifica indennità, tenendo conto delle relative caratteristiche.
    Le suddette particolari posizioni di lavoro, definite dagli artt. 54, 55 56 e 57 del CCNI e recepite nella presente Ipotesi di Accordo, riguardano indennità per turnazioni, reperibilità, maneggio valori e di mansione per i centralinisti non vedenti.
    Produttività.
    Alla contrattazione decentrata di cui all’art.4, comma 3, lett.B) del CCNL 16 febbraio 1999 è stata destinata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 una quota per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative.
    Una parte consistente del residuo delle quote è stata destinata all’erogazione di compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale in conformità al sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente.
    Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate nell’Ipotesi di Accordo sono destinate ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti alla luce della valutazione dell’apporto individuale al miglioramento dei servizi.
     
  4. Modalità di distribuzione per l’Amministrazione degli Archivi Notarili
    La presente relazione illustrativa, elaborata in attuazione dell’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, intende dare conto del significato, della ratio e degli effetti attesi dalle disposizioni contrattuali.
    L’ipotesi di accordo prevede, in particolare per quanto riguarda l’Amministrazione degli Archivi Notarili, un sistema di erogazione del compenso accessorio che trova la sua disciplina generale nella legge e, in prevalenza, nel contratto nazionale di comparto, oltre che nel contratto integrativo del Ministero della Giustizia, sottoscritto in data 29 luglio 2010.
    Le finalità del sistema in questione sono rappresentate dalla necessità di porre in essere un sistema premiante capace di innescare dinamiche competitive capaci di produrre un incremento quantitativo e qualitativo della prestazione lavorativa al fine di rendere servizi sempre più rispondenti ai bisogni della collettività e contemporaneamente un innalzamento del livello di soddisfazione del personale attraverso una gratificazione economica ed in conformità a quanto previsto dalle altre articolazioni del Ministero le diverse tipologie di impiego delle risorse, per entrambi gli anni, sono rappresentate:
    • alla lettera a) dell’articolato da quelle necessarie al pagamento delle indennità previste dall’art. 62 del citato CCI del Ministero della Giustizia per le posizioni organizzative che, per gli anni 2011 e 2012, non prevedono modifiche rispetto a quanto già stabilito per l’anno 2010 e pertanto sono quelle individuate nell’allegato “FUA 2010- Allegato AA.NN. n. 1”;
    • alla lettera b) da quelle destinate alla remunerazione di particolari posizioni di lavoro previste dagli art. 60 e 61 del più volte citato CCI 29 luglio 2010;
    • alla lettera c) da quelle riservate alla contrattazione decentrata che deve stabilire i criteri in base a cui attribuire le somme  necessarie ad incentivare la produttività nel rispetto del sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente riservando peraltro un 20% della somma totale alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni individuali;
    • alla lettera d) da quelle destinate a premiare l’apporto individuale correlato ai risultati personalmente conseguiti in conformità al sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente.
       
  5. Modalità di distribuzione per il Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria
    L’articolazione contenuta nell’Ipotesi d’Accordo, di cui si dà illustrazione, riguarda cinque punti:
    L’Amministrazione Penitenziaria per l’anno 2011 e 2012  ha ritenuto che  una quota del Fondo Unico di Amministrazione  pari ad € 4.610.445,78, comprensiva degli oneri sociali a carico dello Stato, sia destinata al finanziamento delle progressioni economiche ed ai passaggi economici già individuati nel CCNI del 29 luglio 2010, in relazione all’impegno già assunto in sede di stipula del F.U.A. 2009. L’onere indicato si riflette anche per gli anni 2011 e 2012, trattandosi di spesa con valenza strutturale, fino al rientro delle quote individuali conseguenti ai futuri pensionamenti o comunque a cessazioni. Tali progressioni economiche  hanno riguardato inizialmente n. 2.305 dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria Comparto Ministeri, con decorrenza dall’1 gennaio 2009.
    E’ stata altresì accantonata la somma di € 805.412,24 da utilizzare per le ulteriori progressioni economiche che avverranno con decorrenza 1 dicembre 2010; le stesse interesseranno il solo personale in servizio  a tale data, in possesso dei requisiti richiesti e riguarderà complessivamente n. 450 unità di personale appartenete alle aree del Comparto Ministeri, di cui n. 193 dell’area II e n. 257 della III area. 
    La finalità che sorregge questa forma di impiego delle risorse del FUA mira a dare un concreto riconoscimento alle qualità professionali maturate ed affinate in anni di lavoro e per le competenze acquisite nel gravoso lavoro penitenziario, caratterizzato in questi ultimi tempi da forti carenze di personale a fronte del noto sovraffollamento della popolazione detenuta.
    Un'altra forma di impiego delle risorse del FUA (pari ad euro 2.297.000,00) è l’indennità prevista per le “posizioni organizzative” da corrispondere al personale della terza Area, munita di provvedimento formale, che ricopre incarichi di particolare responsabilità, in considerazione della complessità della funzione svolta, costituendo uno snodo tra la dirigenza ed il restante personale e facilitandone i processi lavorativi. Rispetto all’anno 2010 è stata introdotta l’indennità di “reggente magazzino vestiario”, analogamente a quanto previsto per i “reggenti E.P.E”.
    Con un importo pari ad euro 2.297.000,00 si remunerano le particolari posizioni lavorative che comportano rischi, disagi o particolari responsabilità, riconoscendo le difficoltà in cui opera il personale. Rispetto all’anno 2010 è stata prevista l’estensione, alla C.R. San Gimignano e Volterrra, dell’indennità di servizio disagiato per un importo giornaliero di euro 6,00.
    Relativamente ai compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale,  sulla base del sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente, è stata destinata la somma lorda di € 1.207.237,74 da erogare al personale in correlazione all’apporto individuale, ai sensi dell’articolo 22 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, articolata nel duplice aspetto di valutazione individuale delle competenze organizzative nonchè  dei  risultati conseguiti nell’attività lavorativa.
    Infine, è stata stabilita una somma per il fondo unico di sede, pari ad € 301.108,04 per l’anno 2011 e di € 360.785,04 per l’anno 2012 . Le risorse appositamente accantonate vengono ripartite in modo da costituire presso ciascuna struttura centrale e territoriale un fondo locale cui attingere per erogare compensi legati al merito individuale e collettivo. Dette somme verranno ripartite in base all’organico presente nelle varie sedi di contrattazione decentrata. Sarà cura di tali sedi individuare i destinatari della ripartizione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, per remunerare ulteriori particolari posizioni di lavoro meglio individuate nelle sedi di contrattazione stessa, volte ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative. 
    Le maggiori disponibilità da accertarsi a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni di cui all’Ipotesi d’Accordo, saranno destinate ad incrementare i compensi accessori relativi alla remunerazione da corrispondersi secondo i criteri stabiliti nel precedente punto 4.
    Le voci e gli importi specificati nei vari punti valgono sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012, ad eccezione del punto 5 in cui si evidenzia l’incremento della somma per il solo anno 2012.