aggiornamento: 22 marzo 2023
Accordo 22 marzo 2023 - Sviluppi economici all’interno delle aree 2022 - Relazione illustrativa
Ministero della Giustizia
Relazione illustrativa
(art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 come modificato dall’art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)
ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 2022
| Data di sottoscrizione | 22 marzo 2023 | |
|---|---|---|
| Periodo temporale di vigenza | Anno 2022 | |
| Composizione della delegazione trattante |
Parte Pubblica Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità |
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| Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CONFSAL/UNSA; FP CGIL; CISL FP; UIL PA; Confintesa FP; USB PI; FLP |
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| Organizzazioni sindacali firmatarie: CONFSAL/UNSA; CISL FP; UIL PA; Confintesa FP; USB PI; FLP |
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| Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
| Materie trattate dal contratto integrativo |
Sviluppi economici all’interno delle aree 2022 |
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| Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti successivi alla contrattazione |
Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. |
Trasmesso all’Organo di Controllo Interno |
| Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria |
È stato adottato il Piano della performance 2020-2022 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 | |
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È stato adottato il Programma triennale 2022-2024 per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. |
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| È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009. | ||
| La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009. | ||
Premesse
Nell’Ipotesi di Accordo del 22 dicembre 2021 sono state individuate le risorse del Fondo Risorse Decentrate di cui all’articolo 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, che possono essere destinate agli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2022.
L’Ipotesi di Accordo FRD 2021 prevede la possibilità, in sede di sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2022, di un aumento degli importi destinati a tale finalità, nell’ambito delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.
A tale finalità sono destinate, a valere sul Fondo Risorse Decentrate del Ministero, risorse nel limite di € 19.785.957,54 come di seguito ripartite tra le varie articolazioni ministeriali:
Amministrazione giudiziaria € 18.126.519,70
Amministrazione penitenziaria € 854.856,54
Amministrazione minorile € 804.581,30
Nell’ambito delle disponibilità del Fondo risorse decentrate relativo all’Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, un importo di € 212.358,20 può essere destinato alla medesima finalità.
Le parti hanno concordato di applicare criteri selettivi omologhi per tutte le articolazioni del Ministero, anche in virtù di quanto concordato in occasione della sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo FRD 2021, dove tale previsione è stata inserita all’articolo 6.
Sviluppo economico all’interno delle aree professionali
Nei limiti delle risorse come sopra individuate e illustrate in dettaglio nella relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria e l’Amministrazione della Giustizia Minorile oltre a quella per l’Amministrazione degli Archivi notarili, la contrattazione ha inteso definire le modalità ed i termini secondo cui procedere allo sviluppo economico all’interno delle aree. A tal riguardo, come stabilito all’art.1, è previsto l’impegno dell’Amministrazione a bandire uno o più procedure selettive interne, con decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria definitiva. In ragione delle risorse finanziarie disponibili, sono stati, altresì, indicati dalle tabelle di cui agli artt. 6,7,8,9, per ciascuna articolazione Ministeriale, i contingenti di posti destinati alle progressioni economiche. Tali contingenti, distinti per area di appartenenza e posizione economica sono corrispondenti ad una quota limitata e quindi non maggioritaria dei dipendenti. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avverranno all’esito delle procedure selettive.
I posti destinati per ciascuna articolazione ministeriale, per la procedura selettiva di cui al presente accordo sono determinati in misura complessiva di:
- n. 8.896 unità, per un onere pari ad € 18.126.519,70 per l’Amministrazione giudiziaria (art.6);
- n. 408 unità, per un onere pari ad € 854.856,54 per l’Amministrazione penitenziaria (art.7);
- n. 330 unità, (compreso il personale appartenente al ruolo locale della Provincia autonoma di Bolzano) per un onere pari ad € 804.581,30 per l’Amministrazione minorile e di comunità (art.8);
- n. 105 unità, per un onere pari ad € 212.358,20 per l’Amministrazione degli Archivi notarili (art.9).
Requisiti e soggetti interessati
Come precisato all’art.2, salvo le cause di esclusione, possono partecipare alle procedure selettive tutti i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della Giustizia anche se in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione e che, alla data del 1° gennaio 2022, abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza.
Sono state previste, all’art.3, cause di non ammissibilità della candidature e di esclusione con riferimento alle seguenti specifiche fattispecie: dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti della data di pubblicazione dell’Avviso di selezione, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 2003, attualmente disciplinati dall’art.61, comma 1, lett. a), b) e c) del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018, ovvero dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Ulteriori e specifiche cause di esclusione sono, altresì, previste all’art. 6 per i dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria. In particolare, al fine di evitare duplicazioni di benefici economici in capo agli stessi soggetti in relazione alla contestualità dei due processi, quali gli sviluppi economici all’interno delle aree e le progressioni di carriera di cui all’art. 21-quater del D.L. 27 giugno 2015, n.83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.132, coloro che risultino utilmente collocati nelle graduatorie 21-quater sopra citato e che beneficeranno dell’inquadramento nella Terza Area, saranno esclusi da dette procedure di sviluppo economico o dalle relative graduatorie, lasciando posti liberi che saranno utilizzati per l’assegnazione agli idonei successivi utilmente collocati in graduatoria.
Nei profili di “Operatore giudiziario” e di “Assistente giudiziario” sono ricompresi i soppressi profili di “Centralinista” e di “Assistente Centralinista”.
Criteri selettivi
Conformemente alle previsioni di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 14 settembre 2007 i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono sulla base di graduatorie di merito sulla base dei criteri dell’esperienza e capacità professionale posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, fermi restando i requisiti di partecipazione alla procedura cui all’articolo 2. Ai fini della valutazione delle prestazioni si tiene conto degli esiti della valutazione effettuata in sede di attuazione dell’Accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri selettivi sono determinati nella tabella “A” allegata all’accordo.
Nello specifico, si è concordato di valutare l’esperienza professionale maturata in ragione del servizio prestato, assegnando punteggi diversificati in ragione della permanenza: nella fascia retributiva del profilo di appartenenza (0,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi, fino al quinto anno di servizio; 2 punti dopo il quinto anno di servizio); nel Comparto Ministeri – profili professionali del Ministero della giustizia (0,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi) e in altra Pubblica Amministrazione o comparto (0,2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi). Ulteriori punteggi sono previsti, esclusivamente per l’Amministrazione degli Archivi notarili, in particolare, nei casi di direzione, di reggenza e di applicazioni esterne. Il punteggio complessivo relativo all’esperienza professionale non potrà, comunque, essere complessivamente superiore a 30.
Tra i criteri selettivi, i titoli di studio, culturali e professionali sono ponderati sulla base di valori differenziati. In particolare, un primo punteggio non superiore a 27 viene dato dal titolo di studio più elevato posseduto dal dipendente ed un ulteriore punteggio non superiore a 3 viene dato dagli ulteriori titoli di studio e professionali ivi espressamente indicati. La valutazione delle prestazioni tiene conto di quella ottenuta negli anni 2019, 2020 e 2021. Il punteggio massimo è di 30. Per il dipendente non valutato, sarà invece attribuita la valutazione del livello di performance da 20 a 40.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile tra i criteri suindicati è di 90 punti.
All’art. 4 viene poi specificato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. del 14 settembre 2007, comma 6, punto 3, il criterio selettivo relativo alla formazione non sarà utilizzato poiché l’Amministrazione, pur avendo innovato in tema di formazione del personale amministrativo, anche aumentando le proposte formative, in ragione degli elevati numeri del personale in servizio, non ha potuto ancora assicurare la copertura formativa a tutto il personale interessato alla procedura selettiva. Viene, comunque, espressamente previsto l’impegno dell’Amministrazione ad erogare opportuni e adeguati interventi formativi per tutto il personale e ribadito quanto riportato nelle premesse circa il valore fondamentale della formazione ai fini dell’accrescimento professionale.
L’art.5 definisce i criteri preferenziali nel caso in cui si venga a determinare una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura e riguardano, in ordine di priorità: il servizio prestato temporaneamente all’estero ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 165/2001; la maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza; la maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero della giustizia e, infine, la maggiore età anagrafica.